CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 32717/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
E di APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleRaffaele Gargiulo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;udito l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, che ha concluso chiedendol’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza resa in data 28 gennaio 2026 la Corte d’appello di Lecceconfermava la sentenza emessa il 25 giugno 2025 all’esito di giudizioabbreviato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce con laquale l’imputato [OSCURATO:PERSONA] era stato dichiarato colpevole dei reati diestorsione continuata aggravata dall’art. 416-bis.1 cod. pen., consumata etentata, di cui ai capi A), B), C) e D) dell’imputazione e condannato alle pene dilegge.2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l’imputato, per iltramite del proprio difensore, chiedendone l’annullamento e articolando duemotivi di doglianza.2.1. Con il primo motivo deduceva erronea applicazione dell’art. 416-bis.1cod. pen. e della circostanza attenuante del fatto di lieve entità di cui allasentenza della Corte Costituzionale n. 120 del 2023.Rassegnava che la Corte d’appello aveva ritenuto, in uno con l’opinione delgiudice di primo grado, la circostanza aggravante del metodo mafioso e nelcontempo, in ragione dell’assenza di impugnazione da parte del pubblicoministero, aveva confermato la sussistenza della circostanza attenuante delfatto di lieve entità introdotta con la sentenza della Corte Costituzionale n. 120del 2023, già riconosciuta dal G.I.P.Rassegnava, inoltre, che la stessa Corte territoriale aveva richiamatol’orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale in tema diestorsione, ove ricorra l’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., non puòtrovare applicazione l’attenuante della lieve entità del fatto, introdotta inrelazione a tale delitto con la citata sentenza della Corte Costituzionale.Assumeva che, pur avendo riconosciuto l’incompatibilità fra le duecircostanze, la Corte di merito le aveva ritenute entrambe, in tal modo creandoun assetto circostanziale incompatibile con il principio di diritto affermato dalgiudice di legittimità.Deduceva, sotto altro profilo, la sussistenza di un difetto di motivazione inrelazione alla ritenuta aggravante del cosiddetto “metodo mafioso”,rassegnando che la Corte d’appello aveva motivato al riguardo evidenziandoche l’imputato aveva avanzato nei confronti delle vittime richieste di un regaloper sé stesso e per le famiglie in difficoltà, aveva affermato che tutti dovevanopagare perché così si faceva in tutti i paesi, aveva accostato il comune diMelissano, sede delle condotte estorsive contestate, a quello di Monteroni, oveoperava una frangia dell’organizzazione di tipo mafioso denominata “SacraCorona Unita”, e aveva richiamato la necessità di mantenere numerosi detenuti.Assumeva che gli elementi indicati dalla Corte territoriale erano stati letti inmaniera assertiva e, per altro verso, che non era stata accertata l’esistenza diun gruppo mafioso di riferimento per l’imputato, né era stata accertata laconsapevolezza in capo alle vittime di un collegamento del [OSCURATO:PERSONA] con un gruppodi tal fatta, e neppure era stata accertata la strumentalizzazione da parte delricorrente di un tale collegamento al fine di rafforzare la coartazione esercitatanei confronti delle persone offese.Deduceva che l’imputato in realtà era percepito dalla popolazione comesoggetto con gravi precedenti penali e con una personalità prevaricatrice, manon come soggetto rappresentativo della proiezione del potere diun’associazione di tipo mafioso.2.2. Con il secondo motivo deduceva violazione di legge e vizio dimotivazione in relazione al tema della inutilizzabilità patologica delle trascrizionidelle conversazioni fatte oggetto di intercettazione.Rassegnava, in particolare, che non risultava presente agli atti del processola copia del supporto digitale dal quale era stata tratta la trascrizione dellaconversazione fatta oggetto di captazione e intervenuta fra l’imputato e lapersona offesa [OSCURATO:PERSONA], in relazione all’estorsione di cui al capoDeduceva che erroneamente la Corte d’appello aveva ritenuto pienamenteutilizzabile la trascrizione affermando che si trattava non di una questione diinutilizzabilità della prova, bensì di attendibilità della stessa, laddove in realtà siera di fronte a una inutilizzabilità patologica, dovendosi considerare chel’assenza del supporto audiovisivo aveva impedito ogni controllo sulla genuinità,completezza e correttezza della trascrizione.Né, ad avviso della difesa, il contenuto della trascrizione poteva esseredimostrato mediante prova dichiarativa nel caso, come quello di specie, digiudizio abbreviato, caratterizzato dalla utilizzabilità di atti di indagineunilateralmente formati.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il primo motivo è infondato.La Corte territoriale ha dato atto dell’orientamento della giurisprudenza dilegittimità secondo il quale, in tema di estorsione, ove ricorra l'aggravante dicui all'art. 416-bis.1 cod. pen., non può trovare applicazione l'attenuante dellalieve entità del fatto, introdotta, in relazione a tale delitto, con sentenza dellaCorte costituzionale n. 120 del 2023 (v., in termini,Sez. 2, n. 32569 del 16/06/2023, Aguì, Rv. 284980 – 01).Ha ritenuto tale orientamento non conferente rispetto al caso di specieosservando che il giudice di primo grado aveva ritenuto entrambe le circostanzeerrando nel riconoscere la circostanza attenuante introdotta con la sentenzadella Corte costituzionale e affermando che a tale errore, in assenza diimpugnazione da parte del Pubblico Ministero, non poteva porsi rimedio (v. pag.19 della sentenza impugnata), in tal modo implicitamente affermando chel’errore non poteva essere emendato mediante l’esclusione della ritenutaaggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., della quale, effettuando unavalutazione di merito che risulta sorretta da una motivazione immune da vizi,ha confermato la sussistenza.Ha, in particolare, passato in rassegna puntualmente tutti gli elementi difatto utilizzati per ritenere l’aggravante in parola – rilevando che la richiestaestorsiva si era palesata con la richiesta di un regalo per le famiglie in difficoltà,dal fatto che l’imputato aveva affermato che tutti dovevano pagare “perché cosìsi fa in tutti i paesi”, dall’accostamento effettuato dal [OSCURATO:PERSONA] fra i paesi diMelissano (locus commissi delicti) e Monteroni (borgo nel quale era stataaccertata l’esistenza di un’organizzazione mafiosa denominata “sacra coronaunita”), dal riferimento effettuato dal ricorrente alla necessità di mantenerenumerosi detenuti -, elementi che, in maniera del tutto logica, ha ritenutounivocamente espressivi della sussistenza dei requisiti dell’aggravante ritenuta.Ha anche richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza dilegittimità secondo il quale per la sussistenza dell’aggravante in discorso non ènecessario che alla evocata contiguità corrisponda una effettiva e verificataorigine mafiosa della minaccia (v., in tema, ex multis,Sez. 2, n. 36431 del 02/07/2019, Bruzzese, Rv. 277033 – 01, secondo cui lacontestazione dell'aggravante dell'utilizzazione del "metodo mafioso", previstadall'art. 7, d.l. 13 maggio 1991, n. 152 (conv. in legge 12 luglio 1991, n. 203),non presuppone necessariamente un'associazione di tipo mafioso costituita,essendo sufficiente che la violenza o la minaccia assumano veste tipicamentemafiosa).Resta, pertanto, escluso il vizio di violazione di legge denunciato.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato.Secondo il consolidato orientamento del Giudice di legittimità, di recenteespresso anche da questa Sezione e condiviso da questo Collegio, in tema diricorso per cassazione, grava sulla parte che deduce l'inutilizzabilità di prove asuo carico, a pena d'inammissibilità del motivo di impugnazione per difetto deicriteri di specificità imposti dalla cd. "prova di resistenza", l'onere: a) diconfrontarsi con la complessiva ricostruzione dei fatti effettuata in sentenza,individuando le prove poste a fondamento degli elementi del fatto tipico; b) dieccepire la fattispecie procedimentale violata, sanzionata da inutilizzabilità,nonché gli atti che ne risultano incisi; c) di dimostrare l'efficacia demolitricedell'eccezione, illustrando come l'eventuale espunzione dell'elemento istruttoriocontestato dal complessivo compendio probatorio già valutato sia idonea adisarticolare la motivazione della sentenza impugnata (v., ex multis,Sez. 2, n. 12960 del 17/02/2026, Alvaro, Rv. 289838 – 01).In applicazione del richiamato principio, osserva la Corte che il ricorrente hadel tutto omesso di effettuare la prova di resistenza nel senso su indicato,omettendo in particolare ogni richiamo al complessivo compendio probatorio ein particolare alle dichiarazioni accusatorie della persona offesa Della Ducatadell’imputato.3. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve, dunque, essere rigettato. Ilricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell’art. 616 cod. proc.pen., al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso il 18/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMichele [OSCURATO:PERSONA]