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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 39812/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/04/2019 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; uditi il difensore della parte civile avvocato [OSCURATO:PERSONA], la quale chiede l'annullamento della sentenza impugnata e si riporta alle conclusioni scritte che deposita unitamente alla nota spese, il difensore di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], e di [OSCURATO:PERSONA], avvocato [OSCURATO:PERSONA] i quali chiedono l'inarmnissibiità del ricorso, e si riportano alle memorie da ciascuno depositate. [OSCURATO:PERSONA]

1. La CORTE di APPELLO di FIRENZE, con sentenza in data 16/04/2019- dep. 28/06/2019, riformava la sentenza con la quale il TRIBUNALE di FIRENZE in composizione monocratica in data 10/01/2017 aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] l [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Alessandro a pena di giustizia, oltre che al risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita TANI Enrica, su cui assegnava una provvisionale provvisoriamente esecutiva, per il reato di concorso in truffa continuata, commesso a MONTESPERTOLI e a CASTELFIORENTINO dal luglio al dicembre 2011.

La condotta loro contestata era consistita, [OSCURATO:PERSONA] quale amministratore unico e legale rappresentante della società immobiliare [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] quale amministratore di fatto e socio occulto di tale società, con artifici e raggiri consistiti nel promettere in vendita a GAROFANO Giuseppe un appartamento, falsandone la consistenza e la dimensione con l'esibizione di planimetrie non conformi al progetto assentito (con la conseguenza che l'immobile era di circa 70 mq anziché i 140 mq indicati dalla parte venditrice), e prospettando la realizzazione di un annesso locale di 25 mq, in realtà non edificabile, da adibire a age,u, garage, nell'iifidOtte in errore GAROFANO, che si era determinato a stipulare tre diversi contratti preliminari, così facendo conseguire agli imputati l'ingiusto profitto di 142.000 euro consegnati a titolo di caparra cc/firmatoria.

La CORTE territoriale assolveva gli imputati con la formula dell'insussistenza del fatto e revocava le statuizioni civili.

A differenza del primo Giudice, il Collegio d'appello rilevava che più che falsa rappresentazione della realtà nella specie il TRIBUNALE aveva riscontrato un silenzio sulla effettiva superficie abitabile, mentre GAROFANO comunque aveva avuto modo di apprezzare le caratteristiche dell'edificio; altri elementi pure taciuti, come la presenza dell'ipoteca e la non realizzabilità del garage, non avevano avuto incidenza causale.

2. Il difensore delle parti civili propone ricorso per cassazione e deduce i seguenti motivi: - come primo, la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. e) cod. proc. pen. per motivazione contraddittoria e illogica e per travisamento della prova.

Per dimostrarlo pone a confronto vari passaggi della sentenza con la trascrizione delle dichiarazioni assunte in dibattimento, per concludere che: a- a proposito della distinzione tra falsa prospettazione e silenzio, nessuna planimetria risulta essere mai stata mostrata ai coniugi GAROFANO e TANI, come riferito da costoro e come non smentito dagli imputati; b- circa l'avvenuta conoscenza delle caratteristiche effettive dell'immobile, a seguito dei sopralluoghi effettuati dalle persone offese, l'immobile era un rudere ed era rimasto tale, senza che la presenza sul luogo degli acquirenti potesse surrogare l'assenza di planimetrie; c- l'asserita mancata incidenza causale di elementi come l'ipoteca già iscritta e la non realizzabilità del garage, che non avrebbero dissuaso GAROFANO e TANI dal proseguire nella trattativa di acquisto, tanto da notificare agli imputati una diffida ad adempiere, non considera come dalle testimonianze emerga che la diffida fosse funzionale a porre le basi per recedere da un contratto truffaldino, ed evitare ulteriori inutili esborsi, come peraltro rilevato dal TRIBUNALE; d- all'argomento della CORTE territoriale secondo cui chi acquista un immobile non può ignorare i termini tecnici essenziali, quali superficie utile, superficie abitabile ecc. la replica è che la mancanza di controllo del truffato non esclude l'idoneità del mezzo adoperato per la truffa; e- il riferimento della sentenza di appello alla conoscenza delle caratteristiche dell'immobile, basato anche sulle dichiarazioni del geometra LORINIftrascura la evidente contraddittorietà dell'intera testimonianza, da cui emerge che solo dopo aver versato le caparre GAROFANO aveva avuto contezza della effettiva superficie dell'immobile; - come secondo, la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. b) in merito alla configurabilità della truffa, che sussisterebbe pur ammettendo (contrariamente a quanto emerso dall'istruttoria) che gli imputati si sarebbero limitati a mantenere il silenzio sulle caratteristiche dell'abitazione, gravando invece su di loro il dovere di farle conoscere.

Con memoria fatta pervenire in Cancelleria il difensore di [OSCURATO:PERSONA] chiede la conferma della pronuncia di appello, e rileva che "i dati probatori acquisiti sin dalle indagini svolte non sono in grado di sostenere il peso della condanna, in quanto suscettibili di interpretazioni diverse, che consentono una ricostruzione dei fatti assolutamente in linea con quella prospettata dalla difesa ed accolta dalla Sentenza di Appello.

Nel caso di specie, considerate le emergenze processuali, la ricostruzione operata dalla difesa ed accolta dalla Corte di Appello di Firenze non può definirsi certo una mera possibilità remota, solo astrattamente formulabile e prospettabile"; in particolare, richiama la pronuncia impugnata nel passaggio in cui non è possibile rinvenire "il quid pluris che sarebbe stato necessario per configurare un'ipotesi di truffa contrattuale".

Con memoria fatta pervenire in Cancelleria il difensore di [OSCURATO:PERSONA] pure chiede la conferma della pronuncia di appello, e osserva che la motivazione di essa è priva di vizi, mentre la lettura dei suoi passaggi ipoteticamente critici incontra il limite del frazionamento del percorso argomentativo.[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso della parte civile è fondato, e merita di essere accolto.

1. È consolidato e condiviso orientamento di questa S.C. (Sez.

U sentenza n. 14800 del 21/12/2017 dep. 03/04/2018 Rv. 272430 - 01 imputato [OSCURATO:PERSONA]), a proposito della sentenza di assoluzione in appello dopo una condanna in primo grado, che "il giudice d'appello che riformi in senso assolutorio la sentenza di condanna di primo grado non ha l'obbligo di rinnovare l'istruzione dibattimentale mediante l'esame dei soggetti che hanno reso dichiarazioni ritenute decisive, ma deve offrire una motivazione puntuale e adeguata, che fornisca una razionale giustificazione della difforme conclusione adottata, anche riassumendo, se necessario, la prova dichiarativa decisiva".

Sez.

U chiariscono che l'estensione dell'obbligo di motivazione, (...) in caso di totale riforma in grado di appello, si atteggia diversamente a seconda che si verta nell'ipotesi di sovvertimento della sentenza assolutoria ovvero in quella della totale riforma di una sentenza di condanna.

Mentre nel primo caso, infatti, al giudice d'appello si impone l'obbligo di argomentare circa la plausibilità del diverso apprezzamento come l'unico ricostruibile al di là di ogni ragionevole dubbio, in ragione di evidenti vizi logici o inadeguatezze probatorie che abbiano inficiato la permanente sostenibilità del primo giudizio, per il ribaltamento della sentenza di condanna, al contrario, il giudice d'appello può limitarsi a giustificare la perdurante sostenibilità di ricostruzioni alternative del fatto, sulla base di un'operazione di tipo essenzialmente dennolitivo".

In coerenza con tale pronuncia Sez. 4 sentenza n. 24439 del 16/06/2021 dep. 22/06/2021 Rv. 281404 - 01 imputato [OSCURATO:PERSONA], ha ribadito che "il giudice d'appello, in caso di riforma, in senso assolutorio della sentenza di condanna di primo grado, sulla base di una diversa valutazione del medesimo compendio probatorio, pur non essendo obbligato alla rinnovazione della istruttoria dibattimentale, è tenuto a strutturare la motivazione della propria decisione in maniera rafforzata, dando puntuale ragione delle difformi conclusioni assunte".

Prima di essa Sez. 6 sentenza n. 51898 del 11/07/2019 dep. 23/12/2019 Rv. 278056 - 01 imputato P. aveva precisato che per "motivazione rafforzata, richiesta nel caso di riforma della sentenza assolutoria o di condanna di primo grado" deve intendersi la "compiuta indicazione delle ragioni per cui una determinata prova assume una valenza dimostrativa completamente diversa rispetto a quella ritenuta dal giudice di primo grado, nonché (...) un apparato giustificativo che dia conto degli specifici passaggi logici relativi alla disamina degli istituti di diritto sostanziale o processuale, in modo da conferire alla decisione una forza persuasiva superiore".

2. Il confronto fra i motivi proposti dalla parte civile e la pronuncia della CORTEaquilana fa emergere la carenza in essa di una "motivazione puntuale e adeguata, che fornisca una razionale giustificazione della difforme conclusione adottata": ciò si evince dal testo letterale della sentenza e dal confronto, sollecitato dal ricorso, fra molti dei suoi passaggi argomentativi e le censure avanzate.

Mentre il Collegio dì appello ha fondato l'assenza di una condotta decettiva nell'avere gli imputati mantenuto il silenzio sulla estensione dell'immobile e su altri elementi qualificanti della vendita, il TRIBUNALE aveva sottolineato l'importanza fondamentale per GAROFANO di contare sulla superficie abitabile originariamente prospettata, e che solo alla data del 16/02/2012, con il versamento già effettuato di circa 140.000 euro, egli aveva realizzato che la metratura disponibile era la metà di quella oggetto dei preliminari: è evidente che, come sottolineato dal primo Giudice e come rimarcato nel ricorso, l'assenza di planimetrie ha inciso non poco su tale scarsa consapevolezza.

Sul punto, va premesso che (cf.

Sez. 2 sentenza n. 28791 del 18/06/2015 dep. 07/07/2015 Rv. 264400 - 01 imputato [OSCURATO:PERSONA]) "in tema di truffa contrattuale, anche il silenzio, maliziosamente serbato su circostanze rilevanti ai fini della valutazione delle reciproche prestazioni da parte di colui che abbia il dovere di farle conoscere, integra l'elemento del raggiro, idoneo ad influire sulla volontà negoziale del soggetto passivo. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la decisione impugnata che aveva ravvisato gli estremi del reato con riferimento alla condotta del costruttore di un immobile, il quale, nella fase delle trattative per la vendita dello stesso, ed anche successivamente alla stipula del preliminare, aveva omesso di riferire all'altro contraente che il bene era gravato da ipoteca, facendosi versare cospicui acconti)".

Negli stessi termini ex multis: Cass. Sez. 2, Sent. n. 39905 del 11/10/2005, dep. 02/11/2005, Rv. 232666.

3. La CORTE territoriale è pertanto carente nella motivazione, allorché ha escluso quanto agli imputati la condotta di truffa perché costoro non avevano consegnato ai coniugi GAROFANO le planimetrie, perché non avevano informato dell'esistenza dell'ipoteca, perché non avevano precisato che il garage non era realizzabile in quanto non era conforme agli strumenti urbanistici: tutto ciò non avrebbe realizzato il quid pluris che connota la truffa contrattuale.

Ma se è vero che un imprenditore può compiere operazioni commerciali avendo cura di finalizzarle al buon esito degli affari che propone, ciò non lo legittima però a indurre con artifici e raggiri - consistenti nel tacere rilevanti elementi riguardanti i beni oggetto di vendita - eventuali clienti a stipulare contratti che altrimenti non avrebbero sottoscritto: è fuori di dubbio, come ben illustrato dal TRIBUNALE, che GAROFANO non avrebbe concordato il prezzo né erogato i consistenti anticipi in presenza di un immobile esteso la metà di quello che gli era stato proposto, gravato da ipoteca e privo del garage che pure gli era stato prospettato.

La condotta si è quindi concretizzata in qualcosa di ben diverso da un "ordinario" rapporto commerciale, e ha invece denotato la finalità di introitare gli importi a titolo di caparra con danno alla controparte, mostrando fin dall'origine l'intento truffaldino in capo ai soggetti agenti.

4. Altrettanto illogica è la motivazione della CORTE sul punto della irrilevanza della presunta mancanza di diligenza dei coniugi GAROFANO, superata in sentenza da una sorta di regola di esperienza secondo cui chi acquista un immobile per ciò stesso è consapevole di quel che voglia dire superficie utile, superficie abitabile, e così via.

Premesso che nella specie non era in questione tale conoscenza, bensì l'essere stati posti gli acquirenti nelle condizioni di acquisirla, va ricordata la conforme giurisprudenza di questa sezione della S.C., secondo cui (cf.

Sez. 2 sentenza n. 51538 del 20/11/2019 dep. 20/12/2019 Rv. 278230 - 01 imputato [OSCURATO:PERSONA]) "ai fini della sussistenza del delitto di truffa, non ha rilievo la mancanza di diligenza da parte della persona offesa, dal momento che tale circostanza non esclude l'idoneità del mezzo, risolvendosi in una mera deficienza di attenzione spesso determinata dalla fiducia ottenuta con artifici e raggiri".

Negli stessi termini cf.

Sez. 2 sentenza n. 55180 del 25/09/2018 dep. 10/12/2018 Rv. 274299 - 01 imputato [OSCURATO:PERSONA]; sentenza n. 42941 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dep. 14/10/2014 Rv. 260476 - 01 imputato [OSCURATO:PERSONA].

5. L'insieme delle carenze e delle contraddizioni appena enunciate, puntualmente censurate nel ricorso, oltre a determinare per un verso una motivazione incoerente, per altro verso fa emergere una travisamento delle prove assunte in TRIBUNALE, e comunque fa allontanare da quel modello di "motivazione puntuale e adeguata, che fornisca una razionale giustificazione della difforme conclusione adottata", idoneo a una pronuncia assolutoria in appello, in completa riforma della sentenza di condanna di primo grado.

