CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 12 novembre 1975
Cassazione n. 41200/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/01/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte dì appello di L'Aquila ha confermato quella resa dal Tribunale di Teramo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di tentato furto, aggravato dall'esposizione del bene alla pubblica fede. L'imputato, unitamente a [OSCURATO:PERSONA] (non ricorrente), poneva in essere atti idonei, diretti in modo non equivoco ad impossessarsi dell'autovettura [OSCURATO:PERSONA] di D'[OSCURATO:PERSONA], parcheggiata sotto casa di quest'ultimo, non riuscendo nell'intento perché scoperti. 1.2. La moglie del proprietario dell'autovettura aveva precisato di aver visto dal balcone di casa un uomo e una donna avvicinarsi alla stessa e, mentre la donna fungeva da palo guardandosi intorno, l'uomo era riuscito ad aprire la portiera dell'autovettura. La testimone chiamava allora il figlio al telefono, con tono di voce tale da essere percepito dagli imputati che, accortisi di lei, desistevano dall'azione e si davano alla fuga. Rincorsi dalle persone offese, raggiungevano una gelateria dove venivano infine identificati dai Carabinieri. 2. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso il difensore dell'imputato che solleva i seguenti motivi: 2.1. Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, nonché violazione di legge, con riguardo alla regola dell'"al di là di ogni ragionevole dubbio", quanto alla ritenuta responsabilità dell'imputato. Già in sede di appello, la difesa aveva evidenziato che non vi era alcuna prova sull'esistenza di eventuali strumenti di scasso a disposizione dell'imputato e che anche il portellone della vettura non presentava segni di effrazione. Aveva, pertanto, prospettato una ricostruzione alternativa, per la quale era stata un'altra persona a tentare il furto della vettura e ciò perché, una volta rientrata in casa dal balcone, la testimone oculare aveva perso il contatto visivo con l'autore del reato; 2.2. Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, nonché violazione di legge, con riguardo alla valutazione di attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa e della testimone. La prima, per sua stessa affermazione, non ha assistito al tentativo di furto, ma riferisce quanto le ha raccontato la moglie; questa è altresì inattendibile, considerato che effettua una descrizione dell'imputato troppo particolareggiata per averlo visto dal balcone con un cappuccio in testa, oltre all'anzidetta circostanza di perdita del contatto visivo;2.3. Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, nonché violazione di legge, con riguardo all'esclusione della desistenza volontaria; 2.4. Nullità del riconoscimento fotografico compiuto nel corso delle indagini preliminari. Pur essendo prova atipica ex art. 189 cod. proc. pen., è richiesto un elevato grado di verificabilità dell'atto che, nel suo svolgimento, deve seguire le modalità previste per la ricognizione di persona, di cui il giudice deve dare conto nella motivazione; 2.5. Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, nonché violazione di legge, quanto alla determinazione della pena, alla mancata diminuzione massima per il delitto tentato ed alla errata applicazione della diminuzione minima. La difesa ribadisce la significatività al riguardo della circostanza che non siano stati trovati segni di effrazione né strumenti idonei allo scasso. I precedenti penali di cui parla la sentenza impugnata risalgono ad oltre venticinque anni fa e non possono di certo essere utilizzati per delineare la personalità dell'imputato; 2.6. Violazione di legge per la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., rispetto alla quale il Giudice di appello si è limitato a mere clausole di stile; 2.7 Erronea applicazione dell'art. 62-bis cod. pen. per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, rispetto alle quali la sentenza impugnata non ha fatto alcun cenno alla personalità dell'imputato, alla gravità del reato e alle modalità di esecuzione dello stesso; 2.8. Violazione dell'art. 545-bis cod. proc. pen. per non avere la Corte territoriale dato avviso, all'esito della lettura del dispositivo, della ricorrenza dei presupposti per accedere ad una pena sostitutiva. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia rigettato. 4. In data 02/07/2024, sono pervenute memoria di replica e conclusioni scritte del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. I primi due motivi di ricorso esulano dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in Cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. In tema di sindacato del vizio di motivazione, invero, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì quello di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi - dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti - e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, dep. 1996, Clarke, Rv. 203428). Giova, in proposito, rammentare i limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione dei provvedimenti oggetto di ricorso per cassazione, delineati dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. (la cui violazione appare espressamente evocata in ricorso), a seguito delle modifiche introdotte dalla L. n. 46 del 2006. Deve cioè ribadirsi come la predetta novella non abbia comportato la possibilità, per il giudice di legittimità, di effettuare un'indagine sul discorso giustificativo della decisione, finalizzata a sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito, dovendo il giudice di legittimità limitarsi a verificare l'adeguatezza delle considerazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per giustificare il suo convincimento. I primi due motivi rivolgono, in sostanza, al Giudice di legittimità la richiesta di rivalutare il compendio probatorio preso in esame dal Giudice di merito. Le censure, avendo come obiettivo l'apprezzamento sul contenuto e sulla valenza delle risultanze probatorie operato dal giudice di merito, mirano ad introdurre un controllo non consentito. È, infatti, precluso in questa sede procedere ad una rinnovata valutazione sull'attendibilità e valenza dei mezzi di prova posti a fondamento della decisione, poiché non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico e altro, Rv. 271623). Tanto premesso, la Corte territoriale, con motivazione congrua e non manifestamente illogica, ha ritenuto che, in ragione delle precise e puntuali dichiarazioni rese dalla persona offesa e soprattutto dalla moglie, la quale è stata testimone oculare dell'agire degli imputati non vi fosse alcun motivo per dubitare dell'attendibilità della stessa, sia per la mancanza di un plausibile movente a dichiarare il falso in danno degli imputati, sia per la coerenza e l'intrinseca credibilità delle dichiarazioni rese. Ha poi richiamato gli elementi acquisiti al processo, ovvero la diretta percezione visiva dell'evento da parte della moglie della persona offesa la quale aveva addirittura modo di notare il ricorrente alzare la testa al suo indirizzo allorquando - aumentando il tono della conversazione telefonica anche allo scopo di essere sentita dall'autore del fatto - avvisava il figlio, unitamente alla più che verosimile ipotesi che il ricorrente - inseguito - abbia (senza essere visto) potuto disfarsi dello strumento utilizzato ed all'accertata circostanza per cui il ricorrente abbia tentato in vari modi di dileguarsi o nascondersi agli inseguitori per poi essere costretto a riparare in una gelateria dove poi i due imputati furono identificati dai Carabinieri. Manifestamente infondato è poi il terzo motivo con cui il ricorrente lamenta l'esclusione della desistenza volontaria. Giova ricordare che, in tema di desistenza dal delitto e di recesso attivo, la decisione, rispettivamente, di interrompere l'azione criminosa o di porre in essere una diversa condotta finalizzata a scongiurare l'evento deve essere il frutto di una scelta volontaria dell'agente, non riconducibile ad una causa indipendente dalla sua volontà o necessitata da fattori esterni (Sez. 3, n. 17518 del 28/11/2018, dep. 2019, T., Rv. 275647; Sez. 2, n. 51514 del 05/12/2013, Martucciello, Rv. 258076: "È configurabile il tentativo e non la desistenza volontaria nel caso in cui la condotta delittuosa si sia arrestata prima del verificarsi dell'evento non per volontaria iniziativa dell'agente ma per fattori esterni che impediscano comunque la prosecuzione dell'azione o la rendano vana"). Sul punto, la Corte territoriale ha correttamente affermato che, nel caso di specie, non può certo parlarsi di desistenza, atteso che gli imputati interruppero, scappando, la loro azione criminosa, volta alla sottrazione della vettura, solo in quanto vistisi scoperti. Manifestamente infondato è anche il quarto motivo, con cui il ricorrente lamenta il riconoscimento fotografico compiuto nel corso delle indagini preliminari. Il riconoscimento fotografico operato in sede di indagini di polizia giudiziaria, non regolato dal codice, costituisce infatti un accertamento di fatto e, in quanto tale, utilizzabile nel giudizio in base al principio della non tassatività dei mezzi di prova. La giurisprudenza di questa Corte, trattando anche del tema più ampio delle individuazioni fotografiche effettuate da privati, ha giustificato l'uso in funzione probatoria dei verbali redatti dalla polizia giudiziaria attestanti i riconoscimenti fotografici, di propria iniziativa o su delega del pubblico ministero, ritenendo che costituiscano accertamenti di fatto, utilizzabili in forza dei principi della non tassatività dei mezzi di prova e del libero convincimento (cfr. Sez. 5, n. 6456 del 01/10/2015, dep. 2016, Verde, Rv. 266023; anche Sez. 2, n. 28391 del 27/04/2017, Cena e altro, Rv. 270181: "Il riconoscimento fotografico compiuto nel corso delle indagini preliminari è prova pienamente utilizzabile ed idonea a fondare l'affermazione di penale responsabilità, anche se non seguita da una formale ricognizione dibattimentale, purché, attraverso l'acquisizione dell'album fotografico, il giudicante sia posto in grado di apprezzare compiutamente l'affidabilità del risultato probatorio, verificando in particolare il numero e la qualità delle fotografie sottoposte al dichiarante e le caratteristiche fisionomiche sia della persona riconosciuta che delle altre"). Nella fattispecie, la Corte di merito evidenzia che l'unica fotografia di cui si trattava era valsa solo a confermare un quadro probatorio già compitamente delineato. Parimenti inammissibile il quinto motivo, atteso che il trattamento sanzionatorio rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in conformità ai principi enunciati negli artt. 132e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, evenienza non ravvisabile nel caso di specie. Sul punto della pretesa eccessività della pena, la Corte territoriale ha infatti osservato come la stessa sia stata correttamente determinata dal Giudice di primo grado, in relazione alle modalità della condotta, altresì considerati la personalità dell'imputato e i suoi precedenti penali. Ha inoltre congruamente illustrato le ragioni per le quali è stata applicata la diminuente minima per il tentativo ed è stato negato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (p. 5). Quanto, in particolare a queste ultime, oggetto del settimo motivo di ricorso, merita di essere ricordato il principio secondo cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283489). Anche il sesto motivo, con cui si lamenta il diniego dell'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., si appalesa manifestamente infondato. Con riguardo al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., la sentenza impugnata ha escluso che il fatto possa essere considerato "tenue", trattandosi del tentativo di sottrazione di un'autovettura [OSCURATO:PERSONA]. É, infine, manifestamente infondato anche l'ottavo motivo di ricorso. L'omissione dell'avviso di cui all'art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen. non determina la nullità della sentenza, in quanto il giudice non deve in ogni caso proporre all'imputato l'applicazione di una pena sostitutiva, essendo investito, al riguardo, di un potere discrezionale, cosicché l'omessa formulazione, subito dopo la lettura del dispositivo, dell'anzidetto avviso non comporta la nullità della sentenza, presupponendo un'implicita valutazione dell'insussistenza dei presupposti per accedere alla misura sostitutiva (Sez. 1, n. 2090 del 12/12/2023, dep. 2024, S., Rv. 285710; Sez. 2, n. 43848 del 29/09/2023, D., Rv. 285412 -01). Ne consegue la manifesta infondatezza della denuncia di nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen., avendo, tra l'altro, la Corte d'appello formulato anche, sia pure implicitamente, con riferimento al trattamento sanzionatorio, ma con valutazione valida anche ai fini della valutazione da compiere con riferimento alla sostituzione della pena detentiva, un giudizio di gravità del fatto e negativo sulla personalità dell'imputato, idoneo a giustificare la valutazione negativa anche sulla sostituibilità della pena detentiva (Sez. 3, n. 19326 del 27/01/2015, Pritoni, Rv. 263558). 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente