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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 febbraio 2024

Cassazione n. 12957/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/11/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di L'Aquila del 9 novembre 2023 che, in parziale riforma della pronunzia di primo grado emessa dal Tribunale di Pescara, ha escluso la circostanza aggravante di cui all'art. 595 comma terzo cod. pen., rideterminando la pena e ha confermato nel resto la condanna per il reato di cui alli art. 595 cod. pen.

Letta la memoria difensiva prevenuta in data 26 febbraio 2024 nell'interesse della parte civile, a firma del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA].

Considerato che il primo motivo - con il quale il ricorrente lamenta la competenza del Giudice di Pace -è manifestamente infondato perché in contrasto con la giurisprudenza di questa Corte a sezioni unite secondo cui l'incompetenza a conoscere dei reati appartenenti alla cognizione del giudice di pace deve essere dichiarata dal giudice togato in ogni stato e grado del processo ex art. 48 d.

Igs. 28 agosto 2000, n. 274, in deroga al regime ordinario di cui agli artt. 23, comma 2, e 24, comma 2, cod. proc. pen., ferma restando, in caso di riqualificazione del fatto in un reato di competenza del giudice di pace, la competenza del giudice togato in applicazione del criterio della "perpetuati° iurisdictionis" purché il reato gli sia stato correttamente attribuito "ah origine" e la riqualificazione sia dovuta ad acquisizioni probatorie sopravvenute nel corso del processo. (SU. n. 28908 del 27/09/2018.

Dep.2019, Balais, Rv. 275869); nel caso di specie la qualificazione della fattispecie era corretta e la esclusione ha riguardato unicamente la circostanza aggravante.

Rilevato che il secondo e ultimo motivo - con il quale il ricorrente contesta la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. - è manifestamente infondato non confrontandosi con la motivazione della sentenza impugnata immune da vizi logici e con il chiaro tenore della imputazione, avendo il giudice dell'appello proceduto ad eliminare una circostanza aggravante (p.7).

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; Considerato che in relazione alla richiesta di parte civile di liquidazione delle spese del presente giudizio, va in primo luogo evidenziato che le conclusioni contengono una generica richiesta di condanna alle spese, a fronte di un ricorso che non presenta specifiche censure quanto alla penale responsabilità del ricorrente.

Va ulteriormente sottolineato che le Sezioni unite di questa Corte (SU. n. 877 del 14/07/2022, (2023), Sacchettino, Rv. 283886) hanno affermato che, nell'ipotesi in cui il giudizio in cassazione si celebri nelle forme del rito camerale c.d.

"non partecipato" e il ricorso dell'imputato sia dichiarato, per qualsiasi causa, inammissibile, va disposto il pagamento delle spese processuali in favore della parte civile solo nella ipotesi in cui la stessa "[A, abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la pretesa dell'imputato per la tutela dei propri interessi (..) anche solo attraverso memorie scritte (..) fornendo un utile contributo alla decisione[..]".

Nel caso di specie la memoria pervenuta nell'interesse della parte civile non ha offerto un contributo utile alla decisione con la conseguenza che nulla va corrisposto in punto di liquidazione di spese di giudizio.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/11/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di L'Aquila del 9 novembre 2023 che, in parziale riforma della pronunzia di primo grado emessa dal Tribunale di Pescara, ha escluso la circostanza aggravante di cui all'art. 595 comma terzo cod. pen., rideterminando la pena e ha confermato nel resto la condanna per il reato di cui alli art. 595 cod. pen. Letta la memoria difensiva prevenuta in data 26 febbraio 2024 nell'interesse della parte civile, a firma del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA]. Considerato che il primo motivo - con il quale il ricorrente lamenta la competenza del Giudice di Pace -è manifestamente infondato perché in contrasto con la giurisprudenza di questa Corte a sezioni unite secondo cui l'incompetenza a conoscere dei reati appartenenti alla cognizione del giudice di pace deve essere dichiarata dal giudice togato in ogni stato e grado del processo ex art. 48 d. Igs. 28 agosto 2000, n. 274, in deroga al regime ordinario di cui agli artt. 23, comma 2, e 24, comma 2, cod. proc. pen., ferma restando, in caso di riqualificazione del fatto in un reato di competenza del giudice di pace, la competenza del giudice togato in applicazione del criterio della "perpetuati° iurisdictionis" purché il reato gli sia stato correttamente attribuito "ah origine" e la riqualificazione sia dovuta ad acquisizioni probatorie sopravvenute nel corso del processo. (SU. n. 28908 del 27/09/2018. Dep.2019, Balais, Rv. 275869); nel caso di specie la qualificazione della fattispecie era corretta e la esclusione ha riguardato unicamente la circostanza aggravante. Rilevato che il secondo e ultimo motivo - con il quale il ricorrente contesta la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. - è manifestamente infondato non confrontandosi con la motivazione della sentenza impugnata immune da vizi logici e con il chiaro tenore della imputazione, avendo il giudice dell'appello proceduto ad eliminare una circostanza aggravante (p.7). Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; Considerato che in relazione alla richiesta di parte civile di liquidazione delle spese del presente giudizio, va in primo luogo evidenziato che le conclusioni contengono una generica richiesta di condanna alle spese, a fronte di un ricorso che non presenta specifiche censure quanto alla penale responsabilità del ricorrente. Va ulteriormente sottolineato che le Sezioni unite di questa Corte (SU. n. 877 del 14/07/2022, (2023), Sacchettino, Rv. 283886) hanno affermato che, nell'ipotesi in cui il giudizio in cassazione si celebri nelle forme del rito camerale c.d. "non partecipato" e il ricorso dell'imputato sia dichiarato, per qualsiasi causa, inammissibile, va disposto il pagamento delle spese processuali in favore della parte civile solo nella ipotesi in cui la stessa "[A, abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la pretesa dell'imputato per la tutela dei propri interessi (..) anche solo attraverso memorie scritte (..) fornendo un utile contributo alla decisione[..]". Nel caso di specie la memoria pervenuta nell'interesse della parte civile non ha offerto un contributo utile alla decisione con la conseguenza che nulla va corrisposto in punto di liquidazione di spese di giudizio. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa dell
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