CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 35714/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/07/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il primo motivo di ricorso, con cui si richiamano vizi di motivazione in ordine al reato ex art. 73 del DPR 309/90, è manifestamente infondato laddove rivendica la mancata considerazione dei motivi di appello genericamente richiamati, senza alcuna specifica illustrazione dei medesimi, nonostante il principio per cui in tema di ricorso per cassazione, la censura di omessa valutazione da parte del giudice dell'appello dei motivi articolati con l'atto di gravame onera il ricorrente della necessità di specificare il contenuto dell'impugnazione e la decisività del motivo negletto al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono non risolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l'atto di ricorso contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (Sez. 3 -, n. 8065 del 21/09/2018 Ud. (dep. 25/02/2019) Rv. 275853 - 02). Peraltro a fronte di un adeguato vaglio dei dati processuali. Il secondo motivo riguardante il vizio di violazione di legge in ordine all'art. 73 comma 5 del DPR 309/90 è inammissibile perché correttamente la Corte di appello ha escluso la sussistenza del fatto di lieve entità prendendo in esame, in applicazione dei principi della giurisprudenza, le modalità del fatto come illustrate a pagina 3. Anche il terzo motivo, con cui si rappresenta il vizio di violazione di legge in relazione al trattamento sanzionatorio è manifestamente infondato, atteso che resta insuperato ed applicato, alla luce della sentenza impugnata, l'insegnamento di Sez. U, n. 5519 del 21/04/1979, Pelosi, Rv. 142252, secondo cui è da ritenere adempiuto l'obbligo della motivazione in ordine alla misura della pena allorché sia indicato l'elemento, tra quelli di cui all'ad 133 cod. pen., ritenuto prevalente e di dominante rilievo, non essendo tenuto il giudice ad una analitica valutazione di tutti gli elementi, favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti ma, in una visione globale di ogni particolarità del caso, è sufficiente che dia l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti e decisivi (così, in motivazione, anche Sez. 3, n. 19639 del 27/01/2012, Gallo). Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.