Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 1367/2025
ECLI:EU:T:2025:863
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62022TJ0583_RES
([OSCURATO:PERSONA]583/22)
Federazione ambientale sostenibile e a.
contro
[OSCURATO:PERSONA] europea
Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione ampliata) del 10 settembre 2025
«Ambiente – Convenzione di Aarhus – Rigetto di una richiesta di riesame interno – Articolo 10 del regolamento (CE) n. 1367/2006 – Regolamento delegato (UE) 2021/2139 – Produzione di energia elettrica a partire dall'energia eolica – Tassonomia – Requisiti dei criteri di vaglio tecnico – Articolo 19 del regolamento (UE) 2020/852 – Contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici – Contributo sostanziale all'adattamento ai cambiamenti climatici – Assenza di pregiudizio grave agli altri obiettivi ambientali»
Ambiente – Convenzione di Aarhus – Applicazione alle istituzioni dell’Unione – Facoltà per le organizzazioni non governative di chiedere il riesame interno di atti amministrativi in materia ambientale – Precisazione dei motivi del riesame – Necessità di indicare elementi idonei a sollevare dubbi sulla fondatezza dell'atto di cui trattasi
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1367/2006, art. 10, § 1)
(v. punti 25, 26, 42, 48, 60, 202, 208-210)
Ricorso di annullamento – Motivi di ricorso –Ricorso contro una decisione di rigetto di una richiesta di riesame interno di un atto amministrativo in materia ambientale – Motivo non presentato nella richiesta di riesame – Irricevibilità – Argomenti che costituiscono un semplice ampliamento di un motivo presentato nella richiesta di riesame – Ricevibilità – Limiti – Motivo che non modifica l'oggetto del procedimento di riesame interno
(Art. 263 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1367/2006, art. 12)
(v. punti 27-29, 43, 103, 138-145, 167, 246-248)
Ambiente – Convenzione di Aarhus – Applicazione alle istituzioni dell’Unione – Facoltà per le organizzazioni non governative di chiedere il riesame interno di atti amministrativi in materia ambientale – Rigetto di una richiesta di riesame interno in quanto priva di fondamento – Sindacato giurisdizionale – Limiti – Errore manifesto di valutazione – Assenza
(Regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1367/2006, art. 10, e n. 2020/852, art. 19, § 1)
(v. punti 30-34, 228-232, 241)
Istituzioni dell’Unione europea – Esercizio delle competenze – Potere conferito alla [OSCURATO:PERSONA] per l’adozione di atti delegati – Potere di integrare un atto legislativo – Quadro che favorisce gli investimenti sostenibili – Regolamento 2020/852 – Adozione del regolamento delegato 2021/2139 da parte della [OSCURATO:PERSONA] – Obbligo di consultazione preventiva della piattaforma sulla finanza sostenibile – Portata
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2020/852, art. 10, § 4, 11, § 4, e 20, § 2; regolamento della [OSCURATO:PERSONA] 2021/2139)
(v. punti 70-73)
Procedimento giurisdizionale – Deduzione di motivi nuovi in corso di causa – Presupposti – Motivo fondato su elementi emersi in corso di causa – Assenza – Ampliamento di un motivo esistente – Assenza di ampliamento – Irricevibilità
(Regolamento di procedura del Tribunale, art. 84, § 1)
(v. punti 86-92, 104)
Ravvicinamento delle legislazioni – Quadro che favorisce gli investimenti sostenibili – Determinazione della ecosostenibilità delle attività economiche – Criteri di vaglio tecnico – Definizione da parte della [OSCURATO:PERSONA] – Criteri stabiliti per la generazione di energia elettrica a partire dall'energia eolica –Mancata considerazione dell'intermittenza di tale produzione – Assenza di manifesto errore di valutazione
[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2020/852, artt. 1, § 1, 3, 10, § § 1 e 3, lett. a), e 19, § 1, lett. k); regolamento della Commissione2021/2139, allegati I e II]
(v. punti 115-133)
Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione della [OSCURATO:PERSONA] in risposta a una richiesta di riesame interno di un atto amministrativo in materia ambientale – Ricorso a una motivazione implicita – Ammissibilità
[Art. 296, comma 2, TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, art. 41, n. 2, lett. c); regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1367/2006, art. 10, § 2]
(v. punti 150-156, 162-184)
Ravvicinamento delle legislazioni – Quadro che favorisce gli investimenti sostenibili – Determinazione della ecosostenibilità delle attività economiche –Criteri di vaglio tecnico – Definizione da parte della [OSCURATO:PERSONA] – Criteri stabiliti per la generazione di energia elettrica a partire dall'energia eolica –Assenza di soglie quantitative relative al rispetto dell'obiettivo di transizione verso un'economia circolare – Ammissibilità
[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2020/852, artt. 10, § 3, 11, § 3, 17, § 1, lett. d), e 19, § 1, lett. c)]
(v. punti 214-219)
[OSCURATO:PERSONA] conferma la decisione della [OSCURATO:PERSONA] europea di respingere una richiesta di riesame interno del regolamento delegato 2021/2139 (
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) che integra il regolamento 2020/852 sull'istituzione di un quadro per gli investimenti sostenibili (
2
) (in prosieguo: il «regolamento sulla tassonomia»).
Il regolamento sulla tassonomia istituisce un sistema di classificazione unificato per armonizzare, a livello dell'Unione, i criteri per determinare se un'attività economica sia sostenibile sotto il profilo ambientale alla luce di diversi obiettivi ambientali ivi definiti, quali la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi (
3
).
In tale contesto, la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato il regolamento delegato per integrare il regolamento sulla tassonomia stabilendo criteri di vaglio tecnico che consentano di determinare a quali condizioni talune attività economiche contribuiscono in modo sostanziale agli obiettivi ambientali previsti da tale regolamento delegato.
Le ricorrenti, Fédération environnement durable, [OSCURATO:PERSONA] eV, Vent de Colère ! Fédération nationale e Vent de [OSCURATO:PERSONA] met Redelijkheid (VdR-WmR), hanno sottoposto alla [OSCURATO:PERSONA], ai sensi del regolamento di Aarhus (
4
), una richiesta di riesame interno del regolamento delegato. A loro avviso, quest'ultimo non dimostrerebbe che la produzione di elettricità da energia eolica costituisce un'attività economica che contribuisce sostanzialmente agli obiettivi ambientali previsti da tale regolamento delegato.
[OSCURATO:PERSONA] ha respinto la richiesta di riesame interno con decisione del 7 luglio 2022 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), oggetto del presente ricorso.
Giudizio del Tribunale
In via preliminare, il Tribunale fornisce precisazioni sulla ricevibilità degli argomenti dedotti a sostegno di un ricorso di annullamento proposto contro una decisione che respinge una richiesta di riesame interno di un atto amministrativo in materia ambientale.
Un siffatto ricorso di annullamento non può essere fondato su motivi nuovi o su elementi di prova che non appaiono nella richiesta di riesame, salvo privare l’obbligo relativo alla motivazione di una siffatta domanda del suo effetto utile e modificare l’oggetto del procedimento avviato con tale richiesta.
Tuttavia, da un lato, la parte ricorrente deve poter sollevare argomenti diretti a contestare, in diritto, la fondatezza della risposta alla sua richiesta di riesame, a condizione che tali argomenti non modifichino l'oggetto del procedimento avviato con tale richiesta. Dall’altro, un argomento che non è stato sollevato nella fase della richiesta di riesame non può essere considerato nuovo se costituisce solo l’ampliamento di un argomento già sviluppato nell’ambito di tale richiesta, vale a dire se presenta, con i motivi o le censure inizialmente esposti, un nesso sufficientemente stretto da poter essere considerato come risultante dalla normale evoluzione del dibattito nell’ambito di un procedimento contenzioso.
Una volta effettuati tali richiami, il Tribunale respinge, in primo luogo, il motivo di ricorso relativo all'elaborazione del regolamento delegato.
Le ricorrenti facevano valere, in particolare, che, nella decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] non aveva risposto all'argomento, dedotto nella richiesta di riesame interno, secondo cui il calendario di adozione degli atti delegati previsto dal regolamento sulla tassonomia non era stato rispettato. In particolare, esse sostenevano che il regolamento delegato 2021/2139 avrebbe dovuto essere stato elaborato con cognizione del contenuto del regolamento delegato 2023/2486 (
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), e quindi adottato dopo quest'ultimo.
Su tale punto, il Tribunale constata che i due regolamenti delegati sono stati certamente adottati tardivamente. Tuttavia, è evidente che la sequenza dei due regolamenti delegati auspicata dal regolamento sulla tassonomia è stata pienamente rispettata, cosicché l'argomento delle ricorrenti non può fondare dubbi plausibili, ossia sostanziali, quanto alle valutazioni effettuate dalla [OSCURATO:PERSONA] nel regolamento delegato.
Le ricorrenti contestavano inoltre di non aver consultato correttamente la piattaforma sulla finanza sostenibile, prevista dal regolamento sulla tassonomia, prima dell'adozione del regolamento delegato. A loro avviso, il parere emesso da tale piattaforma non era completo, in quanto quest'ultima si sarebbe limitata ad esaminare questioni generali senza discutere i criteri di vaglio tecnico precisi.
Orbene, dato che la suddetta piattaforma è stata consultata sul progetto di regolamento delegato e sui suoi allegati che precisano i criteri di vaglio tecnico, è irrilevante che essa non si sia pronunciata in modo dettagliato su detti criteri, limitandosi a formulare osservazioni di natura generale. Infatti, le disposizioni del regolamento sulla tassonomia non possono essere interpretate nel senso che ostano all'adozione degli atti delegati qualora, come nel caso di specie, la piattaforma in questione non abbia preso esplicitamente posizione su tutti gli aspetti dei progetti di atti delegati che le sono stati sottoposti per parere.
Il Tribunale esamina, in secondo luogo, il motivo delle ricorrenti vertente sulla violazione dell'obiettivo di mitigazione dei cambiamenti climatici previsto dal regolamento sulla tassonomia.
Anzitutto, esso dichiara irricevibili argomenti contenuti in una lettera prodotta dalle ricorrenti dopo la chiusura della fase scritta del procedimento.
A tal riguardo, esso ricorda che è vietata la deduzione di motivi, censure o argomenti nuovi in corso di causa, a meno che essi si basino su elementi di diritto e di fatto emersi durante il procedimento.
Nel caso di specie, gli argomenti in questione si basavano certamente su una comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] (
6
), allegata alla lettera summenzionata, che è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale solo dopo la chiusura della fase scritta del procedimento. Tuttavia, poiché i due passaggi precisi di tale comunicazione menzionati dalle ricorrenti sono già contenuti in modo identico in una versione anteriore di tale comunicazione, la quale era già stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale prima della presentazione del ricorso, essi non possono essere considerati elementi di diritto o di fatto emersi durante il procedimento.
Nel merito, le ricorrenti sostenevano in particolare che, poiché il regolamento delegato non stabilisce alcun obbligo di procedere a una misura quantitativa effettiva delle emissioni di CO2 per kWh di elettricità prodotta a partire da energia eolica, esso viola l'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento sulla tassonomia, secondo il quale occorre stabilire se e in quale misura l'attività contribuisca in modo sostanziale a stabilizzare le concentrazioni di gas a effetto serra nell'atmosfera.
Orbene, in virtù dell’articolo 10, paragrafo 3, lettera a), di detto regolamento, la [OSCURATO:PERSONA] deve fissare i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare «a quali condizioni» si possa considerare che una determinata attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici. Pertanto, tale disposizione non contiene alcun riferimento all'idea di una valutazione necessariamente quantitativa, nel senso del rispetto di una soglia definita. Il Tribunale constata inoltre che, nella decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha effettivamente spiegato di aver applicato una soglia quantitativa di 100 g di CO2 per kWh e ha valutato che tale soglia era sempre rispettata dalla produzione di elettricità a partire da energia eolica.
Le ricorrenti contestavano tuttavia alla [OSCURATO:PERSONA] di non aver tenuto conto, ritenendo che tale soglia fosse sempre rispettata, dell'intermittenza della produzione di elettricità a partire da energia eolica né delle emissioni di CO2 provenienti dalle centrali elettriche richieste per compensare la sottoproduzione delle centrali eoliche.
A tal riguardo, il Tribunale rileva anzitutto che dal regolamento sulla tassonomia risulta che quest'ultimo è fondato sull'idea secondo cui sono attività economiche precise ad essere oggetto dei criteri previsti da o sulla base di tale regolamento al fine di valutarne la sostenibilità ambientale, senza valutare le altre attività ad esse connesse.
