CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 marzo 2026
Cassazione n. 10972/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZASul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di Romaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che con il provvedimento impugnato il Tribunale di Sorveglianza di Roma,ha rigettato la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] ex artt. 47 e 47 ter ord. pen.Rilevato che con il ricorso, originariamente qualificato reclamo e trasmesso a questaCorte dal Tribunale di sorveglianza si denuncia il vizio di motivazione;Rilevato che in data 18 novembre 2025 a mezzo mail presso la cancelleria dellostesso Tribunale di sorveglianza è pervenuta dichiarazione dell’avv [OSCURATO:PERSONA] dirinuncia al ricorso;Ritenuto che l’intervenuta rinuncia al ricorso determina una causa di inammissibilitàdell’impugnazione ai sensi dell’art. 591, co. 1 lett. d), cod. proc. pen.;Considerati la conseguente rinuncia all’impugnazione importa la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della cassa delleammende che può essere indicata in euro cinquecento.[OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 10972/2026Roma, lì, 23/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta daRAFFAELLO [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 4228/2026MARCO [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - CC - [OSCURATO:DATA_NASCITA][OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 38983/2025TERESA GRIECOALDO NATALINIha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di Romaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che con il provvedimento impugnato il Tribunale di Sorveglianza di Roma,ha rigettato la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] ex artt. 47 e 47 ter ord. pen.Rilevato che con il ricorso, originariamente qualificato reclamo e trasmesso a questaCorte dal Tribunale di sorveglianza si denuncia il vizio di motivazione;Rilevato che in data 18 novembre 2025 a mezzo mail presso la cancelleria dellostesso Tribunale di sorveglianza è pervenuta dichiarazione dell’avv [OSCURATO:PERSONA] dirinuncia al ricorso;Ritenuto che l’intervenuta rinuncia al ricorso determina una causa di inammissibilitàdell’impugnazione ai sensi dell’art. 591, co. 1 lett. d), cod. proc. pen.;Considerati la conseguente rinuncia all’impugnazione importa la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della cassa delleammende che può essere indicata in euro cinquecento. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 12/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA].Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 12/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA]