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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 07340/2026

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; »v 26822/25- [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che il ricorso è proposto, sottoscrivendolo, personalmente dall'imputato, privo di legittimazione; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Ritenuto che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 23.01

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; »v 26822/25- [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che il ricorso è proposto, sottoscrivendolo, personalmente dall'imputato, privo di legittimazione; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ritenuto che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 23.01
Sentenza Cassazione n. 07340/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris