CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 27373/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a Napoli il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli in data 12/3/2021 dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8,D.L. n. 137/2020; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del P.G., dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Napoli dichiarava inammissibile l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione del Tribunale di Noia che, in data 3/7/2013, l'aveva riconosciuto responsabile della ricettazione e della detenzione a fini di vendita di merce con marchi contraffatti. La Corte territoriale riteneva, infatti, che l'impugnazione fosse priva dei requisiti di specificità richiesti dall'art. 581, comma 1 lett. c), cod.proc.pen. in quanto le richieste formulate risultavano prive di uno sviluppo argomentativo correlato ai contenuti del provvedimento impugnato. 2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 2.1 la violazione degli artt. 581 e 591, comma 2, cod.proc.pen. La difesa sostiene che la Corte d'Appello ha applicato retroattivamente la riforma delle impugnazioni introdotta dalla L. n. 103/2017 sebbene sia la sentenza di primo grado che l'atto d'appello si collochino temporalmente in data anteriore l'entrata in vigore della richiamata novella e la giurisprudenza di legittimità abbia evidenziato, in assenza di una disciplina transitoria, l'inapplicabilità della stessa agli appelli anteriormente presentati; 2.2. l'inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 23 bis D.L. n. 137/2020 in quanto la Corte territoriale non ha valutato le conclusioni scritte ritualmente presentate dalla difesa, sostenendo in sentenza che non fossero state rassegnate, ed ha non correttamente riassunto le conclusioni del P.G. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo è fondato e merita accoglimento. Questa Corte ha affermato il principio, che il collegio condivide, alla cui stregua, ai fini dell'applicabilità dell'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. - nella versione introdotta dall'art. 1, comma 55, della legge 23 giugno 2017, n. 103, secondo cui l'impugnazione si propone, a pena di inammissibilità, con atto che contiene l'enunciazione specifica dei motivi con l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta - occorre far riferimento alla data di presentazione del ricorso, che costituisce il momento in cui matura l'aspettativa del ricorrente alla valutazione di ammissibilità del gravame, sicché la nuova disposizione non trova applicazione con riguardo ai ricorsi presentati prima della sua entrata in vigore (Sez. 3, n. 843 del 15/11/2019, dep. 2020, Rv. 277440; Sez. 4, n. 7982 del 11/2/2021, Rv. 280599). 1.1 Detto orientamento, cui si inscrivono anche Sez. 5, n. 4398 del 02/10/2017, dep. 2018, Rv. 272440; Sez. 3, n. 54693 del 04/10/2018, Rv. 274132, concernenti l'applicabilità dell'art. 608, comma 1-bis, cod. proc. pen., si pone in linea di continuità e coerenza con i principi enunziati da Sez. U, n. 27614 del 29/03/2007, Lista, Rv. 236537. Il massimo consesso nomofilattico ha in quella sede evidenziato che, sebbene nel fenomeno della successione di norme nel tempo sia insita una certa disparità di trattamento, la stessa per non essere censurabile sotto il profilo della legittimità costituzionale "non deve essere altrimenti evitabile e/o irragionevole e non deve coinvolgere, in senso penalizzante, l'autonomia di azione e il diritto di difesa della parte processuale interessata". Per ovviare a tali possibili inconvenienti, pertanto, "il regime delle impugnazioni va ancorato, in base alla regola intertemporale di cui all'art. 11 delle preleggi, non alla disciplina vigente al momento della loro presentazione ma a quella in essere all'atto della pronuncia della sentenza, posto che è in rapporto a quest'ultimo actus e al tempus del suo perfezionamento che vanno valutati la facoltà di impugnazione, la sua estensione, i modi e i termini per esercitarla". La richiamata decisione sottolineava, inoltre, l'esigenza di tutela dell'affidamento maturato dalla parte "in relazione alla fissità del quadro normativo". "L'affidamento, come valore essenziale della giurisdizione, che va ad integrarsi con l'altro - di rango costituzionale - della "parità delle armi", soddisfa l'esigenza di assicurare ai protagonisti del processo la certezza delle regole processuali e dei diritti eventualmente già maturati, senza il timore che tali diritti, pur non ancora esercitati, subiscano l'incidenza di mutamenti legislativi improvvisi e non sempre coerenti col sistema, che vanno a depauperare o a disarticolare posizioni processuali già acquisite". Aggiungeva che "il potere d'impugnazione trova la sua genesi proprio nella sentenza e non può che essere apprezzato in relazione al momento in cui questa viene pronunciata, con la conseguenza che è al regime regolatore vigente in tale momento che deve farsi riferimento, regime che rimane insensibile a eventuali interventi normativi successivi, non potendo la nuova legge processuale travolgere quegli effetti dell'atto che si sono già prodotti prima dell'entrata in vigore della medesima legge, nè regolare diversamente gli effetti futuri dell'atto" . Il quadro normativo delle impugnazioni deve, pertanto, essere ricostruito tenendo presente la disciplina del tempo in cui è sorto il relativo diritto e l'interpretazione che della stessa ha dato l'organo della nomofilachia, orientando le concrete applicazioni dei giudici di merito. 1.2 Non si pone in radicale contrasto con i richiamati principi la pronunzia evocata dal P.G. nella propria requisitoria scritta, secondo cui in tema di impugnazioni, non viola il principio del "tempus regit actum" la declaratoria di inammissibilità dell'appello, per difetto di specificità, adottata prima della modifica in tal senso introdotta all'art.581 cod.proc.pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, in quanto la novella non ha introdotto modifiche sostanziali, ma ha recepito il consolidato principio giurisprudenziale che già richiedeva a pena di inammissibilità la specificità dei motivi di impugnazione (Sez. 6, n. 6554 del 30/01/2020, Rv. 278453). La cennata decisione ha -infatti- evidenziato, in relazione a sentenza emessa nel novembre 2016, che la L. 103 ha apportato all'art. 581 cod.proc.pen. modifiche puramente formali con l'interpolazione del comma 1 e la sostituzione della lettera b), recependo nella sostanza l'orientamento di legittimità affermatosi per effetto della sentenza delle Sez. U. n. 8825/2016, Galtelli, Rv. 268822, quale soluzione del preesistente contrasto.Nel caso a giudizio si verte in ipotesi sensibilmente difforme giacché la sentenza impugnata risale al 3/7/2013 e l'appello risulta tempestivamente proposto il 24/9 seguente, in epoca, dunque, ben lontana dall'assestamento interpretativo conseguito alla sentenza Galtelli e in un contesto in cui la giurisprudenza riteneva che la valutazione della specificità dei motivi di impugnazione in appello si ponesse in termini differenti e meno stringenti rispetto a quanto è necessario per il ricorso per cassazione in ragione del carattere di mezzo di gravame di tipo devolutivo del primo rimedio, atto a provocare un nuovo esame del merito (Sez. 1, n. 1445 del 14/10/2013, dep. 2014, Rv. 258357) ovvero che la regola della specificità dei motivi dovesse essere interpretata in conformità del principio di "favor impugnationis", tenendo conto sia del tipo di mezzo proposto sia della consistenza degli argomenti del provvedimento censurato, con la conseguenza che, in caso di appello, attesa la natura del rimedio, i motivi potevano anche consistere in un invito alla rilettura delle prove (Sez. 6, n. 9093 del 14/01/2013, Rv. 255718;Sez. 2, n. 8345 del 23/11/2013, dep. 2014, Rv.258529; Sez. 5, n. 42841 del 26/05/2014, Rv. 262183). 1.3 Inoltre deve osservarsi che nella specie, con particolare riguardo al secondo motivo d'appello che contestava la mancata esclusione della recidiva qualificata, il parametro della aspecificità non era in concreto evocabile dal momento che l'aggravante risulta meramente affermata dal primo giudice (pag. 11) in assenza di qualsivoglia sviluppo argomentativo. Pertanto l'assunto dei giudici territoriali che segnalano l'inidoneità dei richiami giurisprudenziali (per tutti Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247840) a fondare l'impugnazione non può trovare concordi ove si consideri che la sentenza Galtelli, ampiamente richiamata dalla decisione censurata, ha evidenziato che l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, ma ha altresì rimarcato che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Rv. 268822). 2. Alla luce delle considerazioni che precedono la sentenza impugnata, assorbito il residuo motivo, deve essere, dunque, annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Napoli per il giudizio. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Nap