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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 04722/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/05/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; , [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Brescia ha parzialmente riformato, escludendo la recidiva e riducendo la pena, la sentenza del Tribunale di Brescia del 25 febbraio 2019 che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di tentato furto e l'aveva condannata alla pena ritenul:a di giustizia; - che il primo, il secondo ed il terzo motivo del ricorso dell'imputata, che lamenta l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale ovvero delle norme processuali ex art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen. nonché contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in ordine allo stato di necessità e alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e della disciplina del reato continuato, sono inammissibili perché meramente riproduttivi profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito con i quali la ricorrente mostra di non volersi confrontare; - che il quarto motivo di ricorso è anch'esso inammissibile, in quanto attinente al trattamento sanzionatorio, sebbene questo risulti sorretto da motivazione adeguata e priva di contraddizioni o manifeste illogicità; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/05/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; , [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Brescia ha parzialmente riformato, escludendo la recidiva e riducendo la pena, la sentenza del Tribunale di Brescia del 25 febbraio 2019 che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di tentato furto e l'aveva condannata alla pena ritenul:a di giustizia; - che il primo, il secondo ed il terzo motivo del ricorso dell'imputata, che lamenta l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale ovvero delle norme processuali ex art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen. nonché contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in ordine allo stato di necessità e alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e della disciplina del reato continuato, sono inammissibili perché meramente riproduttivi profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito con i quali la ricorrente mostra di non volersi confrontare; - che il quarto motivo di ricorso è anch'esso inammissibile, in quanto attinente al trattamento sanzionatorio, sebbene questo risulti sorretto da motivazione adeguata e priva di contraddizioni o manifeste illogicità; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de
Sentenza Cassazione n. 04722/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris