CassazionedecretoSezione 1Decisione del 20 settembre 2024
Cassazione n. 09118/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.23944/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso d a ll’ avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) , giusta procura speciale versata in atti. -ricorrente- Contro [OSCURATO:PERSONA] in persona del sig. [OSCURATO:PERSONA] p.t. - MINISTERO DELL'INTERNO, rappresentati e difesi ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) -controricorrenti- Avverso:la SENTENZA emessa dal [OSCURATO:PERSONA] MESSINAn.1016/2024, depositata il 20/09/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. e comunicata alle parti addì 11.02.2025. Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna parte ricorrente al pagamento, in favore delle amministrazioni controricorrent i , delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2 .000,00 (duemila) per compensi, oltre eventuali spese prenotate a debito. Cos