Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 30 dicembre 2021

Cassazione n. 22688/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

nghellini,PEC: [OSCURATO:EMAIL].it-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Perugia n. 717/2021,depositata il 30/12/2021;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/06/2026dalla [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 7201/2022Numero sezionale 2724/2026Numero di raccolta generale 22688/2026Data pubblicazione 04/07/2026udita la requisitoria del P.M., in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGenerale [OSCURATO:PERSONA];sentiti i difensori delle parti (avv. [OSCURATO:PERSONA] in sostituzionedell’avv. [OSCURATO:PERSONA] per la ricorrente; avv. [OSCURATO:PERSONA] insostituzione dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] per il controricorrente).1. — A partire dall’esercizio sociale 2004 e fino all’esercizio del 2014,la controllante [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. (di seguito SCS) e lacontrollata [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. (di seguito BPS) – ora [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:SOCIETA]. (di seguito [OSCURATO:PERSONA]) – optarono per latassazione di gruppo ex artt. 117 e ss. del d.P.R. 22 dicembre 1986, n.917 (T.U.I.R.), con applicazione del regime di “consolidamento fiscale” neitrienni 2004-2006, 2007-2009, 2010-2012 e 2013-2015 (quest’ultimointerrotto il 16 giugno 2014, a seguito della cessazione del controllo diSCS su BPS, nel cui capitale subentrò come socio di maggioranza BancoDesio), in base al “contratto di consolidamento fiscale” dell’8 marzo 2005,più volte rinnovato.

In sostanza, tale regime consentiva di individuare unasingola base imponibile per tutte le società del gruppo, facendo sorgere,nei confronti dell’Erario, una sola obbligazione in capo alla controllante,tenuta a presentare un’unica dichiarazione fiscale, per sé e le controllate.1.1.— In data 1 febbraio 2013, dunque in costanza del regime diconsolidamento fiscale, SCS presentò all’Agenzia delle Entrate (di seguitoAdE) un’istanza di rimborso della maggiore IRES di gruppo versata nelperiodo d’imposta dal 2007 -2011 (per mancata deduzione dell’IRAPrelativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente eassimilato), riconducibile quasi integralmente alla controllata BPS (€2.363.102,46 su complessivi € 2.385.028,00).1.2. — In data 14 ottobre 2014 BPS trasmise a SCS una nota dalseguente tenore: «[…] quanto ai crediti di imposta che la [OSCURATO:PERSONA] vanta sostanzialmente nei confronti dell’Agenzia delle Entrateper complessivi € 2.718.440,07, ma formalmente nei confronti dellaNumero registro generale 7201/2022Numero sezionale 2724/2026Numero di raccolta generale 22688/2026Data pubblicazione 04/07/2026Spoleto Credito e Servizi S.C. (“SCS”) in virtù delle istanze di rimborsopresentate dalla stessa SCS in qualità di controllante e nell’ambito delcontratto consolidato fiscale, [...] dovendo tali crediti essere liquidati sulcitato conto corrente n. 16110» – intestato a SC – «Vi chiediamo diconferirci (con l’accettazione della presente) un mandato irrevocabile adaddebitare tali somme nel momento in cui le stesse dovessero essereaccreditate dall’Agenzia delle Entrate sul citato rapporto, anche conrimborsi parziali (…) , Vi chiediamo in ogni caso di effettuare un “attoricognitivo” in forma privata da notificare (a cura della [OSCURATO:PERSONA] eServizi S.C. o in alternativa dalla Banca in nome e per conto delladichiarante SCS) all’Agenzia delle Entrate, consentendo così alla Banca dipoter richiedere alla stessa Agenzia che la futura liquidazione delle sommea credito ed inerenti BPS (…) avvenga sul c/c acceso presso “[OSCURATO:SOCIETA].”, [...] ed intestato alla stessa Banca, anzichésul c/c acceso presso “[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].”, [...] intestato a“[OSCURATO:SOCIETA] - Credito e Servizi - Società cooperativa”».

In pari data SCS inbonis, dichiarò di accettare la richiesta di BPS, stabilendo che, non appenaricevuto il rimborso da AdE, SCS l’avrebbe riversato a BPS.1.3. — In data 16 luglio 2015 SCS presentò domanda di ammissionealla procedura di concordato preventivo dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:SOCIETA],dandone comunicazione il 23 luglio 2015 a BPS, che il successivo 12novembre 2015 chiese ad AdE di effettuare il rimborso direttamente neipropri confronti, sulla base della scrittura privata del 14 ottobre 2014.Tuttavia, in data 18 novembre 2015 SCS segnalò ad AdE e a BPS che lapropria ammissione al concordato preventivo inibiva qualsiasi operazioneche contrastasse con la par condicio creditorum.1.4. — In data 22 settembre 2016 BPS attivò la clausolacompromissoria contenuta nell’art. 19 del contratto di consolidamentofiscale, per introdurre «una procedura arbitrale funzionale i) a sentiraccertato che l’importo de quo ed i relativi interessi sono di spettanzaesclusiva della Banca e ii) a sentir conseguentemente condannata la S.C.Sa consegnare detto importo ed i relativi interessi all’Istituto».Numero registro generale 7201/2022Numero sezionale 2724/2026Numero di raccolta generale 22688/2026Data pubblicazione 04/07/20261.5. — Il 29 dicembre 2017, in pendenza della procedura arbitralecosì attivata, il Tribunale di [OSCURATO:SOCIETA] dichiarò il fallimento di SCS.1.6. — [OSCURATO:PERSONA] SCS, pur restando contumace nel giudizioarbitrale, invocò senza esito, attraverso il suo difensore, la dichiarazione diimprocedibilità del giudizio arbitrale ai sensi dell’art. 52 l. fall.1.7. — In data 11 giugno 2018 il Collegio arbitrale emise il seguentelodo: «A) l’importo per cui è causa che dall’Agenzia delle Entrate è dovuto,nella misura di Euro 2.363.102,46 ovvero in quella misura che da essaAgenzia sarà ritenuta di legge, quale rimborso della maggiore IRESversata dalla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. nei periodi d’imposta dal2007 al 2011 per mancata deduzione dell’IRAP relativa alle spese per ilpersonale dipendente e assimilato, nonché i relativi interessi dovuti, è uncredito proprio della ridetta [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. nei confrontidell’Erario; B) il fallimento della [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Coop. ètenuto, nelle sue vesti di ex consolidante, a non conteggiare dettoimporto, ovvero quello che per legge sarà ritenuto dovuto dalla Agenziadelle Entrate, nel proprio patrimonio ed a rimetterlo per intero alla [OSCURATO:SOCIETA].; C) dichiara il fallimento [OSCURATO:PERSONA] eServizi Soc.

Coop. tenuto a rimettere detto importo ovvero quello che perlegge sarà ritenuto dovuto dalla Agenzia delle Entrate, per intero allaBanca [OSCURATO:SOCIETA]. non appena lo stesso sarà erogato dallaAgenzia delle Entrate […]».1.8. — [OSCURATO:PERSONA] SCS ha impugnato il lodo dinanzi alla Corte diAppello di Perugia, ai sensi (tra l’altro) dell’art. 829, comma 1, n. 4),seconda parte, c.p.c., perché “il merito non poteva essere deciso”, stantela vis attractiva del foro fallimentare ai fini dell’accertamento di ogni tipodi credito verso la società fallita, con l’esclusività del rito ex art. 52 l.fall.1.9. — La Corte di Appello di Perugia, con sentenza del 30/12/2021,ha dichiarato la nullità del lodo ex art. 829, comma 1, n. 4), secondaparte, c.p.c. per carenza di potere decisionale in capo al Collegio arbitrale,previo accertamento della titolarità del credito in capo alla controllante poifallita, sulla base delle seguenti argomentazioni:Numero registro generale 7201/2022Numero sezionale 2724/2026Numero di raccolta generale 22688/2026Data pubblicazione 04/07/2026– A) la titolarità dell’obbligazione tributaria permane in capo alla societàconsolidata, ma la titolarità dei diritti maturati è in capo alla consolidante,che deve presentare la dichiarazione dei redditi del consolidato (previadeterminazione del reddito complessivo globale), liquidare l’IRES delgruppo ed effettuare i versamenti dovuti; è dunque la società consolidantead avere legittimazione ad agire nei riguardi dell’Agenzia delle Entrate;– B) il credito verso l’Erario è di pertinenza di SCS, ex controllante,poiché, in regime di consolidato fiscale, creditrice dell’Agenzia delleEntrate per il rimborso delle imposte è solo la controllante, per dueragioni: i) la lettera del TUIR (come interpretata anche dalla Circolaredell’Agenzia delle Entrate n. 60 del 31 ottobre 2017); ii) la condotta delleparti sino all’apertura del concordato preventivo (v. in particolare lascrittura privata tra SCS e BPS del 14 ottobre 2014 ove BPS chiedeva aSCS di conferirle un mandato irrevocabile ad addebitare le sommerimborsate su un proprio c/c, una volta che le stesse fossero stateaccreditate dall’Agenzia delle Entrate sul c/c di SCS;– C) di conseguenza, il Collegio arbitrale mancava del potere dipronunciare il lodo, trattandosi di materia riservata agli organi dellaprocedura fallimentare, poiché l’eventuale credito della ex controllataverso la ex controllante doveva essere accertato esclusivamente dalGiudice Delegato al Fallimento di quest’ultima (art. 52 l. fall.)2. — [OSCURATO:PERSONA] (già BPS) ha impugnato la decisione con ricorsoper cassazione affidato a tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] SCS ha resistito concontroricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.Il P.M. ha concluso per l’accoglimento del primo motivo, l’assorbimento delsecondo e il rigetto del terzo.RAGIONI DELLA DECISIONE2.1. — Con il primo motivo si denunzia la violazione e falsaapplicazione degli articoli da 117 a 129 del T.U.I.R., là dove la corted’appello ha ritenuto che la titolarità del credito fiscale per cui è causaspettasse alla consolidante, e non alla consolidata.Numero registro generale 7201/2022Numero sezionale 2724/2026Numero di raccolta generale 22688/2026Data pubblicazione 04/07/20262.2. — Con il secondo motivo si deduce la violazione e falsaapplicazione degli artt. 52 l. fall., 829, comma 1, n. 4), seconda parte e830 c.p.c., in quanto la corte territoriale ha escluso il potere decisionaledegli arbitri, stante l’esclusività del rito ex art. 52 l. fall., sul presuppostoche il rimborso spettasse alla consolidante poi fallita, e che la consolidatavantasse un credito nei suoi confronti da insinuare al passivo fallimentare;presupposto, questo, errato e perciò contestato con il primo motivo.2.3. — Con il terzo mezzo si prospetta la nullità della sentenza perviolazione degli artt. 132, comma 1, n. 4), c.p.c. e 111 Cost., in quanto lamotivazione resa dalla corte territoriale sarebbe meramente apparente, ecomunque al di sotto del c.d.

“minimo costituzionale”.3. — Il ricorso è infondato in tutte le sue articolazioni.3.1. — Occorre innanzitutto sottolineare che si verte in tema diimpugnazione di lodo arbitrale per nullità – impugnazione accolta sul pianoprocessuale, per impossibilità degli arbitri di decidere il merito dellacontroversia, ex art. 829, comma 1, n. 4), seconda parte, c.p.c. – con glievidenti riflessi che ciò comporta sul perimetro del giudizio di legittimità.Da questa prospettiva, infatti, non riveste carattere decisivo la questionedella titolarità, formale e sostanziale - in capo alle società consolidate oalla società consolidante - dei diritti di credito vantati nei confrontidell’Agenzia delle Entrate: il punto dirimente è solo se il collegio arbitralepoteva decidere o meno il merito della controversia; e tale punto assume,logicamente, rilievo preliminare rispetto all’accertamento in concreto dellatitolarità di cui si è detto, non potendo essere condizionato da quest’ultimoaspetto.

Di qui la non conducenza del primo motivo, e la rilevanza invecedel secondo.3.2. — L’ulteriore premessa da svolgere è che deve ritenersi passatain giudicato, in quanto non impugnata da alcuno, la specifica radiodecidendi in base alla quale «nel caso di specie non può ritenersiapplicabile il disposto di cui all’art. 83 bis L.F., ai sensi del quale, in caso discioglimento del contratto in cui sia contenuta una clausolacompromissoria, il procedimento arbitrale non può essere proseguito».Numero registro generale 7201/2022Numero sezionale 2724/2026Numero di raccolta generale 22688/2026Data pubblicazione 04/07/2026Pertanto, non viene qui in rilievo la portata l’art. 83-bis l. fall. in relazioneal “contratto di consolidamento fiscale” oggetto di causa, contenente laclausola compromissoria cui la norma citata toglie effetto – sancendo lanon proseguibilità del procedimento arbitrale pendente (come nel caso inesame) alla data del fallimento – qualora il contratto sia «sciolto a normadelle disposizioni della presente sezione», e cioè la sezione IV sugli “effettidel fallimento sui rapporti giuridici preesistenti” (artt. 72 e ss. l. fall.).3.3. — Date queste premesse, la decisione impugnata, laddove sidichiara la nullità del lodo arbitrale in quanto «le ragioni di credito neiconfronti di una parte sottoposta a fallimento possono farsi valere solo edesclusivamente nell’ambito del procedimento di verificazione dello statopassivo, principio che risponde ad una esigenza pubblicistica basata sulcriterio della par condicio creditorum e che paralizza l’effetto attributivodella cognizione ad arbitri», è corretta, anche se la relativa motivazione –pur non essendo apparente, né inferiore al cd.

“minimo costituzionale”(non risultando affetta dai gravi vizi tassativamente declinati da questaCorte, a partire a Cass. Sez.

U., n. 8053 del 2014), con conseguenteinfondatezza del terzo motivo – merita tuttavia di essere precisata.4. — Per stabilire se il collegio arbitrale avesse o meno la potestasiudicandi negata dalla corte d’appello, non occorreva infatti accertarepreviamente la titolarità del credito fiscale che la ex controllata rivendicanei confronti della ex controllante, ora fallita; occorre invece guardare allanatura e all’oggetto della domanda che è stata sottoposta agli arbitri.4.1. — Al riguardo, a pag. 7 del ricorso si legge: «(…) Su tali basi,ed in considerazione del fatto che il contratto di consolidato prevedevaall’art. 19 una clausola compromissoria che imponeva di rimettere “ognicontroversia relativa alla validità, efficacia, interpretazione ed esecuzionedel contratto e comunque connessa al contratto … alla determinazione diun collegio arbitrale …” (cfr. all. 1, pag. 7), è stata dunque introdotta unaprocedura arbitrale funzionale i) a sentir accertato che l’importo de quo edi relativi interessi sono di spettanza esclusiva della Banca e ii) a sentirNumero registro generale 7201/2022Numero sezionale 2724/2026Numero di raccolta generale 22688/2026Data pubblicazione 04/07/2026conseguentemente condannata la S.C.S a consegnare detto importo ed irelativi interessi all’Istituto».Inoltre, dalla sentenza impugnata risulta che con il lodo arbitrale, unavolta «riconosciuta la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. quale titolare delcredito di euro 2.363.102,46 , come rimborso della maggiore IRES versatanei periodi di imposta dal 2007 al 2011 , nei confronti dell’Erario, era statoimposto al [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. di non conteggiaretale importo nel proprio patrimonio e di rimetterlo per intero alla [OSCURATO:SOCIETA] appena lo stesso fosse stato erogato dall’Agenzia delleEntrate».4.2. — Risulta allora evidente che in sede arbitrale la ex consolidataha spiegato contro la ex consolidante, poi fallita, una domanda diaccertamento della titolarità di un credito nei suoi confronti, e di condannadella stessa a corrispondere il relativo importo, con gli interessi, in propriofavore.

Una simile domanda, una volta esclusa l’applicabilità dell’art. 83-bis l.fall., non poteva che essere svolta in sede fallimentare, stantel’esclusività dell'accertamento del passivo nella sede concorsuale, secondoil rito fallimentare, ai sensi degli artt. 52 e 93 ss. l. fall.Dal canto suo, il collegio arbitrale ha, come visto, proseguito il giudiziononostante il sopravvenuto fallimento della ex consolidante e,nell’accogliere la domanda, ha affermato la titolarità del credito in capoalla consolidata e ha condannato il Fallimento ad un facere, segnatamentea «non conteggiare» detto credito nel patrimonio fallimentare e a«rimetterlo per intero alla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA] appena lo stessofosse stato erogato dall’Agenzia delle Entrate».Ma un’azione di accertamento del credito verso il fallito e di condanna delcuratore fallimentare al suo pagamento, come non è suscettibile d’essereintrapresa fuori dal contesto della verifica del passivo, così non può essereproseguita dal creditore, nei riguardi della curatela, nemmeno in sedearbitrale (cfr. Cass. n. 4453 del 2016; Cass. Sez.

U., n. 5694/2023).Numero registro generale 7201/2022Numero sezionale 2724/2026Numero di raccolta generale 22688/2026Data pubblicazione 04/07/20265. — Al rigetto del ricorso segue la condanna alle spese, liquidate indispositivo.6. — Sussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio delcontributo unificato.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, dellespese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 15.000,00 percompensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agliesborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso anorma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella pubblica udienza del 18/06/2026.[OSCURATO:PERSONA] PresidentePaola [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nghellini,PEC: [OSCURATO:EMAIL].it-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Perugia n. 717/2021,depositata il 30/12/2021;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/06/2026dalla [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 7201/2022Numero sezionale 2724/2026Numero di raccolta generale 22688/2026Data pubblicazione 04/07/2026udita la requisitoria del P.M., in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGenerale [OSCURATO:PERSONA];sentiti i difensori delle parti (avv. [OSCURATO:PERSONA] in sostituzionedell’avv. [OSCURATO:PERSONA] per la ricorrente; avv. [OSCURATO:PERSONA] insostituzione dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] per il controricorrente).1. — A partire dall’esercizio sociale 2004 e fino all’esercizio del 2014,la controllante [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. (di seguito SCS) e lacontrollata [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. (di seguito BPS) – ora [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:SOCIETA]. (di seguito [OSCURATO:PERSONA]) – optarono per latassazione di gruppo ex artt. 117 e ss. del d.P.R. 22 dicembre 1986, n.917 (T.U.I.R.), con applicazione del regime di “consolidamento fiscale” neitrienni 2004-2006, 2007-2009, 2010-2012 e 2013-2015 (quest’ultimointerrotto il 16 giugno 2014, a seguito della cessazione del controllo diSCS su BPS, nel cui capitale subentrò come socio di maggioranza BancoDesio), in base al “contratto di consolidamento fiscale” dell’8 marzo 2005,più volte rinnovato. In sostanza, tale regime consentiva di individuare unasingola base imponibile per tutte le società del gruppo, facendo sorgere,nei confronti dell’Erario, una sola obbligazione in capo alla controllante,tenuta a presentare un’unica dichiarazione fiscale, per sé e le controllate.1.1.— In data 1 febbraio 2013, dunque in costanza del regime diconsolidamento fiscale, SCS presentò all’Agenzia delle Entrate (di seguitoAdE) un’istanza di rimborso della maggiore IRES di gruppo versata nelperiodo d’imposta dal 2007 -2011 (per mancata deduzione dell’IRAPrelativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente eassimilato), riconducibile quasi integralmente alla controllata BPS (€2.363.102,46 su complessivi € 2.385.028,00).1.2. — In data 14 ottobre 2014 BPS trasmise a SCS una nota dalseguente tenore: «[…] quanto ai crediti di imposta che la [OSCURATO:PERSONA] vanta sostanzialmente nei confronti dell’Agenzia delle Entrateper complessivi € 2.718.440,07, ma formalmente nei confronti dellaNumero registro generale 7201/2022Numero sezionale 2724/2026Numero di raccolta generale 22688/2026Data pubblicazione 04/07/2026Spoleto Credito e Servizi S.C. (“SCS”) in virtù delle istanze di rimborsopresentate dalla stessa SCS in qualità di controllante e nell’ambito delcontratto consolidato fiscale, [...] dovendo tali crediti essere liquidati sulcitato conto corrente n. 16110» – intestato a SC – «Vi chiediamo diconferirci (con l’accettazione della presente) un mandato irrevocabile adaddebitare tali somme nel momento in cui le stesse dovessero essereaccreditate dall’Agenzia delle Entrate sul citato rapporto, anche conrimborsi parziali (…) , Vi chiediamo in ogni caso di effettuare un “attoricognitivo” in forma privata da notificare (a cura della [OSCURATO:PERSONA] eServizi S.C. o in alternativa dalla Banca in nome e per conto delladichiarante SCS) all’Agenzia delle Entrate, consentendo così alla Banca dipoter richiedere alla stessa Agenzia che la futura liquidazione delle sommea credito ed inerenti BPS (…) avvenga sul c/c acceso presso “[OSCURATO:SOCIETA].”, [...] ed intestato alla stessa Banca, anzichésul c/c acceso presso “[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].”, [...] intestato a“[OSCURATO:SOCIETA] - Credito e Servizi - Società cooperativa”». In pari data SCS inbonis, dichiarò di accettare la richiesta di BPS, stabilendo che, non appenaricevuto il rimborso da AdE, SCS l’avrebbe riversato a BPS.1.3. — In data 16 luglio 2015 SCS presentò domanda di ammissionealla procedura di concordato preventivo dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:SOCIETA],dandone comunicazione il 23 luglio 2015 a BPS, che il successivo 12novembre 2015 chiese ad AdE di effettuare il rimborso direttamente neipropri confronti, sulla base della scrittura privata del 14 ottobre 2014.Tuttavia, in data 18 novembre 2015 SCS segnalò ad AdE e a BPS che lapropria ammissione al concordato preventivo inibiva qualsiasi operazioneche contrastasse con la par condicio creditorum.1.4. — In data 22 settembre 2016 BPS attivò la clausolacompromissoria contenuta nell’art. 19 del contratto di consolidamentofiscale, per introdurre «una procedura arbitrale funzionale i) a sentiraccertato che l’importo de quo ed i relativi interessi sono di spettanzaesclusiva della Banca e ii) a sentir conseguentemente condannata la S.C.Sa consegnare detto importo ed i relativi interessi all’Istituto».Numero registro generale 7201/2022Numero sezionale 2724/2026Numero di raccolta generale 22688/2026Data pubblicazione 04/07/20261.5. — Il 29 dicembre 2017, in pendenza della procedura arbitralecosì attivata, il Tribunale di [OSCURATO:SOCIETA] dichiarò il fallimento di SCS.1.6. — [OSCURATO:PERSONA] SCS, pur restando contumace nel giudizioarbitrale, invocò senza esito, attraverso il suo difensore, la dichiarazione diimprocedibilità del giudizio arbitrale ai sensi dell’art. 52 l. fall.1.7. — In data 11 giugno 2018 il Collegio arbitrale emise il seguentelodo: «A) l’importo per cui è causa che dall’Agenzia delle Entrate è dovuto,nella misura di Euro 2.363.102,46 ovvero in quella misura che da essaAgenzia sarà ritenuta di legge, quale rimborso della maggiore IRESversata dalla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. nei periodi d’imposta dal2007 al 2011 per mancata deduzione dell’IRAP relativa alle spese per ilpersonale dipendente e assimilato, nonché i relativi interessi dovuti, è uncredito proprio della ridetta [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. nei confrontidell’Erario; B) il fallimento della [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Coop. ètenuto, nelle sue vesti di ex consolidante, a non conteggiare dettoimporto, ovvero quello che per legge sarà ritenuto dovuto dalla Agenziadelle Entrate, nel proprio patrimonio ed a rimetterlo per intero alla [OSCURATO:SOCIETA].; C) dichiara il fallimento [OSCURATO:PERSONA] eServizi Soc. Coop. tenuto a rimettere detto importo ovvero quello che perlegge sarà ritenuto dovuto dalla Agenzia delle Entrate, per intero allaBanca [OSCURATO:SOCIETA]. non appena lo stesso sarà erogato dallaAgenzia delle Entrate […]».1.8. — [OSCURATO:PERSONA] SCS ha impugnato il lodo dinanzi alla Corte diAppello di Perugia, ai sensi (tra l’altro) dell’art. 829, comma 1, n. 4),seconda parte, c.p.c., perché “il merito non poteva essere deciso”, stantela vis attractiva del foro fallimentare ai fini dell’accertamento di ogni tipodi credito verso la società fallita, con l’esclusività del rito ex art. 52 l.fall.1.9. — La Corte di Appello di Perugia, con sentenza del 30/12/2021,ha dichiarato la nullità del lodo ex art. 829, comma 1, n. 4), secondaparte, c.p.c. per carenza di potere decisionale in capo al Collegio arbitrale,previo accertamento della titolarità del credito in capo alla controllante poifallita, sulla base delle seguenti argomentazioni:Numero registro generale 7201/2022Numero sezionale 2724/2026Numero di raccolta generale 22688/2026Data pubblicazione 04/07/2026– A) la titolarità dell’obbligazione tributaria permane in capo alla societàconsolidata, ma la titolarità dei diritti maturati è in capo alla consolidante,che deve presentare la dichiarazione dei redditi del consolidato (previadeterminazione del reddito complessivo globale), liquidare l’IRES delgruppo ed effettuare i versamenti dovuti; è dunque la società consolidantead avere legittimazione ad agire nei riguardi dell’Agenzia delle Entrate;– B) il credito verso l’Erario è di pertinenza di SCS, ex controllante,poiché, in regime di consolidato fiscale, creditrice dell’Agenzia delleEntrate per il rimborso delle imposte è solo la controllante, per dueragioni: i) la lettera del TUIR (come interpretata anche dalla Circolaredell’Agenzia delle Entrate n. 60 del 31 ottobre 2017); ii) la condotta delleparti sino all’apertura del concordato preventivo (v. in particolare lascrittura privata tra SCS e BPS del 14 ottobre 2014 ove BPS chiedeva aSCS di conferirle un mandato irrevocabile ad addebitare le sommerimborsate su un proprio c/c, una volta che le stesse fossero stateaccreditate dall’Agenzia delle Entrate sul c/c di SCS;– C) di conseguenza, il Collegio arbitrale mancava del potere dipronunciare il lodo, trattandosi di materia riservata agli organi dellaprocedura fallimentare, poiché l’eventuale credito della ex controllataverso la ex controllante doveva essere accertato esclusivamente dalGiudice Delegato al Fallimento di quest’ultima (art. 52 l. fall.)2. — [OSCURATO:PERSONA] (già BPS) ha impugnato la decisione con ricorsoper cassazione affidato a tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] SCS ha resistito concontroricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria.Il P.M. ha concluso per l’accoglimento del primo motivo, l’assorbimento delsecondo e il rigetto del terzo.RAGIONI DELLA DECISIONE2.1. — Con il primo motivo si denunzia la violazione e falsaapplicazione degli articoli da 117 a 129 del T.U.I.R., là dove la corted’appello ha ritenuto che la titolarità del credito fiscale per cui è causaspettasse alla consolidante, e non alla consolidata.Numero registro generale 7201/2022Numero sezionale 2724/2026Numero di raccolta generale 22688/2026Data pubblicazione 04/07/20262.2. — Con il secondo motivo si deduce la violazione e falsaapplicazione degli artt. 52 l. fall., 829, comma 1, n. 4), seconda parte e830 c.p.c., in quanto la corte territoriale ha escluso il potere decisionaledegli arbitri, stante l’esclusività del rito ex art. 52 l. fall., sul presuppostoche il rimborso spettasse alla consolidante poi fallita, e che la consolidatavantasse un credito nei suoi confronti da insinuare al passivo fallimentare;presupposto, questo, errato e perciò contestato con il primo motivo.2.3. — Con il terzo mezzo si prospetta la nullità della sentenza perviolazione degli artt. 132, comma 1, n. 4), c.p.c. e 111 Cost., in quanto lamotivazione resa dalla corte territoriale sarebbe meramente apparente, ecomunque al di sotto del c.d. “minimo costituzionale”.3. — Il ricorso è infondato in tutte le sue articolazioni.3.1. — Occorre innanzitutto sottolineare che si verte in tema diimpugnazione di lodo arbitrale per nullità – impugnazione accolta sul pianoprocessuale, per impossibilità degli arbitri di decidere il merito dellacontroversia, ex art. 829, comma 1, n. 4), seconda parte, c.p.c. – con glievidenti riflessi che ciò comporta sul perimetro del giudizio di legittimità.Da questa prospettiva, infatti, non riveste carattere decisivo la questionedella titolarità, formale e sostanziale - in capo alle società consolidate oalla società consolidante - dei diritti di credito vantati nei confrontidell’Agenzia delle Entrate: il punto dirimente è solo se il collegio arbitralepoteva decidere o meno il merito della controversia; e tale punto assume,logicamente, rilievo preliminare rispetto all’accertamento in concreto dellatitolarità di cui si è detto, non potendo essere condizionato da quest’ultimoaspetto. Di qui la non conducenza del primo motivo, e la rilevanza invecedel secondo.3.2. — L’ulteriore premessa da svolgere è che deve ritenersi passatain giudicato, in quanto non impugnata da alcuno, la specifica radiodecidendi in base alla quale «nel caso di specie non può ritenersiapplicabile il disposto di cui all’art. 83 bis L.F., ai sensi del quale, in caso discioglimento del contratto in cui sia contenuta una clausolacompromissoria, il procedimento arbitrale non può essere proseguito».Numero registro generale 7201/2022Numero sezionale 2724/2026Numero di raccolta generale 22688/2026Data pubblicazione 04/07/2026Pertanto, non viene qui in rilievo la portata l’art. 83-bis l. fall. in relazioneal “contratto di consolidamento fiscale” oggetto di causa, contenente laclausola compromissoria cui la norma citata toglie effetto – sancendo lanon proseguibilità del procedimento arbitrale pendente (come nel caso inesame) alla data del fallimento – qualora il contratto sia «sciolto a normadelle disposizioni della presente sezione», e cioè la sezione IV sugli “effettidel fallimento sui rapporti giuridici preesistenti” (artt. 72 e ss. l. fall.).3.3. — Date queste premesse, la decisione impugnata, laddove sidichiara la nullità del lodo arbitrale in quanto «le ragioni di credito neiconfronti di una parte sottoposta a fallimento possono farsi valere solo edesclusivamente nell’ambito del procedimento di verificazione dello statopassivo, principio che risponde ad una esigenza pubblicistica basata sulcriterio della par condicio creditorum e che paralizza l’effetto attributivodella cognizione ad arbitri», è corretta, anche se la relativa motivazione –pur non essendo apparente, né inferiore al cd. “minimo costituzionale”(non risultando affetta dai gravi vizi tassativamente declinati da questaCorte, a partire a Cass. Sez. U., n. 8053 del 2014), con conseguenteinfondatezza del terzo motivo – merita tuttavia di essere precisata.4. — Per stabilire se il collegio arbitrale avesse o meno la potestasiudicandi negata dalla corte d’appello, non occorreva infatti accertarepreviamente la titolarità del credito fiscale che la ex controllata rivendicanei confronti della ex controllante, ora fallita; occorre invece guardare allanatura e all’oggetto della domanda che è stata sottoposta agli arbitri.4.1. — Al riguardo, a pag. 7 del ricorso si legge: «(…) Su tali basi,ed in considerazione del fatto che il contratto di consolidato prevedevaall’art. 19 una clausola compromissoria che imponeva di rimettere “ognicontroversia relativa alla validità, efficacia, interpretazione ed esecuzionedel contratto e comunque connessa al contratto … alla determinazione diun collegio arbitrale …” (cfr. all. 1, pag. 7), è stata dunque introdotta unaprocedura arbitrale funzionale i) a sentir accertato che l’importo de quo edi relativi interessi sono di spettanza esclusiva della Banca e ii) a sentirNumero registro generale 7201/2022Numero sezionale 2724/2026Numero di raccolta generale 22688/2026Data pubblicazione 04/07/2026conseguentemente condannata la S.C.S a consegnare detto importo ed irelativi interessi all’Istituto».Inoltre, dalla sentenza impugnata risulta che con il lodo arbitrale, unavolta «riconosciuta la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. quale titolare delcredito di euro 2.363.102,46 , come rimborso della maggiore IRES versatanei periodi di imposta dal 2007 al 2011 , nei confronti dell’Erario, era statoimposto al [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. di non conteggiaretale importo nel proprio patrimonio e di rimetterlo per intero alla [OSCURATO:SOCIETA] appena lo stesso fosse stato erogato dall’Agenzia delleEntrate».4.2. — Risulta allora evidente che in sede arbitrale la ex consolidataha spiegato contro la ex consolidante, poi fallita, una domanda diaccertamento della titolarità di un credito nei suoi confronti, e di condannadella stessa a corrispondere il relativo importo, con gli interessi, in propriofavore. Una simile domanda, una volta esclusa l’applicabilità dell’art. 83-bis l.fall., non poteva che essere svolta in sede fallimentare, stantel’esclusività dell'accertamento del passivo nella sede concorsuale, secondoil rito fallimentare, ai sensi degli artt. 52 e 93 ss. l. fall.Dal canto suo, il collegio arbitrale ha, come visto, proseguito il giudiziononostante il sopravvenuto fallimento della ex consolidante e,nell’accogliere la domanda, ha affermato la titolarità del credito in capoalla consolidata e ha condannato il Fallimento ad un facere, segnatamentea «non conteggiare» detto credito nel patrimonio fallimentare e a«rimetterlo per intero alla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA] appena lo stessofosse stato erogato dall’Agenzia delle Entrate».Ma un’azione di accertamento del credito verso il fallito e di condanna delcuratore fallimentare al suo pagamento, come non è suscettibile d’essereintrapresa fuori dal contesto della verifica del passivo, così non può essereproseguita dal creditore, nei riguardi della curatela, nemmeno in sedearbitrale (cfr. Cass. n. 4453 del 2016; Cass. Sez. U., n. 5694/2023).Numero registro generale 7201/2022Numero sezionale 2724/2026Numero di raccolta generale 22688/2026Data pubblicazione 04/07/20265. — Al rigetto del ricorso segue la condanna alle spese, liquidate indispositivo.6. — Sussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio delcontributo unificato. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, dellespese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 15.000,00 percompensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agliesborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso anorma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella pubblica udienza del 18/06/2026.[OSCURATO:PERSONA] PresidentePaola [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 22688/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris