CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 settembre 2023
Cassazione n. 02179/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 30948/2020 del ruolo generale, proposto [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), con sede in Supino (FR), alla [OSCURATO:PERSONA] n. 50, in persona del legale rappresentante pro tempore , [OSCURATO:PERSONA], quale concessionaria del servizio di accertamento e di riscossione dell’imposta comunale sugli immobili del Comune di [OSCURATO:PERSONA] (RM), giusta contratti di concessione nn. 55265/2010, 2307/2012 e relativo atto integrativo n. 2441/2015, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale e nomina poste in calce al controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 67C19 A123 Z) del Foro di Frosinone, elettivamente domiciliato in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 95, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]. - RICORRENTE – CONTRO [OSCURATO:PERSONA]2011 B UZZI U NICEM S. P .A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), con sede in [OSCURATO:PERSONA] (AL), alla [OSCURATO:PERSONA] n. 6, in persona dell’amministratore unico, legale rappresentante pro tempore, dr. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, in forza di procura speciale e nomina poste in calce al ricorso, congiuntamente e disgiuntamente, dall’avv. prof. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 62L30 L407 C) e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 76R65 H355 R), elettivamente domiciliati in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 11, presso lo studio dell’avv. prof. [OSCURATO:PERSONA]. - CONTRORICORRENTE – RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] – ED ilC [OSCURATO:PERSONA] G UIDONIA M ONTECELIO ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), con sede alla [OSCURATO:PERSONA] n. 20. - INTIMATO – per la cassazione della sentenza n. 903/6/2020 della Commissione tributaria regionale del Lazio, depositata in data 18 febbraio 2020, non notificata. U DITA la relazione svolta all’udienza del 14 settembre 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. U DITO il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato alle motivate conclusioni scritte depositate il 30 giugno 2023, con le quali ha chiesto di accogliere il ricorso principale ed i motivi sub. B e C di quello incidentale, dichiarando inammissibili i restanti. UDITE le parti, l’avv. [OSCURATO:PERSONA] nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. e l’avv. [OSCURATO:PERSONA] nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. [OSCURATO:PERSONA] : 1.con avviso di accertamento n. 21291 [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., quale concessionaria del Comune di [OSCURATO:PERSONA] dell’attività di riscossione dell’imposta comunale sugli immobili - accertava e liquidava nella somma complessiva di 1.209.954,93 € l’ICI asseritamente dovuta da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (da ora solo Buzzi) per l’anno 2011, in ragione dell’omessa presentazione della dichiarazione e del mancato versamento dell’imposta relativamente a terreni (costituenti quaranta particelle catastali) adibiti a cava di calcare ed argilla, considerate ricomprese nella zona D (industriale) del [OSCURATO:PERSONA] (nella sottozona D3), come aree fabbricabili; 2. con l’impugnata sentenza la Commissione tributaria regionale del Lazio rigettava sia l’appello proposto dalla concessionaria, che il gravame incidentale avanzato dalla contribuente contro la pronuncia n. 5311/26/2018 della Commissione tributaria provinciale di Roma, la quale aveva parzialmente accolto il ricorso della [OSCURATO:PERSONA] per il vizio di motivazione dell’atto impugnato in relazione a trentacinque terreni, rigettandolo per i restanti cinque, in ordine ai quali la contribuente aveva riconosciuto l’assoggettamento dei beni all’imposta, reputando - il Giudice territoriale provinciale - inammissibile la contestazione del quantum debeatur in ragione dell’omessa impugnazione delle delibere del consiglio comunale che avevano determinato il valore delle aree ricomprese nella zona industriale; 3. [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. notificava in data 23 novembre 2020 mediante posta elettronica certificata, ricorso per la cassazione della suindicata pronuncia, formulando tre motivi di impugnazione, successivamente illustrati, in data 31 agosto 2023, con memoria ex art.378 cod. proc. civ.; 4. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (da ora solo Buzzi) resisteva ed impugnava, a sua volta detta pronuncia con controricorso e ricorso incidentale, notificato alla [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. ed al Comune di [OSCURATO:PERSONA] tramite servizio postale il 18 dicembre 2020, formulando cinque motivi di impugnazione e reiterando le censure ritenute assorbite, successivamente depositando, in data 26 luglio 2023, memoria ex art.378 cod. proc. civ.; 5. il Comune di [OSCURATO:PERSONA] è restato intimato, mentre [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. ha notificato controricorso avverso il ricorso incidentale. [OSCURATO:PERSONA] : 1. con nota del 10 ottobre 2023 e, quindi, dopo la celebrazione della suindicata udienza pubblica del 14 settembre 2023, [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.) ha depositato la domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti ai sensi dell’art. 1, commi 184- 204, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 in relazione al giudizio in oggetto, presentata il 29 settembre 2023 (pure in data successiva alla citata udienza pubblica), che ha contemplato il pagamento in un’unica rata della somma di 35.945,00 €; 2. detta domanda risulta essere stata notificata alla [OSCURATO:PERSONA] il 29 settembre 2023; 3. è stato altresì depositato copia del bonifico della predetta somma, effettuato il 29 settembre 2023; 4. il pur irritale e tardivo deposito della menzionata nota e documentazione, comunque intervenuto prima della pronuncia di questa Corte, in tesi idonea a far ritenere definita la controversia, induce a disporre il rinvio della causa a nuovo ruolo, onde sentire a chiarimenti la [OSCURATO:PERSONA], che nulla ha rappresentato in merito, sull’esito della predetta procedura amministrativa, invitando, nel caso, le parti a rassegnare conclusioni congiunte e/o uniformi entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza; P.Q.M. la Corte dispone il rinvio della causa a nuovo ruolo, onde sentire le parti a chiarimenti sull’esito della procedura amministrativa di definizione agevolata della controversia in oggetto, invitandole, nel caso, a rassegnare conclu