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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 9 giugno 2022

Cassazione n. 29389/2022

Testo disponibile della fonte

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seguente ORDINANZA sul ricorso 13285-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 326, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 154, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1457/2015 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 19/11/2015 R.G.N. 681/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] In riforma della sentenza di primo grado, la Corte d'appello di Salerno accoglieva la domanda di [OSCURATO:PERSONA], ex dipendente del [OSCURATO:SOCIETA], di condanna al pagamento di un trattamento pensionistico integrativo rispetto a quello erogato dall'Inps.

Sulla base di un'interpretazione delle clausole della convenzione aziendale del 5.9.85, riteneva la Corte che il trattamento integrativo spettasse anche a chi non fosse più dipendente dell'istituto al raggiungimento del requisito anagrafico richiesto per l'erogazione.

Aderendo poi alla consulenza tecnico-contabile disposta in appello, determinava l'ammontare della prestazione facendo applicazione degli artt.3 e 5 della convenzione

5.9.85. Contro la sentenza, [OSCURATO:SOCIETA] ricorre per cinque motivi. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso.

Le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] Con i primi due motivi di ricorso viene dedotta violazione degli artt.1362 e 1363 c.c., nonché violazione dell'art.132 n.4 c.p.c.

La sentenza avrebbe male interpretato gli articoli della convenzione, dai quali risultava che le parti avevano voluto l'erogazione del trattamento integrativo soltanto a chi fosse ancora dipendente al tempo del collocamento in quiescenza.

Sussisteva anche un vizio motivazionale per avere la Corte omesso di considerare le premesse dell'accordo e alcune sue disposizioni.

Con il terzo motivo si deduce omessa considerazione di un fatto decisivo.

La sentenza di primo grado aveva accertato che la pensione goduta da [OSCURATO:PERSONA] era pensione di anzianità e la convenzione escludeva il trattamento integrativo per le pensioni di anzianità.

Sul punto nulla aveva detto la sentenza d'appello.

Con il quarto motivo si deduce nullità della sentenza poiché la stessa avrebbe violato il giudicato interno, ovvero l'accertamento, compiuto dalla sentenza di primo grado e non impugnato in sede d'appello, del diritto di [OSCURATO:PERSONA] alla pensione di anzianità.

Con il quinto motivo si deduce violazione dell'art.1362 c.c.

La Corte, nella quantificazione dell'ammontare del trattamento, avrebbe operato una lettura coordinata degli artt.3 e 5 della convenzione, mentre doveva applicarsi il solo art.5, con conseguente esclusione di qualsiasi integrazione rispetto alla pensione Inps, siccome già in grado di garantire il trattamento minino previsto dalla convenzione.

I primi due motivi e il quinto sono manifestamente infondati.

Innanzitutto, non può aversi violazione dell'art.132 c.p.c. solo perché la motivazione della sentenza non abbia considerato alcuni articoli della convenzione.

La violazione dell'art.132 c.p.c. ricorre solo quando la motivazione sia del tutto mancante, apparente, non quando sia soltanto insufficiente (Cass.8055/93, Cass.22598/18, Cass.7090/22).

Nel caso di specie dalla sentenza d'appello si desume in modo compiuto il percorso logico-giuridico adottato a sostegno della decisione.

In particolare, la Corte ha concluso che, al raggiungimento dell'età anagrafica richiesta per beneficiare del trattamento integrativo, non era richiesta la perdurante vigenza del rapporto di lavoro con il Monte dei Paschi.

Ciò emergeva dalle seguenti clausole della convenzione: a) l'art.1, che fa riferimento agli ex dipendenti; b) l'art.3 che fa riferimento a periodi di servizio "prestati"; c) l'art.7, co.1 che fa riferimento al dipendente esonerato dal servizio, il quale ha diritto all'integrazione solo alla data del 60 0 anno di età; d) l'art.7, co.2 e 3 che, con riguardo al dipendente cessato dal servizio, per il calcolo della prestazione richiama il trattamento pensionistico che sarebbe stato erogato ove quegli fosse rimasto in servizio fino al 60° anno di età.

Ora, rispetto a tali argomenti, i due motivi deducono una diversa e contrapposta lettura interpretativa, valorizzando le premesse dell'accordo e gli artt.6 e 7, co.4, 5 della convenzione.

In tal modo essi risultano palesemente infondati, poiché non deducono specificamente in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti (Cass.9461/21, Cass.28319/17).

Questa Corte, in cause analoghe alla presente vertenti sull'interpretazione della convenziona aziendale 5.9.85, ha affermato (Cass.17168/20, Cass.35995/21) che, non è necessario che l'interpretazione adottata dal giudice sia l'unica possibile o la migliore possibile, sicché la parte non può dolersi in sede di legittimità del fatto che il giudice abbia preferito una certa interpretazione piuttosto che un'altra (v. anche Cass.31122/17, Cass.19044/10).

Le stesse sentenze hanno poi affermato come corretta l'interpretazione del giudice di merito laddove ha affermato che il requisito anagrafico previsto per il diritto all'integrazione dell'art.6 del regolamento possa essere conseguito anche alle dipendenze di un altro datore di lavoro, quando - e su questo secondo profilo non è fatta alcuna questione in ricorso - i 15 anni di anzianità utile ai sensi dell'art.3 dell'accordo siano stati maturati nel rapporto di lavoro alle dipendenze del Monte dei Pachi.

Analoga conclusione di infondatezza vale per il quinto motivo.

Esso richiama l'art.1362 c.c., ma deduce soltanto che non sarebbe possibile una interpretazione sistematicamente coordinata degli artt.3 e 5 della convenzione, dovendosi applicare il solo art.5.

Non viene invece allegato in modo specifico perché una interpretazione sistematicamente coordinata delle due clausole sarebbe contrastante con l'art.1362 c.c.

Il motivo si risolve così nella mera allegazione di una diversa e alternativa lettura interpretativa dell'accordo.

Il terzo motivo è inammissibile per carenza di specificità.

Il fatto decisivo viene ricavato da un passaggio della sentenza di primo grado che, peraltro, si esprime in modo dubitativo e ipotetico ("nel caso che ci occupa sembrerebbe che il ricorrente goda proprio di una pensione di anzianità").

Il motivo non allega il come e il quando tale fatto fu oggetto di discussione tra le parti (sul punto v.

Cass, s.u., 8053/14, Cass.19987/17).

Non allega se e in quali atti del giudizio di primo grado, il fatto del percepimento di una pensione di anzianità fu discusso tra le parti, escludendo così che esso sia stato introdotto d'ufficio dal giudice di primo grado.

Il quarto motivo è inammissibile per mancanza di autosufficienza.

Si allega il giudicato interno poiché [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe appellato il punto della sentenza che lo aveva qualificato come titolare di pensione di anzianità.

Tuttavia, il motivo omette di indicare specificamente il contenuto dell'atto d'appello da cui emergerebbe l'omessa impugnazione, onde consentire a questa Corte di apprezzare direttamente il dedotto vizio (v.

Cass.7499/19).

Al rigetto del ricorso segue la condanna alle spese secondo soccombenza. p.q.m.

La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del controricorrente, liquidate, per il presente grado in €4000 per compensi, €200 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge; spese da distrarsi dal difensore antistatario ex art.93 c.p.c.; dà atto che, atteso il rigetto, sussiste il presupposto processuale di applicabilità dell'art.13, co.1 quater, d.P.R. n.115/02, con conseguente obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso.

Roma, deciso all'adunanza camerale del 9.6.22 [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] DEPOSIT

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 13285-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 326, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 154, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1457/2015 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 19/11/2015 R.G.N. 681/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] In riforma della sentenza di primo grado, la Corte d'appello di Salerno accoglieva la domanda di [OSCURATO:PERSONA], ex dipendente del [OSCURATO:SOCIETA], di condanna al pagamento di un trattamento pensionistico integrativo rispetto a quello erogato dall'Inps. Sulla base di un'interpretazione delle clausole della convenzione aziendale del 5.9.85, riteneva la Corte che il trattamento integrativo spettasse anche a chi non fosse più dipendente dell'istituto al raggiungimento del requisito anagrafico richiesto per l'erogazione. Aderendo poi alla consulenza tecnico-contabile disposta in appello, determinava l'ammontare della prestazione facendo applicazione degli artt.3 e 5 della convenzione 5.9.85. Contro la sentenza, [OSCURATO:SOCIETA] ricorre per cinque motivi. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. Le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] Con i primi due motivi di ricorso viene dedotta violazione degli artt.1362 e 1363 c.c., nonché violazione dell'art.132 n.4 c.p.c. La sentenza avrebbe male interpretato gli articoli della convenzione, dai quali risultava che le parti avevano voluto l'erogazione del trattamento integrativo soltanto a chi fosse ancora dipendente al tempo del collocamento in quiescenza. Sussisteva anche un vizio motivazionale per avere la Corte omesso di considerare le premesse dell'accordo e alcune sue disposizioni. Con il terzo motivo si deduce omessa considerazione di un fatto decisivo. La sentenza di primo grado aveva accertato che la pensione goduta da [OSCURATO:PERSONA] era pensione di anzianità e la convenzione escludeva il trattamento integrativo per le pensioni di anzianità. Sul punto nulla aveva detto la sentenza d'appello. Con il quarto motivo si deduce nullità della sentenza poiché la stessa avrebbe violato il giudicato interno, ovvero l'accertamento, compiuto dalla sentenza di primo grado e non impugnato in sede d'appello, del diritto di [OSCURATO:PERSONA] alla pensione di anzianità. Con il quinto motivo si deduce violazione dell'art.1362 c.c. La Corte, nella quantificazione dell'ammontare del trattamento, avrebbe operato una lettura coordinata degli artt.3 e 5 della convenzione, mentre doveva applicarsi il solo art.5, con conseguente esclusione di qualsiasi integrazione rispetto alla pensione Inps, siccome già in grado di garantire il trattamento minino previsto dalla convenzione. I primi due motivi e il quinto sono manifestamente infondati. Innanzitutto, non può aversi violazione dell'art.132 c.p.c. solo perché la motivazione della sentenza non abbia considerato alcuni articoli della convenzione. La violazione dell'art.132 c.p.c. ricorre solo quando la motivazione sia del tutto mancante, apparente, non quando sia soltanto insufficiente (Cass.8055/93, Cass.22598/18, Cass.7090/22). Nel caso di specie dalla sentenza d'appello si desume in modo compiuto il percorso logico-giuridico adottato a sostegno della decisione. In particolare, la Corte ha concluso che, al raggiungimento dell'età anagrafica richiesta per beneficiare del trattamento integrativo, non era richiesta la perdurante vigenza del rapporto di lavoro con il Monte dei Paschi. Ciò emergeva dalle seguenti clausole della convenzione: a) l'art.1, che fa riferimento agli ex dipendenti; b) l'art.3 che fa riferimento a periodi di servizio "prestati"; c) l'art.7, co.1 che fa riferimento al dipendente esonerato dal servizio, il quale ha diritto all'integrazione solo alla data del 60 0 anno di età; d) l'art.7, co.2 e 3 che, con riguardo al dipendente cessato dal servizio, per il calcolo della prestazione richiama il trattamento pensionistico che sarebbe stato erogato ove quegli fosse rimasto in servizio fino al 60° anno di età. Ora, rispetto a tali argomenti, i due motivi deducono una diversa e contrapposta lettura interpretativa, valorizzando le premesse dell'accordo e gli artt.6 e 7, co.4, 5 della convenzione. In tal modo essi risultano palesemente infondati, poiché non deducono specificamente in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti (Cass.9461/21, Cass.28319/17). Questa Corte, in cause analoghe alla presente vertenti sull'interpretazione della convenziona aziendale 5.9.85, ha affermato (Cass.17168/20, Cass.35995/21) che, non è necessario che l'interpretazione adottata dal giudice sia l'unica possibile o la migliore possibile, sicché la parte non può dolersi in sede di legittimità del fatto che il giudice abbia preferito una certa interpretazione piuttosto che un'altra (v. anche Cass.31122/17, Cass.19044/10). Le stesse sentenze hanno poi affermato come corretta l'interpretazione del giudice di merito laddove ha affermato che il requisito anagrafico previsto per il diritto all'integrazione dell'art.6 del regolamento possa essere conseguito anche alle dipendenze di un altro datore di lavoro, quando - e su questo secondo profilo non è fatta alcuna questione in ricorso - i 15 anni di anzianità utile ai sensi dell'art.3 dell'accordo siano stati maturati nel rapporto di lavoro alle dipendenze del Monte dei Pachi. Analoga conclusione di infondatezza vale per il quinto motivo. Esso richiama l'art.1362 c.c., ma deduce soltanto che non sarebbe possibile una interpretazione sistematicamente coordinata degli artt.3 e 5 della convenzione, dovendosi applicare il solo art.5. Non viene invece allegato in modo specifico perché una interpretazione sistematicamente coordinata delle due clausole sarebbe contrastante con l'art.1362 c.c. Il motivo si risolve così nella mera allegazione di una diversa e alternativa lettura interpretativa dell'accordo. Il terzo motivo è inammissibile per carenza di specificità. Il fatto decisivo viene ricavato da un passaggio della sentenza di primo grado che, peraltro, si esprime in modo dubitativo e ipotetico ("nel caso che ci occupa sembrerebbe che il ricorrente goda proprio di una pensione di anzianità"). Il motivo non allega il come e il quando tale fatto fu oggetto di discussione tra le parti (sul punto v. Cass, s.u., 8053/14, Cass.19987/17). Non allega se e in quali atti del giudizio di primo grado, il fatto del percepimento di una pensione di anzianità fu discusso tra le parti, escludendo così che esso sia stato introdotto d'ufficio dal giudice di primo grado. Il quarto motivo è inammissibile per mancanza di autosufficienza. Si allega il giudicato interno poiché [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe appellato il punto della sentenza che lo aveva qualificato come titolare di pensione di anzianità. Tuttavia, il motivo omette di indicare specificamente il contenuto dell'atto d'appello da cui emergerebbe l'omessa impugnazione, onde consentire a questa Corte di apprezzare direttamente il dedotto vizio (v. Cass.7499/19). Al rigetto del ricorso segue la condanna alle spese secondo soccombenza. p.q.m. La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del controricorrente, liquidate, per il presente grado in €4000 per compensi, €200 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge; spese da distrarsi dal difensore antistatario ex art.93 c.p.c.; dà atto che, atteso il rigetto, sussiste il presupposto processuale di applicabilità dell'art.13, co.1 quater, d.P.R. n.115/02, con conseguente obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso. Roma, deciso all'adunanza camerale del 9.6.22 [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] DEPOSIT
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