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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 13180/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza depositata in data 19 luglio 2021 il Tribunale di sorveglianza di Palermo, quale giudice ai sensi degli artt. 579 e 680 cod. proc. pen., ha respinto l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza pronunciata, in data 23 gennaio 2019, dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che aveva applicato la misura di sicurezza della libertà vigilata per anni due nei confronti del medesimo, ritenuto mandante dell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], fatto non commesso per l'arresto di soggetto incaricato dell'esecuzione.

Tramite intercettazioni ambientali veniva accertato che [OSCURATO:PERSONA] era stato richiesto da [OSCURATO:PERSONA] di risolvere un contrasto con un soggetto che stava cercando di inserirsi nella conduzione dei terreni di una zia possidente.

In data 15 settembre 2014 i carabinieri avevano predisposto un servizio di appostamento sul luogo dove i soggetti menzionati avevano appuntamento e avevano constatato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si erano recati a casa di [OSCURATO:PERSONA], dove vi era anche il figlio [OSCURATO:PERSONA].

In successivo colloquio captato Masaracchia e Pellitteri avevano riepilogato il piano criminoso, con suddivisione dei compiti e individuazione del luogo di esecuzione.

Il giorno successivo i carabinieri avevano visto Pellitteri transitare davanti al luogo di lavoro di Coscino, luogo indicato per l'esecuzione dell'omicidio.

La vittima designata aveva testimoniato di essere stato nominato erede da una cugina di [OSCURATO:PERSONA], di cui gestiva i terreni, proprio in sostituzione di [OSCURATO:PERSONA].

In data 23 settembre 2014 [OSCURATO:PERSONA] era stato sottoposto a fermo di polizia giudiziaria. fS

2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di `IPTETT-[OSCURATO:PERSONA], chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

Con il primo motivo viene denunciato difetto di motivazione del giudizio in ordine alla sussistenza del mandato omicidiario.

I giudici del merito avevano ritenuto che l'accordo criminoso fosse stato concluso tra [OSCURATO:PERSONA] e gli esecutori Masaracchia e Pellitteri, accordo cui [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dato assenso, ma gli arresti di Masaracchia e di Pellitteri, quest'ultimo arrestato solo nel novembre 2015, erano avvenuti a tale distanza di tempo da rendere palese come l'accordo criminoso fosse privo di concretezza.

Con il secondo motivo viene denunciato il difetto di motivazione del giudizio sulla attualità della pericolosità. e Il provvedimento impugnato non aveva rapportato il giudizio sulla pericolosità all'attualità, e non aveva tenuto conto che la controversia civilistica, sottesa alla vicenda, aveva avuto composizione transattiva. tIZ

3. Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di t ILUt del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato e va perciò respinto.

1. Quanto all'accertamento del presupposto fattuale della misura di sicurezza, il ricorso, incontestato l'accertamento in ordine alla sussistenza di un accordo criminoso che vedeva i Gebbia, padre e figlio, mandanti dell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], ha valorizzato il dato costituito dalla distanza cronologica tra l'accordo e l'arresto di uno degli esecutori incaricati per sostenere che si trattava di accordo del tutto astratto.

Il motivo è infondato, in quanto i provvedimenti di merito hanno accertato che [OSCURATO:PERSONA], colui che avrebbe dovuto partecipare all'esecuzione con il ruolo del killer, aveva effettuato sopralluoghi nei pressi del luogo dove lavorava la vittima ed era stato sottoposto a fermo pochi giorni dopo l'incontro con i Gebbia, dato significativo del fatto che all'accordo era seguito l'inizio della fase organizzativa dell'esecuzione del delitto.

2. Quanto al giudizio sulla pericolosità sociale, il secondo motivo denuncia carenza motivazionale, in quanto il Tribunale di sorveglianza, ai fini del giudizio sul carattere attuale della pericolosità, non aveva valutato la sopravvenuta transazione della controversia civilistica con la vittima designata, circostanza incompatibile con un giudizio di perdurante pericolosità.

Il motivo è infondato.

La sentenza di primo grado e la decisione assunta nel giudizio di appello hanno concordemente ritenuto l'attuale pericolosità del ricorrente sul rilievo delle modalità del fatto, caratterizzate dal contatto per l'esecuzione di un omicidio con esponenti della criminalità organizzata locale, e del movente, costituito da ragioni economiche connesse ad una successione ereditaria.

Il ricorso non si è confrontato con tale motivazione, ma ha valorizzato una ulteriore circostanza di fatto - l'intervenuto accordo in relazione alla controversia civilistica - che non era stata valorizzata, con l'atto di appello, in relazione al giudizio sulla pericolosità.

Invero, i giudici hanno valutato il dato evidenziato dalla difesa, ma hanno ritenuto ancora sussistente la pericolosità sulla base di considerazioni, rispetto alle quali il motivo non articola alcuna censura sotto il profilo motivazionale.

3. Va dunque respinto il ricorso, con conseguente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso, il 20 dicembre 2021.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza depositata in data 19 luglio 2021 il Tribunale di sorveglianza di Palermo, quale giudice ai sensi degli artt. 579 e 680 cod. proc. pen., ha respinto l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza pronunciata, in data 23 gennaio 2019, dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che aveva applicato la misura di sicurezza della libertà vigilata per anni due nei confronti del medesimo, ritenuto mandante dell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], fatto non commesso per l'arresto di soggetto incaricato dell'esecuzione. Tramite intercettazioni ambientali veniva accertato che [OSCURATO:PERSONA] era stato richiesto da [OSCURATO:PERSONA] di risolvere un contrasto con un soggetto che stava cercando di inserirsi nella conduzione dei terreni di una zia possidente. In data 15 settembre 2014 i carabinieri avevano predisposto un servizio di appostamento sul luogo dove i soggetti menzionati avevano appuntamento e avevano constatato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si erano recati a casa di [OSCURATO:PERSONA], dove vi era anche il figlio [OSCURATO:PERSONA]. In successivo colloquio captato Masaracchia e Pellitteri avevano riepilogato il piano criminoso, con suddivisione dei compiti e individuazione del luogo di esecuzione. Il giorno successivo i carabinieri avevano visto Pellitteri transitare davanti al luogo di lavoro di Coscino, luogo indicato per l'esecuzione dell'omicidio. La vittima designata aveva testimoniato di essere stato nominato erede da una cugina di [OSCURATO:PERSONA], di cui gestiva i terreni, proprio in sostituzione di [OSCURATO:PERSONA]. In data 23 settembre 2014 [OSCURATO:PERSONA] era stato sottoposto a fermo di polizia giudiziaria. fS 2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di `IPTETT-[OSCURATO:PERSONA], chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Con il primo motivo viene denunciato difetto di motivazione del giudizio in ordine alla sussistenza del mandato omicidiario. I giudici del merito avevano ritenuto che l'accordo criminoso fosse stato concluso tra [OSCURATO:PERSONA] e gli esecutori Masaracchia e Pellitteri, accordo cui [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dato assenso, ma gli arresti di Masaracchia e di Pellitteri, quest'ultimo arrestato solo nel novembre 2015, erano avvenuti a tale distanza di tempo da rendere palese come l'accordo criminoso fosse privo di concretezza. Con il secondo motivo viene denunciato il difetto di motivazione del giudizio sulla attualità della pericolosità. e Il provvedimento impugnato non aveva rapportato il giudizio sulla pericolosità all'attualità, e non aveva tenuto conto che la controversia civilistica, sottesa alla vicenda, aveva avuto composizione transattiva. tIZ 3. Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di t ILUt del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato e va perciò respinto. 1. Quanto all'accertamento del presupposto fattuale della misura di sicurezza, il ricorso, incontestato l'accertamento in ordine alla sussistenza di un accordo criminoso che vedeva i Gebbia, padre e figlio, mandanti dell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], ha valorizzato il dato costituito dalla distanza cronologica tra l'accordo e l'arresto di uno degli esecutori incaricati per sostenere che si trattava di accordo del tutto astratto. Il motivo è infondato, in quanto i provvedimenti di merito hanno accertato che [OSCURATO:PERSONA], colui che avrebbe dovuto partecipare all'esecuzione con il ruolo del killer, aveva effettuato sopralluoghi nei pressi del luogo dove lavorava la vittima ed era stato sottoposto a fermo pochi giorni dopo l'incontro con i Gebbia, dato significativo del fatto che all'accordo era seguito l'inizio della fase organizzativa dell'esecuzione del delitto. 2. Quanto al giudizio sulla pericolosità sociale, il secondo motivo denuncia carenza motivazionale, in quanto il Tribunale di sorveglianza, ai fini del giudizio sul carattere attuale della pericolosità, non aveva valutato la sopravvenuta transazione della controversia civilistica con la vittima designata, circostanza incompatibile con un giudizio di perdurante pericolosità. Il motivo è infondato. La sentenza di primo grado e la decisione assunta nel giudizio di appello hanno concordemente ritenuto l'attuale pericolosità del ricorrente sul rilievo delle modalità del fatto, caratterizzate dal contatto per l'esecuzione di un omicidio con esponenti della criminalità organizzata locale, e del movente, costituito da ragioni economiche connesse ad una successione ereditaria. Il ricorso non si è confrontato con tale motivazione, ma ha valorizzato una ulteriore circostanza di fatto - l'intervenuto accordo in relazione alla controversia civilistica - che non era stata valorizzata, con l'atto di appello, in relazione al giudizio sulla pericolosità. Invero, i giudici hanno valutato il dato evidenziato dalla difesa, ma hanno ritenuto ancora sussistente la pericolosità sulla base di considerazioni, rispetto alle quali il motivo non articola alcuna censura sotto il profilo motivazionale. 3. Va dunque respinto il ricorso, con conseguente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 20 dicembre 2021.
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