CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 19 febbraio 2026
Cassazione n. 32376/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
del 19/2/2026visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] A. M. Fiore, che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 19.2.2026, il Tribunale di Milano ha provveduto suun'istanza di [OSCURATO:PERSONA] per l'applicazione del ne bis in idemsostanziale in relazione alle condanne pronunciate a suo carico nel 2019 per ireati di cui agli artt. 477, 482 e 494 cod. pen. e nel 2018 per il reato di cuiall'art. 493-ter cod. pen.Il Tribunale ha accolto l'istanza con riferimento ai reati di cui agli artt. 494 e493-ter cod. pen., mentre l’ha rigettata in relazione ai residui reati, osservandoche i delitti di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen. tutelano il bene della fedepubblica, mentre l’art. 493-ter cod. pen. è norma pluri-offensiva, diretta allatutela del patrimonio e della sicurezza dei traffici economici. Nel caso di [OSCURATO:PERSONA], lacontraffazione dei documenti ha realizzato un'offesa autonoma alla fedepubblica: si tratta di condotta strumentale ma non penalmente irrilevante,essendo stata riconosciuta anche l'aggravante teleologica di cui all'art. 61, n. 2),cod. pen.Di conseguenza, non ricorre – secondo il Tribunale – un’ipotesi di concorsoapparente di norme, né di duplicazione sanzionatoria vietata.2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso il difensore di IonutValentin [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo, con cui deduce, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l’erronea applicazione dell’art. 649 cod.proc. pen. in relazione agli artt. 493-ter, 477, 482, 494 cod. pen.Il ricorso premette che le due sentenze riguardano il medesimo fatto storico,occorso il 5.10.2018.L’ordinanza impugnata ha omesso di considerare che la prima sentenza del2018 aveva già valutato le condotte di falsificazione documentale, qualepresupposto necessario e strumentale alla commissione del reato di indebitautilizzazione di carte di pagamento.La giurisprudenza di legittimità (a partire da Sezioni unite n. 34655 del 2005e poi con Sezioni unite n. 41588 del 2017) ha chiarito che l'identità del fatto dicui all'art. 649 cod. pen. sussiste «quando vi è corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementicostitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze ditempo, di luogo e di persona».Ciò vuol dire che la mera diversità del bene giuridico protetto non è ostativaal riconoscimento del ne bis in idem qualora l'episodio storico sottoposto a unsecondo giudizio sia il medesimo di quello già vagliato dalla prima sentenza.Il giudice dell'esecuzione non ha fatto buon governo di tali principi. Daun'analisi delle sentenze di condanna di [OSCURATO:PERSONA], infatti, si evince che entrambi iprocedimenti scaturiscono da un unico evento storico, e cioè il controllo di poliziadel 5.10.2018, nel corso del quale venivano rinvenuti sulla persona delcondannato documenti d'identità falsi, buste paga false e carte bancomatintestate a un soggetto fittizio il cui nominativo risultava sui documenti falsi.[OSCURATO:PERSONA] veniva arrestato e processato con giudizio direttissimo nel 2018 per ilreato di cui all’art. 493-ter cod. pen. Contestualmente si incardinava un altroprocedimento per i reati di falso e sostituzione di persona, celebrato con ritoordinario. Si tratta, dunque, di una frammentazione artificiosa di un'unicavicenda storica, giudicata in due distinti procedimenti in contrasto con il principiodel bis in idem sostanziale.Il primo giudice, dunque, non solo ha conosciuto gli stessi fatti del secondogiudice, ma ha posto a fondamento della propria decisione anche la condotta disostituzione di persona operata mediante documenti di identità falsi. Il secondogiudice ha quindi giudicato le condotte prodromiche all'utilizzo indebito di carte dipagamento che il primo giudice aveva già considerato come presupposto delreato fine, ponendole a fondamento logico giuridico della propria decisione comeil mezzo attraverso cui si era concretata la provenienza illecita delle carte dipagamento. Dunque, la condotta è la medesima, ovvero l'aver posseduto carte diillecita provenienza, laddove l’illiceità è l'esibizione dei documenti falsi; l'evento èil medesimo, ovvero l'ottenimento di un bancomat; il nesso causale è identico,poiché l'ottenimento del bancomat è correlato all'esibizione dei documenti falsi.Anche ad accedere all'interpretazione del giudice dell'esecuzione, sidovrebbe comunque censurare la errata individuazione del bene giuridicotutelato dalle norme. Infatti, non è corretto sostenere che l'art. 493-ter cod. pen.tutela