CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 05170/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]-0 1.Con l'ordinanza in epigrafe indicata il Tribunale di sorveglianza di Catania ha disposto la revoca della misura alternativa dell'affidamento in prova concessa dallo stesso Tribunale con ordinanza del 29/01/2020 a [OSCURATO:PERSONA], a far data dal 6 febbraio 2021. Ha giustificato detta revoca per avere il condannato violato le prescrizioni e i principi ispiratori dell'affidamento, risultando essere stato querelato in data 6 febbraio 2021 in relazione ai reati di cui agli artt. 582, 612 e 635 cod. pen. da [OSCURATO:PERSONA] che, presentatosi presso gli uffici dei carabinieri, risultava riportare ferite al viso con visibile fuoriuscita di sangue. Ha aggiunto che «difettano i presupposti per la prosecuzione dell'affidamento in prova al servizio sociale e che la misura deve essere revocata, in conseguenza della condotta gravemente irregolare tenuta dall'affidato e dell'incapacità dello stesso a coglierne il significato ed a seguirne le prescrizioni, non apparendo quest'ultimo soggetto sufficientemente maturo ed in grado di orientarsi positivamente». 2. Avverso tale ordinanza Messina, tramite il proprio difensore, ricorre per cassazione, deducendo violazione dell'art. 47 I. n. 354 del 1975 e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dei presupposti per la revoca della misura dell'affidamento in prova al servizio sociale. Ci si duole che la revoca sia avvenuta automaticamente senza spiegazione delle ragioni per cui la condotta dell'imputato debba ritenersi indice di allontanamento dalle finalità proprie della misura alternativa; e che non si sia dato conto delle ragioni dell'incidenza del comportamento posto in essere sul periodo di esecuzione della misura precedentemente concessa. Il difensore insiste per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile, essendo fondato su motivi non consentiti in questa sede e comunque manifestamente infondati. Detto ricorso non individua singoli aspetti del provvedimento impugnato da sottoporre a censura, ma tende in realtà a provocare una nuova e non consentita valutazione del merito dei presupposti per la revoca della misura dell'affidamento in prova. Presupposti ampiamente vagliati dal Tribunale di sorveglianza di Catania, che ha, invero, correttamente valutato gli elementi risultanti agli atti, con una motivazione congrua e scevra da vizi giuridici. A fronte della quale il ricorso nell'interesse di Messina, che si limita a confutarla nei termini di cui sopra, non negando il fatto storico giustificativo della revoca, ma invocando una diversa valutazione dello stesso e lamentando l'omessa valutazione della refluenza sul periodo di affidamento già scontato, a fronte però di un'ordinanza che dispone la revoca a far tempo proprio dal comportamento denunciato (e non per il periodo pregresso), appare inammissibile. 2. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma