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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 12903/2023

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generale dell’anno 2021,proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1985, rappresentato e difes o , giusta procura in atti, dall’avv.[OSCURATO:PERSONA], presso lo studio del quale in Grosseto, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 73, elettivamente si domicilia -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] della Provincia di Belluno -intimata- per la cassazione dell’ordinanza del giudice di pace di Bellunon. 40/21, depositata in data 8 giugno 2021 ; udita la relazione sulla causa svolta nell’adunanza camerale del 1 marzo 2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Perrino.

Rilevato che: -è impugnata l’ordinanza con la quale il giudice di pace di Belluno ha rigettato il ricorso contro il Oggetto: Espulsione - Impugnazione.RG n. 28422/21 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] estensore decreto di espulsione emesso nei confronti del cittadino bangladese [OSCURATO:PERSONA], affermandone la pericolosità sociale in base alla complessiva condotta tenuta sin dal suo arrivo in Italia, culminata in una condanna per tentato omicidio e segnata da altra condanna per resistenza a pubblico ufficiale, ritenuta permanente anche dal tribunale di sorveglianza, che si era pronunciato circa un anno prima dell’espulsione, a nulla rilevando il breve percorso di reinserimento, per la durata di tre mesi, in regine di detenzione domiciliare, per accedere al programma “Esodo”; - il ricorso è articolato in un unico motivo , cui la prefettura non replica.

Considerato che: - - col ricorso il ricorrente lamenta al contempo la violazione dell’art. 13 del d.lgs. n. 287/98, nonché l’omesso esame di fatti decisivi sopravvenuti alla valutazione del tribunale di sorveglianza valorizzata dall’ordinanza impugnata, dati dal riconoscimento di benefici penitenziari consistenti nella liberazione anticipata di 335 giorni e nell’esito positivo del percorso di reinserimento socio-lavorativo svolto con l’adesione al programma Esodus; - di là dal profilo d’inammissibilità dato dalla commistione di diverse censure, non partitamente trattate, il motivo è comunque inammissibile, perché non congruente col contenuto della decisione, e volto a sovrapporre alla lettura del giudice di pace la diversa lettura proposta; - contrariamente a quanto si assume in ricorso, difatti, il giudice di pace non ha posto a fondamento soltanto la valutazione del tribunale di sorveglianza, ma ha valutato l’intero dispiegarsi della condotta del cittadino straniero sin dal suo ingresso in Italia, costantemente contrassegnata da insofferenza alle regole e violenza, posto che, si sottolinea in ordinanza, egli ha riportato dapprima una condanna per inosservanza di ordine del RG n. 28422/21 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] estensore questore, poi la citata condanna per tentato omicidio, e poi un’ulteriore condanna per resistenza a pubblico ufficiale; - in questo contesto il giudice di pace, diversamente da quanto si assume in ricorso, non ha affatto ascritto rilievo alla denuncia per rissa nel carcere, in quanto ha fatto leva sulla pendenza, all’epoca della decisione, delle indagini preliminari, e ha espressamente valutato la rilevanza della concessione del beneficio penitenziario e dell’esito del percorso socio-lavorativo, del quale ha circoscritto la rilevanza, perché di durata assai contenuta e con un risultato che ha ritenuto ininfluente; - l ’unico fatto non espressamente considerato sta nella disponibilità rappresentata dal ricorrente di un potenziale datore di lavoro ad assumerlo; ma si tratta di fatto non decisivo, proprio perché potenziale, e comunque inidoneo, anche per la prospettazione in chiave ipotetica, a scardinare le valutazioni compiute; - il ricorso è inammissibile , senza pronuncia sulle spese, in mancanza di attività difensiva.Né ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, essendo il ricorso esente.

Per questi motivi la Cortedichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il1° marzo 2023

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
generale dell’anno 2021,proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1985, rappresentato e difes o , giusta procura in atti, dall’avv.[OSCURATO:PERSONA], presso lo studio del quale in Grosseto, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 73, elettivamente si domicilia -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] della Provincia di Belluno -intimata- per la cassazione dell’ordinanza del giudice di pace di Bellunon. 40/21, depositata in data 8 giugno 2021 ; udita la relazione sulla causa svolta nell’adunanza camerale del 1 marzo 2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Perrino. Rilevato che: -è impugnata l’ordinanza con la quale il giudice di pace di Belluno ha rigettato il ricorso contro il Oggetto: Espulsione - Impugnazione.RG n. 28422/21 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] estensore decreto di espulsione emesso nei confronti del cittadino bangladese [OSCURATO:PERSONA], affermandone la pericolosità sociale in base alla complessiva condotta tenuta sin dal suo arrivo in Italia, culminata in una condanna per tentato omicidio e segnata da altra condanna per resistenza a pubblico ufficiale, ritenuta permanente anche dal tribunale di sorveglianza, che si era pronunciato circa un anno prima dell’espulsione, a nulla rilevando il breve percorso di reinserimento, per la durata di tre mesi, in regine di detenzione domiciliare, per accedere al programma “Esodo”; - il ricorso è articolato in un unico motivo , cui la prefettura non replica. Considerato che: - - col ricorso il ricorrente lamenta al contempo la violazione dell’art. 13 del d.lgs. n. 287/98, nonché l’omesso esame di fatti decisivi sopravvenuti alla valutazione del tribunale di sorveglianza valorizzata dall’ordinanza impugnata, dati dal riconoscimento di benefici penitenziari consistenti nella liberazione anticipata di 335 giorni e nell’esito positivo del percorso di reinserimento socio-lavorativo svolto con l’adesione al programma Esodus; - di là dal profilo d’inammissibilità dato dalla commistione di diverse censure, non partitamente trattate, il motivo è comunque inammissibile, perché non congruente col contenuto della decisione, e volto a sovrapporre alla lettura del giudice di pace la diversa lettura proposta; - contrariamente a quanto si assume in ricorso, difatti, il giudice di pace non ha posto a fondamento soltanto la valutazione del tribunale di sorveglianza, ma ha valutato l’intero dispiegarsi della condotta del cittadino straniero sin dal suo ingresso in Italia, costantemente contrassegnata da insofferenza alle regole e violenza, posto che, si sottolinea in ordinanza, egli ha riportato dapprima una condanna per inosservanza di ordine del RG n. 28422/21 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] estensore questore, poi la citata condanna per tentato omicidio, e poi un’ulteriore condanna per resistenza a pubblico ufficiale; - in questo contesto il giudice di pace, diversamente da quanto si assume in ricorso, non ha affatto ascritto rilievo alla denuncia per rissa nel carcere, in quanto ha fatto leva sulla pendenza, all’epoca della decisione, delle indagini preliminari, e ha espressamente valutato la rilevanza della concessione del beneficio penitenziario e dell’esito del percorso socio-lavorativo, del quale ha circoscritto la rilevanza, perché di durata assai contenuta e con un risultato che ha ritenuto ininfluente; - l ’unico fatto non espressamente considerato sta nella disponibilità rappresentata dal ricorrente di un potenziale datore di lavoro ad assumerlo; ma si tratta di fatto non decisivo, proprio perché potenziale, e comunque inidoneo, anche per la prospettazione in chiave ipotetica, a scardinare le valutazioni compiute; - il ricorso è inammissibile , senza pronuncia sulle spese, in mancanza di attività difensiva.Né ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, essendo il ricorso esente. Per questi motivi la Cortedichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, il1° marzo 2023
Decreto Cassazione n. 12903/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris