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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 26256/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/03/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; lette le conclusioni del difensore, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 7 marzo 2022, la Corte di appello di Napoli, rideterminata la durata delle pene accessorie fallimentari, ha nel resto confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Noia il 7 maggio 2019, con la quale [OSCURATO:PERSONA], quale amministratrice, era stata condannata per bancarotta fraudolenta patrimoniale, in relazione alla distrazione di alcuni autocarri dalla massa attiva del fallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., dichiarato il 18 aprile 2012.

2. Ha proposto ricorso l'imputata, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione per avere la sentenza impugnata illogicamente ritenuto la Tiene dotata di effettivi poteri di amministratore, in contrasto con quanto risulterebbe dalle prove assunte ed in particolare dalla testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], dimostrativa di uno stato di soggezione della donna al volere dei parenti, dopo il decesso del padre, originario amministratore.

La Corte di appello non avrebbe fornito risposta ai rilievi enunciati nell'atto di appello e non avrebbe tenuto presente gli insegnamenti della Corte di cassazione che richiedono, nel caso di bancarotta patrimoniale, la prova della consapevolezza, in capo all'amministratore di diritto, dei "disegni criminosi" dell'amministratore di fatto.

In particolare, la motivazione sarebbe carente laddove ha affermato la generica consapevolezza da parte della ricorrente di porre in essere condotte illecite in danno dei creditori della fallita, essendo invece emersa la sua estraneità alla vita aziendale.

3. Il ricorso è stato trattato, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, legge n. 176 del 2020 e successive modifiche.

Il Procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] si è riportato al ricorso, chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

4. Il ricorso è inammissibile.

Il ricorrente reitera la doglianza cui ha già risposto in modo logicamente attendibile la Corte di appello.

Nel far ciò riproduce un brano della testimonianza del teste Franzese, su cui già aveva fondato il primo motivo di appello: nella presente sede di legittimità, tale modo di procedere rende palese quantomeno il difetto della necessaria autosufficienza del ricorso.Tuttavia esula «dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali» (Sez.

U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibè); principio ribadito sottolineando come «l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione abbia un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento o la loro rispondenza alle acquisizione processuali, se non, in quest'ultimo caso, nelle ipotesi di errore del giudice nella lettura degli atti interni del giudizio denunciabile, sempre nel rispetto della catena devolutiva, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), ultima parte, cod. proc. pen.» (Sez.

U, n. 14722 del 30/01/2020, Polito).

Ciò premesso, la motivazione resa dalla Corte di appello è perfettamente logica laddove evidenzia che la stessa ricorrente ha dichiarato di aver consapevolmente deciso di vendere alcuni beni aziendali a condizioni svantaggiose, sintomo dell'effettivo svolgimento da parte sua dell'incarico di amministratore.

Dopo tale decisione, la ricorrente non si è curata di incassare nemmeno il prezzo svantaggioso pattuito, così evidentemente incorrendo nella contestata bancarotta per distrazione.

Le doglianze che vengono genericamente reiterate, in ordine alla mancanza di un reale potere gestorio in capo a lei, nemmeno si confrontano con le argomentazioni appena riassunte e dunque palesano, anche sotto questo profilo, la loro inammissibilità per genericità estrinseca (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, dep. 2017).

5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fav

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/03/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; lette le conclusioni del difensore, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 7 marzo 2022, la Corte di appello di Napoli, rideterminata la durata delle pene accessorie fallimentari, ha nel resto confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Noia il 7 maggio 2019, con la quale [OSCURATO:PERSONA], quale amministratrice, era stata condannata per bancarotta fraudolenta patrimoniale, in relazione alla distrazione di alcuni autocarri dalla massa attiva del fallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., dichiarato il 18 aprile 2012. 2. Ha proposto ricorso l'imputata, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione per avere la sentenza impugnata illogicamente ritenuto la Tiene dotata di effettivi poteri di amministratore, in contrasto con quanto risulterebbe dalle prove assunte ed in particolare dalla testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], dimostrativa di uno stato di soggezione della donna al volere dei parenti, dopo il decesso del padre, originario amministratore. La Corte di appello non avrebbe fornito risposta ai rilievi enunciati nell'atto di appello e non avrebbe tenuto presente gli insegnamenti della Corte di cassazione che richiedono, nel caso di bancarotta patrimoniale, la prova della consapevolezza, in capo all'amministratore di diritto, dei "disegni criminosi" dell'amministratore di fatto. In particolare, la motivazione sarebbe carente laddove ha affermato la generica consapevolezza da parte della ricorrente di porre in essere condotte illecite in danno dei creditori della fallita, essendo invece emersa la sua estraneità alla vita aziendale. 3. Il ricorso è stato trattato, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, legge n. 176 del 2020 e successive modifiche. Il Procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] si è riportato al ricorso, chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. 4. Il ricorso è inammissibile. Il ricorrente reitera la doglianza cui ha già risposto in modo logicamente attendibile la Corte di appello. Nel far ciò riproduce un brano della testimonianza del teste Franzese, su cui già aveva fondato il primo motivo di appello: nella presente sede di legittimità, tale modo di procedere rende palese quantomeno il difetto della necessaria autosufficienza del ricorso.Tuttavia esula «dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali» (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibè); principio ribadito sottolineando come «l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione abbia un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento o la loro rispondenza alle acquisizione processuali, se non, in quest'ultimo caso, nelle ipotesi di errore del giudice nella lettura degli atti interni del giudizio denunciabile, sempre nel rispetto della catena devolutiva, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), ultima parte, cod. proc. pen.» (Sez. U, n. 14722 del 30/01/2020, Polito). Ciò premesso, la motivazione resa dalla Corte di appello è perfettamente logica laddove evidenzia che la stessa ricorrente ha dichiarato di aver consapevolmente deciso di vendere alcuni beni aziendali a condizioni svantaggiose, sintomo dell'effettivo svolgimento da parte sua dell'incarico di amministratore. Dopo tale decisione, la ricorrente non si è curata di incassare nemmeno il prezzo svantaggioso pattuito, così evidentemente incorrendo nella contestata bancarotta per distrazione. Le doglianze che vengono genericamente reiterate, in ordine alla mancanza di un reale potere gestorio in capo a lei, nemmeno si confrontano con le argomentazioni appena riassunte e dunque palesano, anche sotto questo profilo, la loro inammissibilità per genericità estrinseca (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, dep. 2017). 5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fav
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