esclusivamente i beni del patrimonio e della sicurezza dei trafficieconomici; il reato in esso previsto offende anche il bene giuridico della pubblicafede, come ha affermato da ultimo Sez. 2, n. 2625 del 19/11/2024.La tesi della violazione del bis in idem trova un ulteriore conforto nell'analisidei rapporti tra le fattispecie incriminatrice contestate, che integra un'ipotesi diconcorso apparente di norme, risolvibile attraverso il principio della specialità odell'assorbimento.Si è in presenza, pertanto, di un caso di progressione criminosa che deveessere risolto sulla base del principio di specialità, in applicazione del qualevanno posti in comparazione gli elementi costitutivi delle fattispecie. In questaprospettiva, non è dubbio che la condotta materiale di falso e di indebitautilizzazione di carte di pagamento è naturalisticamente identica. Il reato di falsoin documenti è elemento strutturale della fattispecie di cui all'art. 493-ter cod.pen. e, comunque, elemento prodromico alla sua consumazione. Il possessodelle carte di credito integra un elemento specializzante del reato di falso peraggiunta unilaterale. L'intera offensività nei reati di falso si esaurisce nellarealizzazione del reato fine, senza residuare alcun disvalore autonomo,trattandosi di condotte eseguite contestualmente con la stessa finalità. Anche lagiurisprudenza di legittimità ha affermato che il delitto di indebita utilizzazione dicarte di credito assorbe i reati che ne costituiscono la mera modalità, e i reati difalso, nella vicenda in esame, rappresentano l'antecedente logico e materiale delpossesso illecito di bancomat, che è stato ottenuto mediante l'esibizione didocumenti falsi.Non è sostenibile giuridicamente, d'altronde, che la contraffazione didocumenti costituisca un'offesa autonoma alla pubblica fede: in nessuna delledue sentenze di condanna, infatti, si è accertato che la contraffazione avessefinalità ulteriori rispetto alla richiesta di apertura di conto corrente e di emissionedi bancomat. La condotta di falso, dunque, non era un evento a sé stante, ma lamodalità esecutiva attraverso cui è stato realizzato il presupposto del reato fine.3. Con requisitoria scritta trasmessa il 7.6.2026, il [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto il rigetto del ricorso, in quanto gli istituti del ne bis in idem odell’assorbimento di un reato finalizzato a commettere quello di cui all’art. 493-ter cod. pen. possono trovare applicazione solo quando l’ulteriore reato sia2 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 287490 – 01): nel caso di specie, il delitto di falso venneconsumato prima della acquisizione penalmente rilevante delle carte di debito enon contemporaneamente, sicché deve escludersi l’operatività del principio delne bis in idem, stante la piena autonomia e distinzione delle condotte.4. In data 16.6.2026, il difensore del condannato ha trasmesso unamemoria di replica.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è infondato per le ragioni di seguito esposte.1. Va premesso che la questione posta al giudice dell’esecuzione riguarda ireati giudicati con due sentenze irrevocabili di condanna dell’odierno ricorrente.Deve ritenersi, allora, che il referente normativo sia costituito piuttosto daldisposto dell'art. 669 cod. proc. pen., relativo al caso che vi sia stata pluralità disentenze irrevocabili per il medesimo fatto contro la stessa persona, e che essopuò trovare applicazione qualora la questione del "ne bis in idem" non sia stataprospettata dalle parti e già risolta negativamente in via principale nell'ambitodel giudizio di cognizione (Sez. 1, n. 43708 del 23/10/2008, Acampora, Rv.241567 - 01).In questo caso, infatti, le decisioni in fase di cognizione non assumonoefficacia formale di giudicato e quella esecutiva diventa la sede specifica previstadall'ordinamento nella quale la questione va propriamente affrontata: se laquestione non è stata esaminata in via principale a seguito di specifica deduzionedifensiva, non si è verificata la preclusione tipicamente derivante dallaconsumazione del relativo potere.2. Ciò premesso, [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato nel 2018 peressere stato trovato in possesso di due bancomat intestati ad [OSCURATO:PERSONA] MadalinGheorghe di provenienza illecita (art. 493-ter cod. pen.) e nel 2019 per averecontraffatto una carta di identità italiana, apponendovi la propria fotografia e legeneralità di [OSCURATO:PERSONA] (artt. 477, 482 cod. pen.).I due fatti, nondimeno, erano stati accertati nella medesima occasione di uncontrollo del condannato nelle adiacenze di una stazione della metropolitana diMilano, avvenuto il 5 ottobre 2018.Dalla sentenza del 2018, risulta che [OSCURATO:PERSONA] avesse dichiarato agli operanti dipolizia giudiziaria di avere acquistato i documenti di identità contraffatti da unconnazionale. Si accertava, al contempo, che l’imputato, utilizzando i documentiintestati a [OSCURATO:PERSONA], aveva poi aperto due conti correnti presso la [OSCURATO:PERSONA] aveva ottenuto così l’emissione delle carte di credito sequestrate. La sentenzadel 2019 si fonda, in sostanza, sulle stesse fonti di prova.Dunque, la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all’art. 493-ter cod. pen. èintervenuta per il possesso (seconda parte del comma 1 della predettadisposizione di legge), non dei documenti di identità contraffatti, ma delle cartedi credito di provenienza illecita.3. Il condannato si duole ora della violazione del ne bis in idem, richiamandola giurisprudenza sviluppatasi sul punto a partire da Sezioni unite n. 34655 del2005.Di conseguenza, può costituire condiviso punto di partenza dell’esame delricorso il principio affermato da quella sentenza, secondo cui «ai fini dellapreclusione connessa al principio del "ne bis in idem", l'identità del fatto sussistequando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato,considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) econ riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona» (Sez. U, n. 34655del 28/06/2005, P.g. in proc. Donati ed altro, Rv. 231799 - 01).Peraltro, l’espressione "medesimo fatto" figura non solo nel testo dell'art.649 cod. proc. pen., espressamente richiamato dal ricorso, ma anche in quellodell’art. 669, comma 1, cod. proc. pen., che viene in rilievo nel caso di specie.Ciò posto, il ricorso sostiene che, contrariamente a quanto ritenuto dalgiudice dell’esecuzione, nell’ipotesi in questione ricorra un concorso apparente dinorme incriminatrici, da risolversi secondo il principio della specialità.4. Le Sezioni unite hanno già affermato che nella materia del concorsoapparente di norme non operano criteri valutativi diversi da quello di specialitàprevisto dall'art. 15 cod. pen., che si fonda sulla comparazione della strutturaastratta delle fattispecie, al fine di apprezzare l'implicita valutazione dicorrelazione tra le norme, effettuata dal legislatore (Sez. U, n. 20664 del23/2/2017, Stalla, Rv. 269668 - 01).Il principio di specialità consente alla legge speciale di derogare a quellagenerale, nel caso in cui le diverse disposizioni penali regolino la "stessamateria".Sul punto, si è precisato che deve definirsi norma speciale quella checontiene tutti gli elementi costitutivi della norma generale e che presenta uno opiù requisiti propri e caratteristici, in funzione specializzante, sicché l'ipotesi dicui alla norma speciale, qualora la stessa mancasse, ricadrebbe nell'ambitooperativo della norma generale: il criterio di specialità richiede che il presuppostodella convergenza di norme può ritenersi integrato solo in presenza di unrapporto di continenza tra le norme stesse, alla cui verifica deve procedersimediante il confronto strutturale tra le fattispecie astratte configurate e lacomparazione degli elementi costitutivi che concorrono a definirle (Sez. U, n.1235 del 28/10/2010, dep. 2011, Giordano, Rv. 248864 - 01).Come rappresentato nel ricorso, l'insegnamento delle Sezioni Unite èeffettivamente consolidato nel ritenere che il riferimento all'interesse tutelatodalle norme incriminatrici non ha immediata rilevanza ai fini dell'applicazione delprincipio di specialità (cfr. Sez. U, n. 41588 del 22/6/2017, [OSCURATO:PERSONA], inmotivazione; Sez. U, n. 16568 del 19/4/2007, Carchivi, in motivazione).5. In questo contesto, il ricorrente sostiene che, nel caso di specie, l’art.493-ter cod. pen., nel testo vigente al momento del fatto, comprendeva anche lacondotta di possesso di documenti di provenienza illecita o falsificati e che,dunque, assorbiva il reato di falso documentale in quanto prodromico alla suaconsumazione.Sul piano storico naturalistico, infatti, la condotta materiale oggetto delledue norme incriminatrici era da considerarsi identica, mentre il dato del possessodi carte di credito di provenienza illecita previsto dall’art. 493-ter cod. pen. erada intendersi come un elemento specializzante per aggiunta unilaterale.Si tratta, tuttavia, di prospettazione che correttamente non è stata condivisadal giudice dell’esecuzione.Non c’è alcuna specialità in concreto tra le fattispecie di indebito utilizzo distrumenti di pagamento e di falso del privato commesso in certificatiamministrativi.Non sono ravvisabili elementi comuni alle due fattispecie e il reato di cuiall’art. 493-ter cod. pen., in particolare, non contiene in alcun modo la condottadi falsificazione.Il falso di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen. può essere tutt’al più un reatopropedeutico alla indebita utilizzazione delle carte di pagamento, che tuttavianon richiede affatto per la integrazione della fattispecie incriminatrice unacondotta di falso di documenti di identificazione; la falsificazione che l’art. 493-ter cod. pen. prevede in alternativa all’indebito utilizzo riguarda l’alterazionedelle stesse carte di pagamento o, comunque, di documenti che abilitino alprelievo di denaro o all’acquisto di beni.Né c’è la “stessa materia” rispetto a cui convergono più fattispecieincriminatrici, in quanto non è sostenibile che sotto le due norme sia sussumibilela medesima situazione di fatto in senso naturalistico: la diversità di attivitàmateriali e di condotte che integrano i due reati non consente di rinvenire nelleipotesi criminose in questione quella relazione di omogeneità che le renderebbericonducibili "ad unum" nella figura del reato speciale ex art. 15 cod. pen.Del resto, basti porre mente al fatto che la condotta dell’art. 493-ter cod.pen., ove questa disposizione di legge mancasse, non sarebbe punibile in base alsolo art. 477 cod. pen., per ribadire che non sia ravvisabile alcun rapporto dispecialità tra le due fattispecie.6. Una significativa conferma del fatto che non operi nel caso di specie ilprincipio di specialità proviene proprio dalla sentenza di legittimità (Sez. 2, n.2625 del 19/11/2024, dep. 2025, Brizzi, Rv. 287490 – 01) che pure l’ordinanzaimpugnata ha citato a sostegno della decisione di considerare il reato di cuiall’art. 494 cod. pen. assorbito dal reato di cui all’art. 493-ter cod. pen.Questa Corte, infatti, ha affermato che l'ipotesi delittuosa dell'indebitoutilizzo del mezzo di pagamento lede, oltre al patrimonio, anche la pubblica fedee che,pertanto, può verificarsi l'assorbimento ove le condotte di falso e quella dicui all’art. 493-ter cod. pen. siano "sincroniche"; l'assorbimento, invece, nonopera quando le condotte siano diacroniche, caso in cui si configura invece ilconcorso materiale e non formale tra i reati (in tal senso, già Sez. 2, n. 39276del 22/9/2021, Arena, Rv. 282204 – 01).Nel caso di specie, [OSCURATO:PERSONA] prima si è procurato i documenti falsi e dopo hacommesso il reato consistente nella acquisizione dello strumento di pagamentoillecito. La falsità in atti, quindi, è condotta distinta nello spazio e nel temporispetto alla successiva attivazione del mezzo di pagamento e, dunque, non c’èassorbimento: per usare l’espressione della sentenza appena citata, le condottesono “diacroniche”.Il ricorso sostiene che il falso documentale è stata condotta strumentale allaconsumazione del reato di cui all’art. 493-ter cod. pen. e che la sua offensività siè “scaricata” tutta sul reato-fine, senza che ne residuasse alcun disvaloreautonomo.Ma, in realtà, l’attività di indebito utilizzo degli strumenti di pagamento nonpresuppone la previa falsificazione di documenti di identità e può realizzarsi aprescindere da essa.Le due condotte non sono affatto contestuali e il legislatore non ha intesodiluire la punibilità della falsità in certificati amministrativi nella mera repressionedel reato di cui all’art. 493-ter cod. pen.Se è vero che nel caso concreto la falsificazione del documento di identità èstata, come a più riprese evidenzia il ricorso, strumentale alla successivaacquisizione dei bancomat, ciò è tutt’al più valorizzabile, come ha fatto il giudicedell’esecuzione, ai fini dell’eventuale riconoscimento della continuazione tra ireati, ma non per affermare che vi sia corrispondenza storico-naturalistica trafattispecie invece ontologicamente autonome per una diversità delle rispettivecomponenti strutturali.Del resto, costituisce costante orientamento della giurisprudenza dilegittimità quella secondo cui il delitto di falsità materiale commessa dal privatoin certificati o autorizzazioni amministrative (artt. 477 e 482 cod. pen.) siconsuma con la semplice formazione del documento falso e non con l'uso deldocumento falsificato. (Sez. 5, n. 15470 del 12/1/2018, Arrneni, Rv. 272681 –01; Sez. 5, n. 47029 del 22/9/2011, Auriemma, Rv. 251447 - 01).7. Di conseguenza, la conclusione cui è pervenuto il giudice dell’esecuzione,sia pure per le motivazioni specificate nel presente provvedimento, è correttaquando ritiene che il reato di falsità del privato in certificati amministrativi e ilreato di indebita utilizzazione di strumenti di pagamento concorrono.Ne discendono, pertanto, il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente,ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 23/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidentePAOLO [OSCURATO:PERSONA]