CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 marzo 2023
Cassazione n. 17718/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Torino, con sentenza del 22 settembre 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Ivrea, pronunciata in data 19 gennaio 2022, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], condannati alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui agli artt.110 e 640 cod. pen. Considerato che, con l'unico motivo di impugnazione (motivo ribadito nelle conclusioni scritte prodotte dal difensore in data 6 marzo 2023), con cui i ricorrenti eccepiscono il vizio motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di truffa, è aspecifico ed articolato esclusivamente in fatto e, quindi, proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623). I giudici di appello hanno esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici, le ragioni del loro convincimento (si veda pag. 6, ove la Corte territoriale, condivise le argomentazioni del primo giudice, ha anche sottolineato come gli imputati fossero ben consapevoli dell'alterazione del contachilometri non solo in quanto «operatori professionali sia sul piano del commercio che su quello meccanico» ma anche in ragione del comportamento successivo all'accertamento dell'alterazione da parte della persona offesa), argomentazioni con le quali i ricorrenti non si confrontano con conseguente aspecificità del ricorso; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Nulla per le spese di parte civile. Così deciso,