[OSCURATO:PERSONA] ha quindi correttamente strutturato il regolamento delegato prevedendo, ai suoi allegati I e II, punti per ciascuna attività economica cui esso si riferisce. Più in particolare, l'attività economica definita in detti allegati è la «produzione di elettricità a partire da energia eolica», cosicché, da un lato, essa riguarda unicamente la produzione di elettricità e, dall'altro, l'unica fonte di energia pertinente è l'energia eolica.
Peraltro, la [OSCURATO:PERSONA] ha certamente rilevato che la produzione di elettricità a partire da energia eolica era intermittente, nel senso che essa non verteva su una potenza elettrica continua, bensì su una potenza variabile a seconda delle condizioni meteorologiche. Tuttavia, essa ha ritenuto che non fosse possibile prendere in considerazione tale intermittenza, poiché la compensazione della sottoproduzione di elettricità a partire da energia eolica con altre fonti di energia non faceva parte di tale prima attività e che siffatte «altre attività» così «collegate» non sarebbero state valutate in tale contesto.
Il Tribunale dichiara che tale posizione è priva di errore manifesto di valutazione. Da un lato, secondo il regolamento sulla tassonomia, un'attività economica deve in linea di principio essere valutata individualmente. Dall'altro lato, la [OSCURATO:PERSONA] ha giustamente considerato che sarebbe molto difficile quantificare l'intermittenza della produzione di elettricità a partire da energia eolica e dimostrarne l'incidenza.
Infatti, in primo luogo, i dati storici esistenti non consentono di dedurre con certezza la produzione futura reale di un determinato impianto di produzione di elettricità a partire da energia eolica. In secondo luogo, l'incidenza dell'intermittenza summenzionata dipende anzitutto dalle tecnologie che interverrebbero per compensare una produzione eventualmente bassa di energia eolica. Orbene, non è possibile prevedere le tecnologie esatte che interverrebbero a tal fine. In terzo luogo, in ogni caso, la presa in considerazione di tali fattori esterni causerebbe difficoltà particolari ai gestori di impianti di produzione di elettricità a partire da energia eolica, il che violerebbe il regolamento sulla tassonomia, in forza del quale i criteri di vaglio tecnico sono facili da utilizzare e sono fissati in modo da facilitare la verifica del loro rispetto.
In terzo luogo, il Tribunale esamina il motivo vertente su una violazione dell'obbligo di motivazione ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento Aarhus, in quanto la decisione impugnata non risponderebbe a taluni argomenti dedotti nella richiesta di riesame interno relativi ai criteri di vaglio tecnico per valutare il contributo sostanziale all'adattamento ai cambiamenti climatici.
Il Tribunale rileva, a tal riguardo, che l'obbligo di motivazione summenzionato deve essere interpretato allo stesso modo di quello ai sensi dell'articolo 296, secondo comma, TFUE e dell'articolo 41, paragrafo 2, lettera c), della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che sancisce il diritto ad una buona amministrazione.
Secondo la giurisprudenza, una siffatta motivazione dev’essere adeguata alla natura dell’atto di cui trattasi e al contesto nel quale questo è stato adottato. La motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, in quanto l’adeguatezza della motivazione dev’essere valutata alla luce non solo del suo tenore, ma anche del suo contesto e del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia di cui trattasi e, in particolare, in funzione dell’interesse che i destinatari dell’atto possono avere a ricevere spiegazioni. La motivazione può quindi essere implicita, a condizione che permetta agli interessati di conoscere le ragioni per le quali sono state adottate le misure di cui trattasi e al Tribunale di disporre degli elementi sufficienti ad esercitare il suo sindacato giurisdizionale.
Il Tribunale ne deduce che la [OSCURATO:PERSONA] non era tenuta a rispondere separatamente a ciascun punto preciso sollevato nella richiesta di riesame interno, cosicché la decisione impugnata non viola l'obbligo di motivazione ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento di Aarhus in quanto respinge implicitamente argomenti sollevati in detta domanda.
In quarto luogo, il Tribunale analizza il motivo vertente sul fatto che la decisione impugnata non risponde agli argomenti, sollevati nella richiesta di riesame interno, relativi al principio secondo cui l'attività di cui trattasi non deve arrecare un danno significativo agli altri obiettivi ambientali.
Per quanto riguarda, in particolare, l'obiettivo di transizione verso un'economia circolare, le ricorrenti sostenevano che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto stabilire soglie quantitative o indici di riferimento chiari riguardanti la disponibilità e la facilità d'uso delle apparecchiature e dei componenti necessari, la loro rispettiva sostenibilità e riciclabilità nonché la loro facilità di smontaggio e di rimessa a nuovo.
Il Tribunale constata anzitutto che la [OSCURATO:PERSONA] non poteva legittimamente dichiarare tale affermazione irricevibile in quanto, da un lato, essa non era suffragata da elementi di prova e, dall'altro, non indicava la disposizione su cui si basava. Infatti, non era possibile suffragare tale affermazione con elementi di fatto. Inoltre, si tratta di una questione di diritto, e tali questioni non rientrano nel contesto fattuale che le parti devono stabilire mediante la produzione di elementi di prova.
Tuttavia, il Tribunale respinge tale affermazione nel merito rilevando che, ai sensi del regolamento sulla tassonomia, i criteri di vaglio tecnico sono quantitativi e comprendono soglie per quanto possibile e, in mancanza, sono qualitativi. Nella risposta alla richiesta di riesame interno, la [OSCURATO:PERSONA] ha inoltre chiaramente indicato che, a suo avviso, le nozioni di «disponibilità», di «utilizzabilità», di «sostenibilità», di «facilità di smontaggio» e di «rimessa a nuovo», utilizzate nei criteri di vaglio tecnico, erano molto complesse, il che limitava l'efficacia di soglie generali nell'ambito della tassonomia europea. Inoltre, la formulazione del regolamento sulla tassonomia non indica affatto che i criteri per determinare se un'attività economica arrechi un pregiudizio significativo all'obiettivo di transizione verso un'economia circolare debbano essere quantitativi nel senso che stabiliscono soglie precise o indici di riferimento chiari.
Quanto all'obiettivo di prevenzione e di riduzione dell'inquinamento, le ricorrenti contestavano l'assenza di criteri di vaglio tecnico per garantire che la produzione di elettricità a partire da energia eolica non causi un danno significativo a quest'ultimo.
Il Tribunale dichiara che la [OSCURATO:PERSONA] non poteva neppure dichiarare irricevibile tale affermazione in quanto non suffragata da elementi di prova. Poiché la [OSCURATO:PERSONA] sembra accettare che, in linea di principio, il regolamento sulla tassonomia richieda tali criteri, può sorprendere che il regolamento delegato non stabilisca, di fatto, criteri di vaglio tecnico e indichi semplicemente «non pertinente». Le ricorrenti potevano quindi limitarsi a far valere che sarebbe stato necessario indicare criteri precisi anziché «non pertinente», senza motivare ulteriormente la loro richiesta di riesame interno.
Non avendo dimostrato che la [OSCURATO:PERSONA] avesse commesso un errore manifesto di valutazione, la tesi delle ricorrenti è invece confutata nel merito.
Il Tribunale respinge gli altri argomenti e motivi delle ricorrenti e, pertanto, respinge il ricorso nel suo complesso.
(
1
) Regolamento delegato (UE) 2021/2139 della [OSCURATO:PERSONA], del 4 giugno 2021, che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale (
GU 2021, L 442, pag. 1
, in prosieguo: il «regolamento delegato».
(
2
) Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (
GU 2020, L 198, pag. 13
).
(
3
) Articoli 9 e 10 del regolamento sulla tassonomia.
(
4
) Regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull'applicazione alle istituzioni e agli organi dell’Unione europea delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (
GU 2006, L 264, pag. 13
), come modificato dal regolamento (UE) 2021/1767 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2021 (
GU 2021, L 356, pag. 1
) (in prosieguo: il «regolamento di Aarhus»).
(
5
) Regolamento delegato (UE) 2023/2486 della [OSCURATO:PERSONA], del 27 giugno 2023, che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un’attività economica contribuisce in modo sostanziale all’uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine, alla transizione verso un’economia circolare, alla prevenzione e alla riduzione dell’inquinamento o alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale, e che modifica il regolamento delegato (UE) 2021/2178 per quanto riguarda la comunicazione al pubblico di informazioni specifiche relative a tali attività economiche (GU L, 2023/2486).
(
6
) Comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] intitolata «Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio “non arrecare un danno significativo” a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza» (GU C, C/2023/111).