CassazionesentenzaSezione LDecisione del 4 maggio 2023
Cassazione n. 19087/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20733/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliatapresso l’indirizzo pec dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di MESSINA n. 55/2021,depositata il 12/02/2021 , R.G.N. 779/2015 ;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/05/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATOCHE 1. con sentenza 12 febbraio 2021, la Corte d’appello di Messina ha rigettato l’appello di [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la sentenza di primo grado, che aveva accertato la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato part time tra la società e [OSCURATO:PERSONA] decorrente dal maggio 2003 con mansioni di operatore di esercizio (par. 140 CCNL Autoferrotramvieri) e condannato la società medesima al pagamento, in favore del lavoratore a titolo risarcitorio, di un’indennità in misura di dodici mensilità, pari all’ultima retribuzione globale di fatto; 2. essa ha preliminarmente ravvisato la rispondenza ai requisiti prescritti dall’art. 414 c.p.c. del ricorso introduttivo del lavoratore, negandone pertanto la nullità; 3. nel merito, la Corte ha disatteso la pregiudiziale eccezione di decadenza prevista dall’art. 32, quarto comma legge n. 183/2010, in assenza di tempestiva impugnazione (entro la scadenza prorogata del 22 gennaio 2011, invece avvenuta il 24 febbraio 2012) dei contratti atermine (successivi a quelli di somministrazione e lavoro temporanei), in quanto relativi al periodo 2006 –2009, ridondante effetti anche sugli anteriori contratti di somministrazione, per la richiesta costituzione di un unico rapporto di lavoro decorrente dal primo di questi; 3.1. essa ha, infatti, ritenuto tempestiva l’impugnazione stragiudiziale di tutti i contratti in somministrazione e a termine oggetto di causa, con raccomandata del 24 febbraio 2012 (entro il termine di sessanta giorni dalla vigenza del cd. decreto “[OSCURATO:PERSONA]”) e il deposito del ricorso introduttivo del giudizio il 21 novembre 2012, entro il successivo termine di duecentosettanta giorni prescritto per l’impugnazione giudiziale;4. la Corte territoriale ha infine accertato, per quanto ancora interessa, la nullità dei contratti di somministrazione di lavoro denunciati, in difetto di forma scritta, a norma del combinato disposto degli artt. 21 e 27 d.lgs. 276/2003 e dichiarato l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra le parti decorrente dal maggio 2003: nell’irrilevanza della loro mancata allegazione in giudizio, sull’assunto dell’inesistenza di un obbligo di conservazione dei contratti con le società di somministrazione, da parte della committente utilizzatrice; 5. con atto notificato il 22 luglio 2021, la società ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, cui il lavoratore ha resistito con controricorso; entrambe le parti hanno comunicato memoria ai sensi dell’art. 380bis1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. la ricorrente ha dedotto omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, violazione e falsa applicazione dell’art. 32, quarto comma, lett. d) legge n. 183/2010, in riferimento alla decadenza dall’impugnazione per la scadenza del duecentosettantesimo giorno successivo al 24 febbraio 2012 (avendo avuto il mese di febbraio 2012 ventinove giorni), il 20 novembre 2012, giorno precedente di quello dell’impugnazione giudiziale, avvenuta con il deposito del ricorso introduttivo del giudizio il 21 novembre 2012 (primo motivo); violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 32, quarto comma, lett. d) legge n. 183/2010, 6 legge n. 604/1966, come mod. dall’art. 1 legge n. 92/2012, per l’erronea limitazione, da parte della Corte territoriale, del termine (da duecentosettanta a centottanta giorni) di impugnazione giudiziale, successiva a quella stragiudiziale, ai soli licenziamenti e non anche agli altri casi (tra i quali, di impugnazione dei contratti di somministrazione e a termine), dovendosi interpretare una tale modificazione dei termini dell’art. 6 della legge n. 604/1966, per effetto dell’art. 1, comma 38 legge n. 92/2012, da estendere anche a quelli di impugnazione dei contratti di somministrazione e a termine, per coerenza sistematica con l’estensione anche ad essi della proroga del termine di impugnazione stragiudiziale dalla vigenza del cd. decreto “[OSCURATO:PERSONA]” (secondo motivo); 2. essi, congiuntamente esaminabili per ragioni di stretta connessione, sono fondati; 3. in via di premessa, occorre ribadire l’applicabilità dell’art. 32, quarto comma, lett. d) legge n. 183/2010, relativa al regime di decadenza ivi previsto (“in ogni altro caso in cui, compresa l’ipotesi prevista dall’art. 27 d.lgs. 276/2003, si chieda la costituzione o l’accertamento di un rapporto di lavoro in capo a un soggetto diverso dal titolare”), laddove vi sia un provvedimento o un atto da impugnare ovvero un fatto tipizzato: come, nel caso di specie, la scadenza di un contratto a tempo determinato. Né in senso diverso può essere letto l’arresto giurisprudenziale di legittimità citato dal lavoratore controricorrente nella sua memoria finale (al penultimo capoverso di pg. 1), riguardante l’inapplicabilità del regime di decadenza alle ipotesi – in tema di richiesta di costituzione o di accertamento di un rapporto di lavoro, ormai risolto, in capo a un soggetto diverso dal titolare del contratto – nelle quali manchi un provvedimento in forma scritta o un atto equipollente che neghi la titolarità del rapporto stesso: avendo proprio esso ben chiarito la diversità della fattispecie decisa (di appalto di lavoro irregolare, ai sensi dell’art. 29 d.lgs. 276/2003), priva di un tale atto o fatto, da quelle, come appunto l’odierna, in cui esso invece vi sia (Cass. 17 dicembre 2021 n. 40652, in motivazione subp.ti da 21 a 27); 3.1. deve poi essere precisato che la riduzione del termine (da duecentosettanta a centottanta giorni) di impugnazione giudiziale, successiva a quella stragiudiziale, a norma dell’art. 6, secondo comma legge n. 604/1966, così come modificato dall’art. 38, primo comma legge n. 92/2012 (applicabile, ai sensi dell’art. 39, primo comma legge cit., ai licenziamenti intimati dopo l’entrata in vigore della legge: e quindi dopo il 18 luglio 2012), si estenda anche agli altri casi stabiliti dall’art. 32, quarto comma legge n. 183/2010 (tra i quali, la fattispecie oggetto di controversia), per effetto del richiamo della disciplina prevista dall’art. 6 legge n. 604/1966, come modificato dal primo comma del medesimo art. 32 legge n. 183/2010, che prevede la sostituzione del predetto art. 6, tanto nel primo (relativo all’impugnazione stragiudiziale del licenziamento), tanto nel secondo (relativo all’impugnazione giudiziale), con la conseguente applicabilità delle modifiche ratione temporis intervenute; 3.2. reputa opportuno il Collegio enunciare al riguardo il seguente principio di diritto: “la riduzione del termine (da duecentosettanta a centottanta giorni) di impugnazione giudiziale, a norma dell’art. 6, secondo comma legge n. 604/1966, così come modificato dall’art. 38, primo comma legge n. 92/2012 (applicabile, ai sensi dell’art. 39, primo comma legge cit., ai licenziamenti intimati dopo l’entrata in vigore della legge), si estende anche agli altri casi stabiliti dall’art. 32, quarto comma legge n. 183/2010, per effetto del richiamo della disciplina prevista dall’art. 6 legge n. 604/1966, come modificato dal primo comma del medesimo art. 32 legge n. 183/2010, che prevede la sostituzione del predetto art. 6, primo e secondo comma”; 4. affermata pertanto l’applicabilità, nel caso di specie, del termine di decadenza (non già di centottanta, per l’anteriorità al 18 luglio 2012 dei contratti di somministrazione e lavoro temporanei, relativi al periodo 2006 –2009, ma) di duecentosettanta giorni, decorrenti dal 24 febbraio 2012 (di impugnativa stragiudiziale del lavoratore, entro il termine di sessanta giorni dal 31 dicembre 2011, di differimento “in sede di prima applicazione” dell'entrata in vigore delle disposizioni relative al termine di sessanta giorni per l'impugnazione del licenziamento, ai sensi dell’art. 32, comma 1bis legge n. 183/2010, introdotto dal d.l. 225/2010, convertito dalla legge n. 10/2011: cosiddetto “decreto mille proroghe”), deve pure essere ritenuta la decisività del “fatto storico” omesso nell’esame (scadenza del duecentosettantesimo giorno successivo al 24 febbraio 2012 il 20 novembre 2012, giorno precedente quello di impugnazione giudiziale da parte del lavoratore, avvenuta con il deposito del ricorso introduttivo in data 21 novembre 2012: avendo avuto il mese di febbraio 2012 ventinove giorni), correttamente dedotto (Cass. s.u. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. 12 ottobre 2017, n. 23940; Cass. 29 ottobre 2018, n. 27415; Cass. 18 maggio 2021, n. 13548); 4.1. esso è, infatti, decisivo in quanto idoneo a determinare un esito diverso della controversia (Cass. s.u. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass.4 ottobre 2017, n. 23238; Cass. 25 giugno 2018, n. 16703), per la scadenza del termine perentorio di duecentosettanta giorni il 20 novembre 2012, non festivo; 4.2. è noto che i termini fissati in giorni debbano essere computati ex numero e non ex nominatione dierum , come invece nel computodei termini processuali mensili o annuali, per i quali si osserva, a norma degli artt. 155, secondo comma c.p.c., il sistema della computazione civile, nel senso che il decorso del tempo si ha, indipendentemente dall'effettivo numero dei giorni compresi nel rispettivo periodo (come invece nel computo ex numero), allo spirare del giorno corrispondente a quello del mese iniziale (Cass. 31 agosto 2015, n. 17313; Cass. 15 luglio 2020, n. 15029; Cass. 1 febbraio 2021, n. 2186); 5. la fondatezza dei motivi scrutinati comporta l’assorbimento del terzo (violazione e falsa applicazione degli artt. 21 e 27 d.lgs. 276/2003, 32, quarto comma, lett. d) legge n. 183/2010, per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto la nullità dei contratti di somministrazione e lavoro per difetto di forma scritta, in assenza di un obbligo di legge del somministratore di conservazione delle scritture diverso da quello di sessanta giorni dalla cessazione del contratto e, per quelli anteriori all’entrata in vigore della legge n. 183/2010, dal 31 dicembre 2011: nella sussistenza di un obbligo di tenuta del cd. orario di servizio e del cd. registro di servizio ex art. 16 Reg. CE 561/2006, per ogni lavoratore, per un anno dalla scadenza dell’arco temporale di riferimento) e del quarto motivo (violazione e falsa applicazione degli artt. 414 c.p.c., 24, 111 Cost., 6 CEDU, anche come error in procedendo, per avere la Corte territoriale erroneamente escluso la nullità del ricorso introduttivo del lavoratore, in difetto di specifica indicazione di ognuno dei contratti di somministrazione di cui denunciata la nullità); 6. il ricorso deve essere accolto, con la cassazione della sentenza impugnata e decisione nel merito, in assenza di ulteriori accertamenti in fatto, nel senso del rigetto della domanda del lavoratore, per intervenuta decadenza e, per effetto dell’esito alterno della controversia nei gradi di merito, con la compensazione tra le parti delle spese dell’intero processo. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso; cassa la