Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 5 luglio 2022

Cassazione n. 30534/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 3229-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 10, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - cantroricorrente - avverso la sentenza n. 3824/8/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2021 n. 03229 sez.

MT - ud. 05-07-2022 -2- 'Premesso che:

1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], denunciando violazione degli artt.101 c.p.c., 24 e 111 Cost., ricorrono per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la CTR della Calabria ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate contro la decisione di annullamento dell'avviso di rettifica e liquidazione di maggiore imposta di successione.

Deducono di non avere avuto avviso della fissazione della pubblica udienza con la conseguenza di non aver potuto partecipare all'udienza e di non aver potuto depositare memoria ex art. 32 d.lgs. 546/92;

2. l'Agenzia delle Entrate, con controricorso, produce fotocopia delle raccomandate inviate dalla segreteria della CTR agli odierni ricorrenti presso "Ritorto avv. [OSCURATO:PERSONA], Via

V. Emanuele 6 [OSCURATO:PERSONA] (RC)" e dice tale recapito essere quello presso cui i contribuenti avevano eletto domicilio con il ricorso di primo grado; considerato che:

1. il ricorso è fondato.

Ai sensi dell'art. 31, comma 1, del d.lgs. 546/1992, applicabile anche ai giudizi di appello in forza del richiamo operato dall'art. 61 del medesimo decreto, la segreteria della commissione adita "dà comunicazione alle parti costituite della data di trattazione almeno trenta giorni liberi prima".

La suddetta comunicazione "adempie ad un'essenziale funzione di garanzia del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, sicché l'omessa comunicazione alle parti, almeno trenta giorni prima, dell'avviso di fissazione dell'udienza di discussione, determina la nullità della decisione comunque pronunciata (Cass., ordinanza n. 18279 del 11/07/2018; Cass. n. 1786/2016; Cass. n. 11487/2013, Cass. n. 502/2017);

2. da quanto la stessa Agenzia delle Entrate ha documentato è emerso che l'avviso di fissazione udienza è stato inviato al difensore degli odierni ricorrenti ad un indirizzo diverso rispetto a quello di domiciliazione.

Precisamente è stato inviato a "Ritorto avv. [OSCURATO:PERSONA], Via

V. Emanuele 6-[OSCURATO:PERSONA] (RC)" mentre nell'atto di costituzione degli odierni ricorrenti in appello si legge che essi sono "domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA], presso e nello studio dell'avvo.to [OSCURATO:PERSONA]"; .4. il motivo deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio della causa ad altra sezione della CTR Calabria anche per la liquidazione delle spese del processo; PQM accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, ad altra sezione della commissione tributaria regionale della Calabria.

Così deciso il 5.7.2022 in Roma, mediante moda

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 3229-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 10, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - cantroricorrente - avverso la sentenza n. 3824/8/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 03229 sez. MT - ud. 05-07-2022 -2- 'Premesso che: 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], denunciando violazione degli artt.101 c.p.c., 24 e 111 Cost., ricorrono per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la CTR della Calabria ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate contro la decisione di annullamento dell'avviso di rettifica e liquidazione di maggiore imposta di successione. Deducono di non avere avuto avviso della fissazione della pubblica udienza con la conseguenza di non aver potuto partecipare all'udienza e di non aver potuto depositare memoria ex art. 32 d.lgs. 546/92; 2. l'Agenzia delle Entrate, con controricorso, produce fotocopia delle raccomandate inviate dalla segreteria della CTR agli odierni ricorrenti presso "Ritorto avv. [OSCURATO:PERSONA], Via V. Emanuele 6 [OSCURATO:PERSONA] (RC)" e dice tale recapito essere quello presso cui i contribuenti avevano eletto domicilio con il ricorso di primo grado; considerato che: 1. il ricorso è fondato. Ai sensi dell'art. 31, comma 1, del d.lgs. 546/1992, applicabile anche ai giudizi di appello in forza del richiamo operato dall'art. 61 del medesimo decreto, la segreteria della commissione adita "dà comunicazione alle parti costituite della data di trattazione almeno trenta giorni liberi prima". La suddetta comunicazione "adempie ad un'essenziale funzione di garanzia del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, sicché l'omessa comunicazione alle parti, almeno trenta giorni prima, dell'avviso di fissazione dell'udienza di discussione, determina la nullità della decisione comunque pronunciata (Cass., ordinanza n. 18279 del 11/07/2018; Cass. n. 1786/2016; Cass. n. 11487/2013, Cass. n. 502/2017); 2. da quanto la stessa Agenzia delle Entrate ha documentato è emerso che l'avviso di fissazione udienza è stato inviato al difensore degli odierni ricorrenti ad un indirizzo diverso rispetto a quello di domiciliazione. Precisamente è stato inviato a "Ritorto avv. [OSCURATO:PERSONA], Via V. Emanuele 6-[OSCURATO:PERSONA] (RC)" mentre nell'atto di costituzione degli odierni ricorrenti in appello si legge che essi sono "domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA], presso e nello studio dell'avvo.to [OSCURATO:PERSONA]"; .4. il motivo deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio della causa ad altra sezione della CTR Calabria anche per la liquidazione delle spese del processo; PQM accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, ad altra sezione della commissione tributaria regionale della Calabria. Così deciso il 5.7.2022 in Roma, mediante moda
Sentenza Cassazione n. 30534/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris