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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 27062/2025

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ricorso iscritto al n. 12171/2016R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliati in Roma, viale Ippocrate n. 104, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] dai quali sono rappresentati e difesi in virtù di procura speciale a margine del ricorso; - ricorrent i – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro- tempore,domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege; - resistente - per la revocazione dell’ordinanza di questa Corte suprema di cassazione n. 24097/2015,depositata il 25 novembre 2015 ; [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA].

R.G.

N.12171/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione della causa svolta nell’adunanza in camera di consiglio del 2 luglio 2025 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. -Rilevato che:

1. C o ri Orialdo e [OSCURATO:PERSONA] sono stati destinatari, in data 14 dicembre 1989, dell’avviso di accertamento n. 270470, con il quale l’[OSCURATO:PERSONA] di Roma rettificava il valore degli immobili oggetto della successione di [OSCURATO:PERSONA], apertasi il 17 giugno 1986.

Rispetto al valore complessivo dei beni relitti, indicato in lire 36.604.000, l’Ufficio aumentavatale valore a lire 387.000.000.

2. Avverso tale atto [OSCURATO:PERSONA] e Cori L i vio proponevano ricorso dinanzi alla Commissione tributaria di primo grado di Roma la quale, con sentenza del 21 luglio 1993, lo accoglieva, annullando l’atto impugnato.

3. Interposto gravame dall’Ufficio, la Commissione tributaria di secondo grado di Roma, con sentenza del 21 giugno 1995, accoglieva l’appello, confermando la legittimità dell’accertamento.

4. Avverso tale sentenza i contribuenti proponevano ricorso dinanzi alla Commissione tributaria centrale – sede di Roma la quale, con sentenza n. 2743/2013, pronunciata il 10 giugno 2013 e depositata in segreteria l’11 giugno 2013, lo rigettava, confermando anch’essa la legittimità dell’avviso di accertamento.

5. Avverso tale ultima sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno propostoricorso per cassazione.

Questa Corte, con ordinanza n. 24097 depositata il 25 novembre 2015, rigettava il ricorso.

R.G.

N.12171/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

6. Avverso tale ultima decisioneCori Orialdo e [OSCURATO:PERSONA] hanno propostoricorso per revocazione, ai sensi dell’art. 391-bis c .p.c. (ricorso notificato a mezzo racc. a/r inviata il 20 maggio 2016).

L’Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio ai soli fini dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa, ai sensi dell’art. 370, comma 1, c.p.c.

7. La discussione del ricorsoè stata fissat a , una prima volta, per l’adunanza in camera di consiglio del 20 febbraio 2024 , ai sensi degli artt.375, comma 2, e 380 - bis . 1 c.p.c.

All’esito di tale adunanza, il Collegio ha emesso ordinanza interlocutoria di rinvio a nuovo ruolo, in quanto era presente nella camera di consiglio il consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che aveva fatto parte del Collegio che aveva deciso sul precedente ricorso definito con l’ordinanza n. 24097/2015, oggetto della presente revocazione.

8. Con decreto del 4 aprile 2025 è stata quindi fissata nuovamente per la discussione del ricorso l’adunanza in camera di consiglio del 2 luglio 2025, sempre ai sensi degli artt. 375, comma 2, e 380-bis.1 c.p.c. -Considerato che:

1. Deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio, avendo i ricorrenti rinunciato al ricorso (artt. 390 e 391 c.p.c.) , per essersi avvalsi della c.d.

“rottamazione-quater” delle cartelle di pagamento, come da comunicazione in atti, con adesione dell’Agenzia delle Entrate e la determinazione della somma a tal fine concordata.

Le spese restano a carico di chi le ha anticipate.

P.Q.M R.G.

N.12171/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] dichiara l’

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ricorso iscritto al n. 12171/2016R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliati in Roma, viale Ippocrate n. 104, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] dai quali sono rappresentati e difesi in virtù di procura speciale a margine del ricorso; - ricorrent i – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro- tempore,domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege; - resistente - per la revocazione dell’ordinanza di questa Corte suprema di cassazione n. 24097/2015,depositata il 25 novembre 2015 ; [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA]. R.G. N.12171/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione della causa svolta nell’adunanza in camera di consiglio del 2 luglio 2025 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. -Rilevato che: 1. C o ri Orialdo e [OSCURATO:PERSONA] sono stati destinatari, in data 14 dicembre 1989, dell’avviso di accertamento n. 270470, con il quale l’[OSCURATO:PERSONA] di Roma rettificava il valore degli immobili oggetto della successione di [OSCURATO:PERSONA], apertasi il 17 giugno 1986. Rispetto al valore complessivo dei beni relitti, indicato in lire 36.604.000, l’Ufficio aumentavatale valore a lire 387.000.000. 2. Avverso tale atto [OSCURATO:PERSONA] e Cori L i vio proponevano ricorso dinanzi alla Commissione tributaria di primo grado di Roma la quale, con sentenza del 21 luglio 1993, lo accoglieva, annullando l’atto impugnato. 3. Interposto gravame dall’Ufficio, la Commissione tributaria di secondo grado di Roma, con sentenza del 21 giugno 1995, accoglieva l’appello, confermando la legittimità dell’accertamento. 4. Avverso tale sentenza i contribuenti proponevano ricorso dinanzi alla Commissione tributaria centrale – sede di Roma la quale, con sentenza n. 2743/2013, pronunciata il 10 giugno 2013 e depositata in segreteria l’11 giugno 2013, lo rigettava, confermando anch’essa la legittimità dell’avviso di accertamento. 5. Avverso tale ultima sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno propostoricorso per cassazione. Questa Corte, con ordinanza n. 24097 depositata il 25 novembre 2015, rigettava il ricorso. R.G. N.12171/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 6. Avverso tale ultima decisioneCori Orialdo e [OSCURATO:PERSONA] hanno propostoricorso per revocazione, ai sensi dell’art. 391-bis c .p.c. (ricorso notificato a mezzo racc. a/r inviata il 20 maggio 2016). L’Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio ai soli fini dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa, ai sensi dell’art. 370, comma 1, c.p.c. 7. La discussione del ricorsoè stata fissat a , una prima volta, per l’adunanza in camera di consiglio del 20 febbraio 2024 , ai sensi degli artt.375, comma 2, e 380 - bis . 1 c.p.c. All’esito di tale adunanza, il Collegio ha emesso ordinanza interlocutoria di rinvio a nuovo ruolo, in quanto era presente nella camera di consiglio il consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che aveva fatto parte del Collegio che aveva deciso sul precedente ricorso definito con l’ordinanza n. 24097/2015, oggetto della presente revocazione. 8. Con decreto del 4 aprile 2025 è stata quindi fissata nuovamente per la discussione del ricorso l’adunanza in camera di consiglio del 2 luglio 2025, sempre ai sensi degli artt. 375, comma 2, e 380-bis.1 c.p.c. -Considerato che: 1. Deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio, avendo i ricorrenti rinunciato al ricorso (artt. 390 e 391 c.p.c.) , per essersi avvalsi della c.d. “rottamazione-quater” delle cartelle di pagamento, come da comunicazione in atti, con adesione dell’Agenzia delle Entrate e la determinazione della somma a tal fine concordata. Le spese restano a carico di chi le ha anticipate. P.Q.M R.G. N.12171/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] dichiara l’
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