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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 aprile 2026

Cassazione n. 10825/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Agenzia Delle Entrate rappresentata e difesa dalla [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaCampania – sezione Staccata di Salerno n. 8800/2017 depositata il20/10/2017.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

A seguito di verifica eseguita dalla Guardia di Finanza nei confrontidella impresa individuale di [OSCURATO:PERSONA] ai fini delle II.DD., dell’Iva,dell’Irap e degli altri tributi per il periodo d’imposta dal 1.01.2007 al7.03.2013, l’Agenzia delle entrate – Direzione provinciale di Avellinoemetteva avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2010 recuperandoa tassazione Irpef per euro 3.896,00, Add.

Reg. pari ad euro 332,00, Add.Com. per euro 39,00, Irap per euro 499,00, Iva per euro 3.908,00 eNumero registro generale 12904/2018Numero sezionale 3021/2026Numero di raccolta generale 10825/2026Data pubblicazione 23/04/2026sanzioni pari ad euro 7.034,00, per un importo totale pari ad euro15.708,00.1.1.

Nella specie, l’Ufficio contestava al predetto di avere svolto, nelperiodo di interesse, attività di impresa consistente nella locazione di postiauto presso l’immobile in via Casale n. 16, con la riqualificazione delrelativo reddito da reddito fondiario a reddito di impresa.2.

Su ricorso del contribuente la CTP di Avellino annullava l’attoimpositivo; quindi, la CTR della Campania – Sezione Staccata di Salernoaccoglieva l’appello dell’Amministrazione con la sentenza indicata inepigrafe.3.

Avverso la predetta sentenza ricorre [OSCURATO:PERSONA] con tre motivie resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Va preliminarmente dato atto che il difensore del ricorrente,avvocato [OSCURATO:PERSONA], risulta essere deceduto, e che l’avviso diudienza risulta essere stato comunicato dalla cancelleria medianteinserimento in “area web”.2.

Al fine di garantire la possibilità di una piena esplicazione deldiritto di difesa si rende necessario rinviare la causa a nuovo ruolo,disponendo che l’avviso di fissazione della successiva udienza siacomunicato alla parte ricorrente personalmente.

P.Q.MLa Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, mandando alla Cancelleria dicomunicare l’avviso di fissazione della successiva udienza alla partericorrente personalmente.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 09/04/2026.La PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Agenzia Delle Entrate rappresentata e difesa dalla [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaCampania – sezione Staccata di Salerno n. 8800/2017 depositata il20/10/2017.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. A seguito di verifica eseguita dalla Guardia di Finanza nei confrontidella impresa individuale di [OSCURATO:PERSONA] ai fini delle II.DD., dell’Iva,dell’Irap e degli altri tributi per il periodo d’imposta dal 1.01.2007 al7.03.2013, l’Agenzia delle entrate – Direzione provinciale di Avellinoemetteva avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2010 recuperandoa tassazione Irpef per euro 3.896,00, Add. Reg. pari ad euro 332,00, Add.Com. per euro 39,00, Irap per euro 499,00, Iva per euro 3.908,00 eNumero registro generale 12904/2018Numero sezionale 3021/2026Numero di raccolta generale 10825/2026Data pubblicazione 23/04/2026sanzioni pari ad euro 7.034,00, per un importo totale pari ad euro15.708,00.1.1. Nella specie, l’Ufficio contestava al predetto di avere svolto, nelperiodo di interesse, attività di impresa consistente nella locazione di postiauto presso l’immobile in via Casale n. 16, con la riqualificazione delrelativo reddito da reddito fondiario a reddito di impresa.2. Su ricorso del contribuente la CTP di Avellino annullava l’attoimpositivo; quindi, la CTR della Campania – Sezione Staccata di Salernoaccoglieva l’appello dell’Amministrazione con la sentenza indicata inepigrafe.3. Avverso la predetta sentenza ricorre [OSCURATO:PERSONA] con tre motivie resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Va preliminarmente dato atto che il difensore del ricorrente,avvocato [OSCURATO:PERSONA], risulta essere deceduto, e che l’avviso diudienza risulta essere stato comunicato dalla cancelleria medianteinserimento in “area web”.2. Al fine di garantire la possibilità di una piena esplicazione deldiritto di difesa si rende necessario rinviare la causa a nuovo ruolo,disponendo che l’avviso di fissazione della successiva udienza siacomunicato alla parte ricorrente personalmente. P.Q.MLa Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, mandando alla Cancelleria dicomunicare l’avviso di fissazione della successiva udienza alla partericorrente personalmente.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 09/04/2026.La PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]
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