CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 settembre 2026
Cassazione n. 25518/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
(p.e.c: [OSCURATO:EMAIL]), elettivamente domiciliato in Roma, Via delGesù 62, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c.: [OSCURATO:EMAIL]);Numero registro generale 14651/2025Numero sezionale 5685/2026Numero di raccolta generale 25518/2026Data pubblicazione 18/09/2026– ricorrente –ControAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap-presentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:EMAIL]), con domicilio eletto in Roma, viaDei Portoghesi, n. 12;– controricorrente –avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] di Messina n. 9677/2024, depositata insegreteria in data 24.12.2024 e non notificata.Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 10 settembre 2026dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] di Messina veniva parzialmente accoltol’appello dell’Agenzia delle entrate a seguito dell’ordinanza della Cortedi cassazione n.31718/22 con cui veniva annullata la sentenza dellaCommissione tributaria regionale della Sicilia, sez. staccata di Messinan. 712/2/2021.2. Con tale decisione il giudice aveva rigettato l'appello dell’Agenziaproposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in persona dellegale rappresentante pro tempore, avverso la sentenza n.141/08/2013 della [OSCURATO:PERSONA] di Messina, laquale a sua volta aveva accolto il ricorso proposto dalla contribuenteavverso avviso di accertamento con il quale l'Ufficio, previo p.v.c. dellaG.d.f., aveva recuperato a tassazione, ai fini Ires, Irap e Iva, per ilNumero registro generale 14651/2025Numero sezionale 5685/2026Numero di raccolta generale 25518/2026Data pubblicazione 18/09/20262008, maggiori ricavi non dichiarati e costi afferenti ad operazioni rite-nute oggettivamente inesistenti.3. Il giudice del rinvio identificava il mandato rescissorio, concernentela valutazione degli elementi presuntivi indicati dall’Ufficio finanziario,dal momento che con la sentenza annullata il giudice di secondo gradonon aveva adeguatamente assolto a tale compito. Dava inoltre attoche, nel corso del giudizio, interveniva l’assoluzione penale irrevocabiledel legale rappresentante pro tempore della società contribuente e ildifensore della società invocava l’esito favorevole del giudicato penalein questo giudizio e, in particolare, l’applicazione del novellato art. 21bis d.lgs. n. 74/2000.4. Alla luce delle difese e della documentazione in atti, il giudice rite-neva innanzitutto fondata la ripresa a tassazione per omessa contabi-lizzazione di ricavi, imputabili al 2008 anche se le fatture per i lavoricorrispondenti erano state pagate nel 2009, oltre che la ripresa di37.094,81 euro, importo che andava inserito nelle rimanenze finali deilavori e doveva essere dichiarato nel 2008, come pure la ripresa pereuro 5.092 in corrispondenza di sal accettati. Al contrario, annullava laripresa per il computo metrico estimativo fornito dal Consorzio ValleCrati per "avanzamento lavori al 31/12/2008” pari ad euro 510.467,48.Quanto alle riprese per operazioni oggettivamente inesistenti, il giudiceinnanzitutto escludeva l’effetto di giudicato discendente dall’assolu-zione irrevocabile in sede di abbreviato, ritenendo non applicabile l’art.21 bis, in quanto la sentenza emessa a seguito di giudizio abbreviatonon produceva alcun vincolo nel procedimento e nel processo tributa-rio, che era stato limitato dall’art. 20 l. n. 111/2023 ai “fatti materialiaccertati in sede dibattimentale”. Esaminato il quadro istruttorio, rite-Numero registro generale 14651/2025Numero sezionale 5685/2026Numero di raccolta generale 25518/2026Data pubblicazione 18/09/2026neva che la società avesse in parte dimostrato l’esistenza dei costi so-stenuti a questo titolo, allineandosi in parte a quanto stabilito dal giu-dice penale, e annullava le riprese a tassazione ai fini IRES, IRAP edIVA relative ai rapporti con CALMOV e GUGLIOTTA Santina, mentreconfermava quelle con la [OSCURATO:PERSONA] s. r.l..5. Avverso la sentenza d’appello la contribuente ha proposto ricorsoper Cassazione, affidato a due motivi, cui replica l’Agenzia delle entratecon controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Preliminarmente va dato atto dell’eccezione sollevata dalla controri-corrente di inammissibilità del ricorso, in quanto il denominatore co-mune di tutti i motivi di censura sollevati dalla società sarebbe unarichiesta di revisione nel merito della controversia, celata dietro pre-sunte violazioni di legge, profilo scrutinabile solo unitamente alle sin-gole censure.2. Col primo motivo si lamenta, in relazione all’art. 360, comma 1, n.4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione degli artt. 36e 61, d.lgs. 546/92, e 132, n. 4, cod. proc. civ., nonché dell’art. 115cod. proc. civ. poiché, nel confermare la ripresa a tassazione dellasomma di euro 763.500,00 - quale imponibile delle asserite FOIemesse dalla “[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.” - il giudice di rinvio avrebbeargomentato la pronuncia con motivazione a perplessa ed obiettiva-mente incomprensibile, così da rendere la motivazione meramente ap-parente. In particolare, la sentenza afferma che nella documentazioneextracontabile della società contribuente, poi, non era stato rinvenutoalcun documento relativo alle attività svolte dalla [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:SOCIETA]., contrariamente a quanto riscontrato per i lavori effettuatiNumero registro generale 14651/2025Numero sezionale 5685/2026Numero di raccolta generale 25518/2026Data pubblicazione 18/09/2026da altre imprese. L’affermazione sarebbe del tutto inconciliabile con lapremessa dalla quale il giudice ha mosso il suo convincimento poichéla valorizzazione della documentazione extracontabile contrasterebbecon l’affermazione successiva del mancato rinvenimento, presso la so-cietà contribuente, di una documentazione extracontabile afferente alleInoltre, il giudice evidenzia, come elemento rilevatore delle presuntebeneficiario una delle quattro imprese con la firma per la girata del lorotitolare ovvero lo strumento perfetto per la retrocessione di eventualicompensi relativi a FOI, e ciò nonostante poco prima avesse affermatoche gli assegni rinvenuti presso la sede della società contribuente nonerano riferibili al pagamento delle fatture emesse dalle 4 imprese, percui non vi è in alcun caso la prova che il compenso per le FOI sia statoretrocesso alla società contribuente.3. Col secondo motivo si censura la sentenza, ai fini dell’art. 360,comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per violazione e falsa applicazione degliartt. 2697, 2727, 2729 cod. civ. e dell’art. 116 cod. proc. civ. nonchédell’art. 109 TUIR, con riferimento al travisamento della prova eall’omesso esame di documenti, in particolare l’allegato 4 p.v.c. G. dibiente. La circostanza avrebbe comportato, implicitamente, la valoriz-zazione, da parte del giudice del rinvio, di elementi indiziari, in realtà,privi di consistenza e, per converso, a trascurare elementi introdottidalla società contribuente adottando un procedimento logico-valutativoincoerente con i criteri di ripartizione dell’onere probatorio regolatodall’art. 2697 cod. civ. e con le regole che governano le prove presun-tive di cui agli artt. 2727 e 2729 cod. civ..Numero registro generale 14651/2025Numero sezionale 5685/2026Numero di raccolta generale 25518/2026Data pubblicazione 18/09/20264. I due motivi vanno esaminati congiuntamente in quanto intrecciatitra loro. [OSCURATO:PERSONA], in primo luogo, osserva che non è stata censuratacol ricorso per cassazione, ed è pertanto maturato il giudicato internoa riguardo, la statuizione della CGT2 che ha escluso l’effetto di giudi-cato discendente dall’assoluzione irrevocabile in sede di abbreviato, ri-tenendo non applicabile l’art. 21 bis, in quanto la sentenza emessa aseguito di giudizio abbreviato non produce alcun vincolo nel processotributario, senza che possa trovare applicazione la sentenza della Cortecost. n.50/2026 - la quale tra l’altro stabilisce che l'articolo 21-bis deld.lgs. 74/2000 è astrattamente applicabile anche alle sentenze di as-soluzione pronunciate ai sensi dell’art.530, comma 2, c.p.p. - poiché ègià stata decisa la questione da parte del giudice del merito e non èstata devolta al giudice di legittimità l’impugnazione sulla soluzioneadottata.5. I due motivi sono entrambi inammissibili.Va innanzitutto rammentato il corretto procedimento logico che il giu-dice di merito deve seguire nella valutazione degli indizi ai fini delladisamina della fondatezza delle riprese: la gravità, precisione e con-cordanza richiesti dalla legge vanno desunti dal loro esame comples-sivo, in un giudizio non atomistico di essi (ben potendo ciascuno di essiessere insufficiente da solo), sebbene preceduto dalla considerazionedi ognuno per individuare quelli significativi, perché è necessaria la lorocollocazione in un contesto articolato, nel quale un indizio rafforza edad un tempo trae vigore dall'altro in vicendevole completamento (Cass.n. 12002 del 2017; Cass. n. 5374 del 2017). Ciò che rileva è che dallavalutazione complessiva emerga la sufficienza degli indizi a supportarela presunzione semplice di fondatezza della pretesa, fermo restando ildiritto del contribuente a fornire la prova contraria.Numero registro generale 14651/2025Numero sezionale 5685/2026Numero di raccolta generale 25518/2026Data pubblicazione 18/09/2026Infine, quanto alla valutazione della prova contraria, il Collegio osservacome, per consolidata interpretazione giurisprudenziale (Cass. Sez. U,Sentenza n. 8053 del 07/04/2014), l’omesso esame di elementi istrut-tori non integra di per sé il vizio di omesso esame di un fatto decisivo,se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in consi-derazione, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risul-tanze probatorie offerte dalle parti e, come sopra visto, nella fattispecieil fatto storico è indubbiamente stato considerato.6. Orbene, il primo mezzo di impugnazione si concentra su elementiparziali frammentando la motivazione della sentenza, ma non si con-fronta realmente con la complessiva argomentazione espressa dal giu-dice sulla questione, ossia: “Tre punti non sono sostanzialmente in di-scussione fra le parti. Il primo è relativo al fatto che le opere pubblichenel loro complesso sono state realizzate, visto che sono state positiva-mente valutate dalle varie stazioni appaltanti e non ricorre un caso diinterposizione fittizia delle 4 imprese rispetto a lavori effettuati da altrisoggetti, piuttosto si deve supporre che i lavori siano stati eseguiti (intutto o in parte) dalla stessa società contribuente. Di qui la necessitàdi prescindere nel caso di specie dall’accertamento dell’eventualebuona fede della società contribuente sul soggetto che abbia effettiva-mente svolto i lavori, dal momento che l’assunto è quello che le FOIsiano servite solo per simulare costi per servizi (in tutto o in parte) maieffettivamente svolti dai prestatori. Il secondo è che la società contri-buente ha documentato la regolarità contabile-finanziaria delle fattureannotate (sulla quale v. la puntuale motivazione della sentenza diprimo grado da intendersi qui integralmente trascritta), per cui occorresoffermarsi sulla documentazione extra contabile relativa all’esecu-zione dei lavori da parte delle 4 imprese, come richiesto dal mandatoNumero registro generale 14651/2025Numero sezionale 5685/2026Numero di raccolta generale 25518/2026Data pubblicazione 18/09/2026rescissorio. Il terzo è che gli assegni rivenuti presso la sede della so-cietà contribuente non erano relativi al pagamento delle fatture emessedalle 4 imprese, per cui non vi è in alcun caso la prova che il compensoper le FOI contestate sia stato effettivamente retrocesso alla societàcontribuente. Resta, comunque, l’elemento molto allarmante che la so-cietà contribuente avesse assegni aventi come beneficiario una delle 4imprese con la firma per la girata del loro titolare ovvero lo strumentoperfetto per la retrocessione di eventuali compensi relativi a FOI. (…)”.“L’Ufficio finanziario aveva elementi di prova sufficienti per presumereche si trattasse di FOI in ragione dei documenti extra contabili rivenutinella sede societaria e della carente documentazione contabile e fiscaleriscontrata presso le 4 imprese. Per quanto riguarda la [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:SOCIETA]. l’indagine svolta dai finanzieri di Fornovo di Taro, nellacui area di competenza aveva sede la predetta società, evidenziava iseguenti elementi di sospetto (fg. 30 del p.v.c. redatto dalla [OSCURATO:PERSONA] di Messina): - l’impresa aveva avuto rapporti esclusiva-mente con la società contribuente; - il legale rappresentante (CiampàGiuseppe) riferiva di aver noleggiato mezzi in suo possesso (a freddo)e di aver messo a disposizione anche del proprio personale; - l’aziendaaveva una decina di camion ed aveva noleggiato anche altri automezzi,ma le 86 fatture corrispondenti ai relativi contratti si erano rivelatetutte oggettivamente inesistenti;- il legale rappresentante aveva giu-stificato la presenza di assegni con la propria firma di girata presso lasede della società contribuente, perché le aveva chiesto la cortesia discambiarli in contanti per suo conto. A sua volta la Guardia di [OSCURATO:PERSONA] aveva acquisito tutta la documentazione pertinente, che di-mostrava come la società contribuente non avesse mai assunto perso-nale della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., contrariamente a quanto as-Numero registro generale 14651/2025Numero sezionale 5685/2026Numero di raccolta generale 25518/2026Data pubblicazione 18/09/2026serito dal legale rappresentante di quest’ultima società. Nella docu-mentazione extracontabile della società contribuente, poi, non erastato rinvenuto alcun documento relativo alle attività svolte dalla TRA-[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., contrariamente a quanto riscontrato per ilavori effettuati da altre imprese. Per contrastare queste precise risul-tanze la società contribuente ha prodotto: - copia dei resoconti relativiai noli della [OSCURATO:PERSONA] effettuati sulla base dei Sal emessi dallasocietà Enia nel corso del 2007 e del 2008, con annessa documenta-zione fotografica (doc. da 11 a 24); - copia di fatture [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per l’esecuzione di lavori (doc. da 25 a 31);- copia elenco dei mezzi a disposizione della società (doc. 35, 36, 37,38, 39). Come affermato dalla Suprema Corte di Cassazione, la docu-mentazione contabile non è sufficiente a dimostrare l’effettività dellaprestazione e la circostanza che la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avessein effetti alcuni camion di proprietà non è, da sola, sufficiente a ritenereche si trattasse di costi effettivi, anche perché i lavori erano stati effet-tuati con mezzi diversi dai camion e mediante personale che certa-mente non erano nella disponibilità dell’impresa fornitrice. A frontedell’inesistenza oggettiva di queste prestazioni, la società contribuentenon è stata, pertanto, in grado di dare una valida spiegazione alterna-tiva.”.Dalla lettura complessiva e non parziale della argomentazione seguitadalla CGT2 emerge all’evidenza che non si tratta di motivazione appa-rente e che certamente rispetta il minimo costituzionale (cfr. per tutteCass. Sez. U. n.8053 del 2014), sorretta com’è da precisi riferimenti alquadro istruttorio, collegati da argomentazioni logiche e convincenti,tutt’altro che contraddittori, che sulla base di un vasto numero di ele-menti di prova portano il giudice motivatamente ad escludere l’esi-stenza oggettiva delle operazioni riferite alla TRASPORTI RINASCITANumero registro generale 14651/2025Numero sezionale 5685/2026Numero di raccolta generale 25518/2026Data pubblicazione 18/09/2026s.r.l.. Il fatto è stato valutato ed è precluso al giudice di legittimitàrivalutare la prova.7. Anche la seconda censura è inammissibile.Le Sezioni Unite (cfr. sentenza n.5792 del 2024, poi sempre confer-mata), hanno chiarito che il travisamento del contenuto oggettivo dellaprova ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé enon di verifica logica della riconducibilità dell'informazione probatoriaal fatto probatorio.Esso trova il suo istituzionale rimedio, in primo luogo, nell'impugna-zione per revocazione per errore di fatto, laddove ricorrano i presup-posti richiesti dall'art. 395, n. 4, cod. proc. civ. e, se tale deve inten-dersi il contenuto della doglianza in esame, il motivo è inammissibilepoiché la censura doveva essere proposta attraverso il rimedio dellarevocazione avanti al giudice che ha emesso la sentenza impugnata.Se, invece, come pare al Collegio sulla base sulla base della letturadella pronuncia di appello, il fatto probatorio ha costituito un puntocontroverso sul quale la sentenza si è pronunciata e, cioè, se il travi-samento riflette la lettura del fatto probatorio prospettata da una delleparti, allora il vizio va fatto valere ai sensi dell'art. 360, n. 4, o n. 5,cod. proc. civ., a seconda che si tratti di fatto processuale o sostanziale(cfr. Sez. U. n.5792 del 2024 cit.). Quest’ultima qualificazione è sug-gerita anche dalla terminologia adoperata nel corpo del ricorso, in par-ticolare a pag.46 ove si legge: «va denunziato il vizio del travisamentodella prova in cui è incorso il giudicante».Ma se è così, certamente il preteso travisamento della prova e omessoesame di documenti, in particolare l’allegato 4 p.v.c. G. di F. Fornovo,contratti di nolo a freddo, libri matricola [OSCURATO:PERSONA] nonNumero registro generale 14651/2025Numero sezionale 5685/2026Numero di raccolta generale 25518/2026Data pubblicazione 18/09/2026egualmente l’inammissibilità del mezzo di impugnazione che non l’haintrodotta quale vizio di motivazione.8. Il ricorso dev’essere in ultima analisi rigettato e le spese di lite se-guono la soccombenza, liquidate come da dispositivo. P.Q.MLa Corte:rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese dilite, liquidate in euro 10.700 per compensi, oltre spese prenotate adebito.Si dà atto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma dellostesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 settembre 2026La PresidenteGiulia Iofrida