Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 10 luglio 2026

Cassazione n. 34251/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

10/07/2026 Tribunale di Vicenzavisti gli atti, letti il provvedimento impugnato ed il ricorso dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Cazzola;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].Ricorso trattato de planoRITENUTO [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore di fiducia, avverso lasentenza in epigrafe indicata che, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., ha applicatoal ricorrente la pena concordata tra le parti in ordine ai reati di rapina, lesioni eresistenza a pubblico ufficiale.La difesa deduce: violazione di legge e carenza di motivazione in relazioneall’art. 129 cod. proc. pen.2.

Tanto premesso, osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile poichéproposto per motivi non consentiti.

La Corte di legittimità ha, infatti, affermatoche, in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avversola sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di leggeper la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129cod. proc. pen., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdottodalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle soleipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (ex multis, Sez.

F,ord. n. 28742 del 25/08/2020, Rv. 279761 – 01, Sez. 6, n. 1031 del 07/11/2019,dep. 2020, Rv. 278337 – 01).Tanto a prescindere dalla presenza, nella sentenza impugnata, di unamotivazione che dà conto degli elementi di prova in forza dei quali si è esclusa laricorrenza delle ipotesi di cui all’art. 129 cod. proc. pen. (v. pagg. 3 e 4).3.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese delprocedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione dellacausa di inammissibilità – della somma di € 3.000,00 a favore della Cassa delleammende, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Roma, li 10 settembre 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteGiovanni [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
10/07/2026 Tribunale di Vicenzavisti gli atti, letti il provvedimento impugnato ed il ricorso dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Cazzola;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].Ricorso trattato de planoRITENUTO [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore di fiducia, avverso lasentenza in epigrafe indicata che, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., ha applicatoal ricorrente la pena concordata tra le parti in ordine ai reati di rapina, lesioni eresistenza a pubblico ufficiale.La difesa deduce: violazione di legge e carenza di motivazione in relazioneall’art. 129 cod. proc. pen.2. Tanto premesso, osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile poichéproposto per motivi non consentiti. La Corte di legittimità ha, infatti, affermatoche, in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avversola sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di leggeper la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129cod. proc. pen., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdottodalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle soleipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (ex multis, Sez. F,ord. n. 28742 del 25/08/2020, Rv. 279761 – 01, Sez. 6, n. 1031 del 07/11/2019,dep. 2020, Rv. 278337 – 01).Tanto a prescindere dalla presenza, nella sentenza impugnata, di unamotivazione che dà conto degli elementi di prova in forza dei quali si è esclusa laricorrenza delle ipotesi di cui all’art. 129 cod. proc. pen. (v. pagg. 3 e 4).3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese delprocedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione dellacausa di inammissibilità – della somma di € 3.000,00 a favore della Cassa delleammende, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Roma, li 10 settembre 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteGiovanni [OSCURATO:PERSONA]