Si impone pertanto l'annullamento della sentenza impugnata per il capo riguardante l'azione civile, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello: a tale giudice compete anche la liquidazione delle spese tra le parti per questo grado di legittimità.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata, limitatamente agli effetti civili, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui rimette anche la liquidazione delle spese tra le p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/04/2019 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; uditi il difensore della parte civile avvocato [OSCURATO:PERSONA], la quale chiede l'annullamento della sentenza impugnata e si riporta alle conclusioni scritte che deposita unitamente alla nota spese, il difensore di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], e di [OSCURATO:PERSONA], avvocato [OSCURATO:PERSONA] i quali chiedono l'inarmnissibiità del ricorso, e si riportano alle memorie da ciascuno depositate. [OSCURATO:PERSONA] 1. La CORTE di APPELLO di FIRENZE, con sentenza in data 16/04/2019- dep. 28/06/2019, riformava la sentenza con la quale il TRIBUNALE di FIRENZE in composizione monocratica in data 10/01/2017 aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] l [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Alessandro a pena di giustizia, oltre che al risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita TANI Enrica, su cui assegnava una provvisionale provvisoriamente esecutiva, per il reato di concorso in truffa continuata, commesso a MONTESPERTOLI e a CASTELFIORENTINO dal luglio al dicembre 2011. La condotta loro contestata era consistita, [OSCURATO:PERSONA] quale amministratore unico e legale rappresentante della società immobiliare [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] quale amministratore di fatto e socio occulto di tale società, con artifici e raggiri consistiti nel promettere in vendita a GAROFANO Giuseppe un appartamento, falsandone la consistenza e la dimensione con l'esibizione di planimetrie non conformi al progetto assentito (con la conseguenza che l'immobile era di circa 70 mq anziché i 140 mq indicati dalla parte venditrice), e prospettando la realizzazione di un annesso locale di 25 mq, in realtà non edificabile, da adibire a age,u, garage, nell'iifidOtte in errore GAROFANO, che si era determinato a stipulare tre diversi contratti preliminari, così facendo conseguire agli imputati l'ingiusto profitto di 142.000 euro consegnati a titolo di caparra cc/firmatoria. La CORTE territoriale assolveva gli imputati con la formula dell'insussistenza del fatto e revocava le statuizioni civili. A differenza del primo Giudice, il Collegio d'appello rilevava che più che falsa rappresentazione della realtà nella specie il TRIBUNALE aveva riscontrato un silenzio sulla effettiva superficie abitabile, mentre GAROFANO comunque aveva avuto modo di apprezzare le caratteristiche dell'edificio; altri elementi pure taciuti, come la presenza dell'ipoteca e la non realizzabilità del garage, non avevano avuto incidenza causale. 2. Il difensore delle parti civili propone ricorso per cassazione e deduce i seguenti motivi: - come primo, la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. e) cod. proc. pen. per motivazione contraddittoria e illogica e per travisamento della prova. Per dimostrarlo pone a confronto vari passaggi della sentenza con la trascrizione delle dichiarazioni assunte in dibattimento, per concludere che: a- a proposito della distinzione tra falsa prospettazione e silenzio, nessuna planimetria risulta essere mai stata mostrata ai coniugi GAROFANO e TANI, come riferito da costoro e come non smentito dagli imputati; b- circa l'avvenuta conoscenza delle caratteristiche effettive dell'immobile, a seguito dei sopralluoghi effettuati dalle persone offese, l'immobile era un rudere ed era rimasto tale, senza che la presenza sul luogo degli acquirenti potesse surrogare l'assenza di planimetrie; c- l'asserita mancata incidenza causale di elementi come l'ipoteca già iscritta e la non realizzabilità del garage, che non avrebbero dissuaso GAROFANO e TANI dal proseguire nella trattativa di acquisto, tanto da notificare agli imputati una diffida ad adempiere, non considera come dalle testimonianze emerga che la diffida fosse funzionale a porre le basi per recedere da un contratto truffaldino, ed evitare ulteriori inutili esborsi, come peraltro rilevato dal TRIBUNALE; d- all'argomento della CORTE territoriale secondo cui chi acquista un immobile non può ignorare i termini tecnici essenziali, quali superficie utile, superficie abitabile ecc. la replica è che la mancanza di controllo del truffato non esclude l'idoneità del mezzo adoperato per la truffa; e- il riferimento della sentenza di appello alla conoscenza delle caratteristiche dell'immobile, basato anche sulle dichiarazioni del geometra LORINIftrascura la evidente contraddittorietà dell'intera testimonianza, da cui emerge che solo dopo aver versato le caparre GAROFANO aveva avuto contezza della effettiva superficie dell'immobile; - come secondo, la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. b) in merito alla configurabilità della truffa, che sussisterebbe pur ammettendo (contrariamente a quanto emerso dall'istruttoria) che gli imputati si sarebbero limitati a mantenere il silenzio sulle caratteristiche dell'abitazione, gravando invece su di loro il dovere di farle conoscere. Con memoria fatta pervenire in Cancelleria il difensore di [OSCURATO:PERSONA] chiede la conferma della pronuncia di appello, e rileva che "i dati probatori acquisiti sin dalle indagini svolte non sono in grado di sostenere il peso della condanna, in quanto suscettibili di interpretazioni diverse, che consentono una ricostruzione dei fatti assolutamente in linea con quella prospettata dalla difesa ed accolta dalla Sentenza di Appello. Nel caso di specie, considerate le emergenze processuali, la ricostruzione operata dalla difesa ed accolta dalla Corte di Appello di Firenze non può definirsi certo una mera possibilità remota, solo astrattamente formulabile e prospettabile"; in particolare, richiama la pronuncia impugnata nel passaggio in cui non è possibile rinvenire "il quid pluris che sarebbe stato necessario per configurare un'ipotesi di truffa contrattuale". Con memoria fatta pervenire in Cancelleria il difensore di [OSCURATO:PERSONA] pure chiede la conferma della pronuncia di appello, e osserva che la motivazione di essa è priva di vizi, mentre la lettura dei suoi passaggi ipoteticamente critici incontra il limite del frazionamento del percorso argomentativo.[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso della parte civile è fondato, e merita di essere accolto. 1. È consolidato e condiviso orientamento di questa S.C. (Sez. U sentenza n. 14800 del 21/12/2017 dep. 03/04/2018 Rv. 272430 - 01 imputato [OSCURATO:PERSONA]), a proposito della sentenza di assoluzione in appello dopo una condanna in primo grado, che "il giudice d'appello che riformi in senso assolutorio la sentenza di condanna di primo grado non ha l'obbligo di rinnovare l'istruzione dibattimentale mediante l'esame dei soggetti che hanno reso dichiarazioni ritenute decisive, ma deve offrire una motivazione puntuale e adeguata, che fornisca una razionale giustificazione della difforme conclusione adottata, anche riassumendo, se necessario, la prova dichiarativa decisiva". Sez. U chiariscono che l'estensione dell'obbligo di motivazione, (...) in caso di totale riforma in grado di appello, si atteggia diversamente a seconda che si verta nell'ipotesi di sovvertimento della sentenza assolutoria ovvero in quella della totale riforma di una sentenza di condanna. Mentre nel primo caso, infatti, al giudice d'appello si impone l'obbligo di argomentare circa la plausibilità del diverso apprezzamento come l'unico ricostruibile al di là di ogni ragionevole dubbio, in ragione di evidenti vizi logici o inadeguatezze probatorie che abbiano inficiato la permanente sostenibilità del primo giudizio, per il ribaltamento della sentenza di condanna, al contrario, il giudice d'appello può limitarsi a giustificare la perdurante sostenibilità di ricostruzioni alternative del fatto, sulla base di un'operazione di tipo essenzialmente dennolitivo". In coerenza con tale pronuncia Sez. 4 sentenza n. 24439 del 16/06/2021 dep. 22/06/2021 Rv. 281404 - 01 imputato [OSCURATO:PERSONA], ha ribadito che "il giudice d'appello, in caso di riforma, in senso assolutorio della sentenza di condanna di primo grado, sulla base di una diversa valutazione del medesimo compendio probatorio, pur non essendo obbligato alla rinnovazione della istruttoria dibattimentale, è tenuto a strutturare la motivazione della propria decisione in maniera rafforzata, dando puntuale ragione delle difformi conclusioni assunte". Prima di essa Sez. 6 sentenza n. 51898 del 11/07/2019 dep. 23/12/2019 Rv. 278056 - 01 imputato P. aveva precisato che per "motivazione rafforzata, richiesta nel caso di riforma della sentenza assolutoria o di condanna di primo grado" deve intendersi la "compiuta indicazione delle ragioni per cui una determinata prova assume una valenza dimostrativa completamente diversa rispetto a quella ritenuta dal giudice di primo grado, nonché (...) un apparato giustificativo che dia conto degli specifici passaggi logici relativi alla disamina degli istituti di diritto sostanziale o processuale, in modo da conferire alla decisione una forza persuasiva superiore". 2. Il confronto fra i motivi proposti dalla parte civile e la pronuncia della CORTEaquilana fa emergere la carenza in essa di una "motivazione puntuale e adeguata, che fornisca una razionale giustificazione della difforme conclusione adottata": ciò si evince dal testo letterale della sentenza e dal confronto, sollecitato dal ricorso, fra molti dei suoi passaggi argomentativi e le censure avanzate. Mentre il Collegio dì appello ha fondato l'assenza di una condotta decettiva nell'avere gli imputati mantenuto il silenzio sulla estensione dell'immobile e su altri elementi qualificanti della vendita, il TRIBUNALE aveva sottolineato l'importanza fondamentale per GAROFANO di contare sulla superficie abitabile originariamente prospettata, e che solo alla data del 16/02/2012, con il versamento già effettuato di circa 140.000 euro, egli aveva realizzato che la metratura disponibile era la metà di quella oggetto dei preliminari: è evidente che, come sottolineato dal primo Giudice e come rimarcato nel ricorso, l'assenza di planimetrie ha inciso non poco su tale scarsa consapevolezza. Sul punto, va premesso che (cf. Sez. 2 sentenza n. 28791 del 18/06/2015 dep. 07/07/2015 Rv. 264400 - 01 imputato [OSCURATO:PERSONA]) "in tema di truffa contrattuale, anche il silenzio, maliziosamente serbato su circostanze rilevanti ai fini della valutazione delle reciproche prestazioni da parte di colui che abbia il dovere di farle conoscere, integra l'elemento del raggiro, idoneo ad influire sulla volontà negoziale del soggetto passivo. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la decisione impugnata che aveva ravvisato gli estremi del reato con riferimento alla condotta del costruttore di un immobile, il quale, nella fase delle trattative per la vendita dello stesso, ed anche successivamente alla stipula del preliminare, aveva omesso di riferire all'altro contraente che il bene era gravato da ipoteca, facendosi versare cospicui acconti)". Negli stessi termini ex multis: Cass. Sez. 2, Sent. n. 39905 del 11/10/2005, dep. 02/11/2005, Rv. 232666. 3. La CORTE territoriale è pertanto carente nella motivazione, allorché ha escluso quanto agli imputati la condotta di truffa perché costoro non avevano consegnato ai coniugi GAROFANO le planimetrie, perché non avevano informato dell'esistenza dell'ipoteca, perché non avevano precisato che il garage non era realizzabile in quanto non era conforme agli strumenti urbanistici: tutto ciò non avrebbe realizzato il quid pluris che connota la truffa contrattuale. Ma se è vero che un imprenditore può compiere operazioni commerciali avendo cura di finalizzarle al buon esito degli affari che propone, ciò non lo legittima però a indurre con artifici e raggiri - consistenti nel tacere rilevanti elementi riguardanti i beni oggetto di vendita - eventuali clienti a stipulare contratti che altrimenti non avrebbero sottoscritto: è fuori di dubbio, come ben illustrato dal TRIBUNALE, che GAROFANO non avrebbe concordato il prezzo né erogato i consistenti anticipi in presenza di un immobile esteso la metà di quello che gli era stato proposto, gravato da ipoteca e privo del garage che pure gli era stato prospettato. La condotta si è quindi concretizzata in qualcosa di ben diverso da un "ordinario" rapporto commerciale, e ha invece denotato la finalità di introitare gli importi a titolo di caparra con danno alla controparte, mostrando fin dall'origine l'intento truffaldino in capo ai soggetti agenti. 4. Altrettanto illogica è la motivazione della CORTE sul punto della irrilevanza della presunta mancanza di diligenza dei coniugi GAROFANO, superata in sentenza da una sorta di regola di esperienza secondo cui chi acquista un immobile per ciò stesso è consapevole di quel che voglia dire superficie utile, superficie abitabile, e così via. Premesso che nella specie non era in questione tale conoscenza, bensì l'essere stati posti gli acquirenti nelle condizioni di acquisirla, va ricordata la conforme giurisprudenza di questa sezione della S.C., secondo cui (cf. Sez. 2 sentenza n. 51538 del 20/11/2019 dep. 20/12/2019 Rv. 278230 - 01 imputato [OSCURATO:PERSONA]) "ai fini della sussistenza del delitto di truffa, non ha rilievo la mancanza di diligenza da parte della persona offesa, dal momento che tale circostanza non esclude l'idoneità del mezzo, risolvendosi in una mera deficienza di attenzione spesso determinata dalla fiducia ottenuta con artifici e raggiri". Negli stessi termini cf. Sez. 2 sentenza n. 55180 del 25/09/2018 dep. 10/12/2018 Rv. 274299 - 01 imputato [OSCURATO:PERSONA]; sentenza n. 42941 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dep. 14/10/2014 Rv. 260476 - 01 imputato [OSCURATO:PERSONA]. 5. L'insieme delle carenze e delle contraddizioni appena enunciate, puntualmente censurate nel ricorso, oltre a determinare per un verso una motivazione incoerente, per altro verso fa emergere una travisamento delle prove assunte in TRIBUNALE, e comunque fa allontanare da quel modello di "motivazione puntuale e adeguata, che fornisca una razionale giustificazione della difforme conclusione adottata", idoneo a una pronuncia assolutoria in appello, in completa riforma della sentenza di condanna di primo grado. Si impone pertanto l'annullamento della sentenza impugnata per il capo riguardante l'azione civile, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello: a tale giudice compete anche la liquidazione delle spese tra le parti per questo grado di legittimità. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata, limitatamente agli effetti civili, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui rimette anche la liquidazione delle spese tra le p
Sentenza Cassazione n. 39812/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris