Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 24 febbraio 2022

Cassazione n. 21625/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/06/2021 della Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano, a seguito di gravame interposto dall'imputato [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa in data 2 luglio 2019 dal locale Tribunale, ha confermato la decisione con la quale il predetto è stato dichiarato responsabile del reato di cui agli artt. 81, 385 cod. pen. e condannato a pena di giustizia.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che con atto del difensore deduce:

2.1. Con il primo motivo, violazione degli artt. 420-bis e 180 cod. proc. pen. in relazione al rigetto della eccezione di nullità della notifica dell'avviso ex art. 415- bis cod. proc. pen. all'imputato e della dichiarazione di assenza di questi all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Errata è la ritenuta sufficienza della conoscenza circa la possibilità di un procedimento a suo carico a seguito della sua sottrazione alla misura cautelare, essendo invece necessaria quella effettiva della esistenza di un processo e del contenuto dell'accusa sulla quale è stato chiamato in giudizio;

2.2. Con il secondo motivo, violazione dell'art. 276, comma 1-ter, cod. proc. pen. in relazione alla affermazione di responsabilità, dovendosi la condotta contestata ricondursi ad una violazione delle prescrizioni ai sensi dell'art. 276 cod. proc. pen., in quanto il ricorrente è stato sorpreso mentre era in strada in orario compatibile con quello lavorativo in relazione al quale era stato autorizzato, essendosi allontanato dal luogo di lavoro perché il suo datore lo aveva mandato via prima.

In ogni caso, difetta l'elemento psicologico del reato.

3. Il procedimento si è svolto ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.-l. 28 ottobre 2020, n.137 conv. in legge 18 dicembre 2020, n. 176. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo è manifestamente infondato rispetto alle corrette ragioni poste a base della reiezione della pertinente doglianza in appello basate sul verbale con il quale al ricorrente è stato contestato il reato e questi ha eletto domicilio presso il nominato difensore di fiducia, elementi di fatto che consentono di ritenere effettivamente instaurato e stabilizzato il sistema di informazioni e conoscenze legate all'evoluzione del rapporto professionale, in conformità ai principi espressi da Sez.

U n. 23948 del 28/11/2019 (dep. 2020), PG C/ [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279420).

3. Il secondo motivo è manifestamente infondato, oltre che genericamente proposto rispetto alla ricostruzione in fatto secondo la quale il ricorrente si è arbitrariamente allontanato dalla abitazione presso la quale era detenuto, essendo correttamente applicato il principio di diritto secondo il quale integra il reato di evasione e non una trasgressione alle prescrizioni imposte, sanzionabile ex art.276 cod. proc. pen., la condotta di chi, essendo sottoposto alla misura degli arresti domiciliari con autorizzazione ad assentarsi nel corso della giornata, si allontani dal luogo di detenzione in un arco temporale inconciliabile con la fascia oraria prefissata dall'autorità giudiziaria nel provvedimento cautelare (Sez. 6, Sentenza n. 35681 del 30/05/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276694).

4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 24/02/2022.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/06/2021 della Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano, a seguito di gravame interposto dall'imputato [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa in data 2 luglio 2019 dal locale Tribunale, ha confermato la decisione con la quale il predetto è stato dichiarato responsabile del reato di cui agli artt. 81, 385 cod. pen. e condannato a pena di giustizia. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che con atto del difensore deduce: 2.1. Con il primo motivo, violazione degli artt. 420-bis e 180 cod. proc. pen. in relazione al rigetto della eccezione di nullità della notifica dell'avviso ex art. 415- bis cod. proc. pen. all'imputato e della dichiarazione di assenza di questi all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Errata è la ritenuta sufficienza della conoscenza circa la possibilità di un procedimento a suo carico a seguito della sua sottrazione alla misura cautelare, essendo invece necessaria quella effettiva della esistenza di un processo e del contenuto dell'accusa sulla quale è stato chiamato in giudizio; 2.2. Con il secondo motivo, violazione dell'art. 276, comma 1-ter, cod. proc. pen. in relazione alla affermazione di responsabilità, dovendosi la condotta contestata ricondursi ad una violazione delle prescrizioni ai sensi dell'art. 276 cod. proc. pen., in quanto il ricorrente è stato sorpreso mentre era in strada in orario compatibile con quello lavorativo in relazione al quale era stato autorizzato, essendosi allontanato dal luogo di lavoro perché il suo datore lo aveva mandato via prima. In ogni caso, difetta l'elemento psicologico del reato. 3. Il procedimento si è svolto ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.-l. 28 ottobre 2020, n.137 conv. in legge 18 dicembre 2020, n. 176. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato rispetto alle corrette ragioni poste a base della reiezione della pertinente doglianza in appello basate sul verbale con il quale al ricorrente è stato contestato il reato e questi ha eletto domicilio presso il nominato difensore di fiducia, elementi di fatto che consentono di ritenere effettivamente instaurato e stabilizzato il sistema di informazioni e conoscenze legate all'evoluzione del rapporto professionale, in conformità ai principi espressi da Sez. U n. 23948 del 28/11/2019 (dep. 2020), PG C/ [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279420). 3. Il secondo motivo è manifestamente infondato, oltre che genericamente proposto rispetto alla ricostruzione in fatto secondo la quale il ricorrente si è arbitrariamente allontanato dalla abitazione presso la quale era detenuto, essendo correttamente applicato il principio di diritto secondo il quale integra il reato di evasione e non una trasgressione alle prescrizioni imposte, sanzionabile ex art.276 cod. proc. pen., la condotta di chi, essendo sottoposto alla misura degli arresti domiciliari con autorizzazione ad assentarsi nel corso della giornata, si allontani dal luogo di detenzione in un arco temporale inconciliabile con la fascia oraria prefissata dall'autorità giudiziaria nel provvedimento cautelare (Sez. 6, Sentenza n. 35681 del 30/05/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276694). 4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 24/02/2022.
Sentenza Cassazione n. 21625/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris