Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 giugno 2023

Cassazione n. 16939/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.18113/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e domiciliato “ex lege” presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a , in virtù di procura speciale apposta a margine del controricorso, dall'avv . [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e domiciliata “ex lege” presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione; -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di MESSINA n. 1154/2017,depositata i l 28/11/2017 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione del 25.3.2003 [OSCURATO:PERSONA], proprietario di un fondo sito in [OSCURATO:PERSONA] (nel NCT a foglio 66, particella 217) di 11 are e 50 privo di accesso alla via pubblica, conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di Messina , [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] chiedendo la costituzione coattiva di servitù di passaggio pedonale e carrabile alla via pubblica [OSCURATO:PERSONA], o via Croce, attraverso strisce di terreno di proprietà delle convenute che l'attore si dichiarava anche disposto ad acquistare, rappresentando che era urgente accedere al suo terreno per eseguirvi i lavori di pulitura dalle erbacce (scerbatura) e prevenire il rischio di incendi e per realizzarne la recinzione.

Nel corso del giudizio di primo grado [OSCURATO:PERSONA] vendeva al [OSCURATO:PERSONA] la particella n. 226 del foglio 66, onde per accedere al terreno dell'attore dalla via [OSCURATO:PERSONA] risultava necessario passare solo su una piccola striscia di terreno adiacente alla chiesa di [OSCURATO:PERSONA], di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], che si costituiva contestando la domanda e sostenendo che il terreno del [OSCURATO:PERSONA] non era intercluso, in quanto ad esso si accedeva da via Vignale medianteuna stradella-viot tolo che , attraversando le particelle 842 e 225 del foglio 66, conduceva alla particella 217 dello stesso attore.

Replicava il [OSCURATO:PERSONA] che la stradella-viottolo alla quale aveva fatto riferimento la Berenato costituiva solo una pericolosissima rampa nel contesto di un dirupo, impossibile da praticare perfino per le bestie al pascolo, abbandonata completamente agli inizi del '900 e cancellata dall'erosione del tempo e dalle frane, ancora visibile solo in alcuni tratti e certamente non utilizzabile neppure per il transito di una carriola, come confermato dalla mancata menzione di tale passaggio negli atti pubblici di trasferimento delle proprietà della zona effettuati nel secolo scorso e dall'assenza del tracciato sulle mappe.

Con la CTU espletata per verificare lo stato dei luoghi, anche attraverso la redazione di apposita la planimetria, l'ausiliario del Tribunale accertava che il terreno dell'attore non aveva accesso diretto alla pubblica via, potendovisi accedere solo dal piano cantinato del fabbricato del [OSCURATO:PERSONA], un ex convento del '500, collegato tramite una scala a chiocciola ed un corridoio della larghezza di 80 cm al primo piano alla pubblica via, ed escludeva l'esistenza in loco e sulle carte topografiche di strad e interpoderali percorribili con mezzi meccanici di collegamento del terreno del [OSCURATO:PERSONA] con la via Vignale, riconoscendo che il percorso più breve di collegamento del terreno dell'attore alla via pubblica (via [OSCURATO:PERSONA]) era quello richiesto dallo stesso [OSCURATO:PERSONA], che avrebbe, però, arrecato notevoli danni al fondo della convenuta Berenato, provocando la destinazione al solo passaggio di mezzi della striscia di terreno adiacente alla chiesa di [OSCURATO:PERSONA] e richiedendo onerose spese di trasformazione anche per l'esistenza di consistenti dislivelli altimetrici.

All'esito degli accertamenti tecnici il [OSCURATO:PERSONA] rinunciava alla costituzione di servitù coattiva di passaggio con mezzi meccanici, ritenendo sufficiente il passaggio pedonale con piccoli attrezzi agricoli (carriola, motozappa, tagliaerba) per la manutenzione e la coltivazione del suo terreno, e chiedeva la concessione di un passaggio provvisorio sul fondo della convenuta ai fini della pulizia del suo terreno.

Il CTU, chiamato ad integrare la sua relazione, chiariva che per l'operazione di scerbatura era sufficiente l'accesso al fondo del [OSCURATO:PERSONA] attraverso il suo fabbricato, previa messa in sicurezza della scala a chiocciola (con apposizione di una ringhiera), mentre per l'operazione di coltivazione e per i relativi approvvigionamenti sarebbe stato necessario accedere al fondo del [OSCURATO:PERSONA] attraverso il terreno della Berenato previa messa in sicurezza del percorso, mentre il [OSCURATO:PERSONA] contestava che fosse possibile portare a braccia una carriola, una motozappa ed altri attrezzi agricoli attraverso una scala a chiocciola larga solo 80 cm, per giunta passando attraverso un salone con pavimento in legno adibito a zona pranzo, arredato con tavoli, sedie, divani, buffet, televisore, cucina, indicato dal CTU come piano cantinato.

Deceduta nelle more [OSCURATO:PERSONA], e riassunto il giudizio dal [OSCURATO:PERSONA] nei confronti degli eredi della stessa, [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale di Messina, con la sentenza n. 1680/2010, depositata il 7.9.2010, rig ettava le domande del [OSCURATO:PERSONA], condannandolo alle spese processuali del grado, ritenendo che il suo fondo n on fosse intercluso in senso proprio, in quanto ad esso si poteva accedere dalla via pubblica attraverso una porta del piano cantinato del suo fabbricato collegata con una scala non sicura, per mancanza di ringhiera, al primo piano ed un corridoio della larghezza di 80 cm, attraverso i quali potevano essere portati piccoli mezzi meccanici, utilizzabili per la pulitura del terreno, come emergente dalla relazione integrativa del CTU.

Proponeva appello avverso la sentenza di primo grado il [OSCURATO:PERSONA] contestando il ritenuto difetto di interclusione del suo terreno, emergente dalla CTU, e, per l'ipotesi in cui fosse stata ritenuta accertata un'interclusione relativa per l'insufficiente ampiezza del passaggio esistente, la mancata costituzione coattiva della servitù ai sensi dell'art. 1052 cod. civ. per lo sfruttamento, la coltivazione e la manutenzione del suo fondo.

Si costituivano in secondo grado [OSCURATO:PERSONA] e Francesco, che chiedevano la reiezione dell'appello, in quanto il [OSCURATO:PERSONA] non aveva mai dimostrato l'intenzione di coltivare il terreno ed in quanto la scala ed il corridoio di collegamento del piano cantinato (in realtà un salone) col primo piano del fabbricato del [OSCURATO:PERSONA], avendo consentito il passaggio di tavoli, sedie, divani, buffet, televisore e cucina posti in quel piano, erano evidentemente utilizzabili anche per fare transitare attrezzi agricoli di non grandi dimensioni.

Con sentenza n. 1154/2017, depositata il 28.11.2017, non notificata, la Corte d'Appello di Messina respingeva l'impugnazione, ed aggiungeva che la domanda di costituzione coattiva della servitù di passaggio pedonale a favore di fondo non totalmente intercluso ai sensi dell'art. 1052 cod. civ. non poteva essere accolta, in quanto il [OSCURATO:PERSONA] non aveva dimostrato che la costituzione della servitù era necessaria per esigenze di coltivazione e conveniente uso del suo terreno, risultato totalmente incolto sia per il generalizzato abbandono di certi tipi di agricoltura verificatosi negli ultimi decenni, sia per la particolare orografia dei luoghi, essendo stato già accertato dal Tribunale di Messina che al fondo del [OSCURATO:PERSONA] si poteva accedere dalla via pubblica attraverso una porta del piano cantinato del suo fabbricato, con una scala di collegamento al primo piano ed un corridoio della larghezza di 80 cm, che consentivano il trasporto di piccoli mezzi agricoli (carriole e motozappa) impiegabili per la scerbatura e la manutenzione del terreno del [OSCURATO:PERSONA] e condannava, quindi , lo stesso alle spese di secondo grado, siccome soccombente.

Con ricorso notificato il 27.5.2018, affidato a quattro motivi, il [OSCURATO:PERSONA] impugnato per cassazione la suddetta sentenza di appello.

Ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA], mentre [OSCURATO:PERSONA] é rimasto intimato.

La causa, udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA], é stata trattenuta indecisione nell'adunanza camerale dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Col primo motivo il ricorrente lamenta, in relazione all'art. 360 comma primo n.3) c.p.c.,la violazione o falsa applicazione dell'art.1051 cod. civ., in quanto il suo fondo, essendo privo di accesso diretto alla via pubblica, era da ritenere intercluso, non potendosi considerare non intercluso un fondo solo perché dotato di un accesso indiretto alla via pubblica, tale dovendosi ritenere il collegamento del terreno del [OSCURATO:PERSONA] attraverso la porta del piano “cantinato” ad una scala chiocciola, ad un corridoio largo solo 80 cm al primo piano ed alla via pubblica.

2. Col secondo motivo il ricorrente denuncia, in relazione all'art. 360 comma primo n. 3) c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell'art. 1052 cod. civ., in quanto l'impugnata sentenza , avendo escluso l'interclusione in senso proprio del suo terreno, poiché accessibile dalla via pubblica tramite l'apertura al piano “cantinato”, la scala a chiocciola di collegamento al primo piano ed il corridoio della larghezza di 80 cm, ha rigettato la domanda di costituzione della servitù sul fondo degli Allitto per non essere stata fornita la prova, da parte dello stesso, delle concrete potenzialità agricole del fondo e dei suoi concreti progetti di coltivazione, ancorché tale prova non fosse necessaria, essendo sufficiente la destinazione agricola del terreno.

I riportati due motivi vanno esaminati congiuntamente perché entrambi inerenti al giudizio espresso dai giudici di merito sulla non interclusione del fondo del [OSCURATO:PERSONA].

Va premesso che la valutazione sulla non interclusione del fondo compete in via esclusiva ai giudici di merito e non é sindacabile in sede di legittimità attraverso una nuova e diversa considerazione delle risultanze istruttorie (vedi, tra le tante, Cass. 5.7.2016 n. 13655).

Il ricorrente, in effetti, pur deducendo vizi di violazione di norme di legge sostanziale, ha lamentato, in sostanza, l'erronea ricognizione dei fatti che, alla luce delle prove raccolte e soprattutto della CTU, hanno operato i giudici di merito, lì dove, in particolare, questi, ad onta delle asserite emergenze delle stesse, hanno ritenuto che il fondo del [OSCURATO:PERSONA] non fosse intercluso per essere collegato, sia pure tramite il suo fabbricato, alla pubblica via.

La valutazione delle prove raccolte, però, costituisce un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione se non per il vizio (nel caso in esame neppure invocato come tale) consistente, come previsto dall'art. 360 c.p.c., n. 5, nell'avere del tutto omesso, in sede di accertamento della fattispecie concreta, l'esame di uno o più fatti storici, principali o secondari, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbiano costituito oggetto di discussione tra le parti e abbiano carattere decisivo, vale a dire che, se esaminati, avrebbero determinato un esito diverso della controversia (Cass. Sez. un. n. 8053/2014), rimanendo, per contro, estranea a tale vizio qualsiasi censura volta a criticare il "convincimento" che il giudice si è formato, a norma dell'art. 116 c.p.c., commi 1 e 2, in esito all'esame del materiale probatorio mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova.

L'omesso esame di elementi istruttori, invece, non dà luogo al vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora gli accadimenti fattuali rilevanti in causa, quali fatti costitutivi del diritto azionato ovvero fatti estintivi, modificativi ovvero impeditivi dello stesso, siano stati comunque presi in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze istruttorie (Cass. sez. un. n. 8053/2014; Cass. n.9253/2017 in motivazione).

Neppure può ritenersi che il giudice di appello abbia utilizzato, nel caso di specie,una nozione non corretta d'interclusione, posto che la giurisprudenza di questa Corte ha riconosciuto che il fondo che ha accesso diretto alla pubblica via per mezzo di una scala in muratura non é intercluso per cui il proprietario non può chiedere il passaggio coattivo per accedere con mezzi meccanici se non prova che la richiesta corrisponde alle esigenze dell'agricoltura e dell'industria (cfr., ad es., Cass. 28.5.1993 n. 5981).

D'altra parte, mentre non sussiste un accesso diretto alla via pubblica e si può, quindi, parlare di accesso indiretto e di interclusione quando il percorso per arrivare da un fondo alla via pubblica, non assistito da una servitù costituita, passi attraverso la proprietà di soggetti terzi, diverso é il caso qui in esame, in cui il passaggio per arrivare dal terreno dell'originario attore alla via pubblica avviene tramite una scala a chiocciola interna ed un corridoio attraverso il fabbricato di proprietà dello stesso [OSCURATO:PERSONA] e non di terzi.

Inoltre, al contrario di quanto sostenuto dal ricorrente, la costituzione coattiva di una servitù di passaggio pedonale ex art. 1052 cod. civ. su un fondo diverso da quello che già garantisca in modo inadatto o insufficiente ai bisogni del fondo il collegamento alla pubblica via presuppone che il proprietario del fondo destinato a divenire dominante dimostri un serio e concreto intendimento di dar corso ad un più intenso sfruttamento del suo immobile, rispondente all'interesse generale della produzione agricola o industriale (vedi, in tal senso, Cass. n. 3408/ 2000), prova che nella specie é stata ritenuta totalmente mancante sia perché il terreno del [OSCURATO:PERSONA] é risultato incolto, sia per la natura scoscesa e poco sfruttabile del terreno stesso.

3. Col terzo motivo il ricorrente deduce, in relazione all'art. 360 comma primo n.5) c.p.c.,l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che é stato oggetto di discussione tra le parti, individuato nell'omessa e/o erronea valutazione della CTU per non avere la Corte d'Appello di Messina ritenuto intercluso il terreno del [OSCURATO:PERSONA] nonostante le indicazioni in tal senso contenute nella CTU espletata.

Questo motivo é inammissibile, in quanto non individua il fatto storico oggetto di discussione tra le parti che sarebbe stato omesso e richiede una diversa interpretazione degli accertamenti compiuti dal CTU da parte di questa Corte, interpretazione che è però riservata ai giudici di merito, i quali, con motivazione chiara, logica e coerente, hanno ritenuto di dover considerare il terreno del [OSCURATO:PERSONA] come non intercluso in via assoluta in quanto collegato attraverso la porta del piano “cantinato”, la scala a chiocciola ed il corridoio al primo piano del fabbricato dello stesso [OSCURATO:PERSONA] alla pubblica via, basandosi peraltro sulle foto acquisite e sugli stessi accertamenti compiuti in loco risultanti dalla CTU, che quindi non é vero che non sia stata esaminata, essendo stata solo criticamente valutata dai giudici di merito ed interpretata in modo diverso da come auspicato dal [OSCURATO:PERSONA].

4. Col quarto ed ultimo motivo il ricorrente lamenta , in relazione all'art. 360 comma primo n.3) c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. per avere omesso la Corte d'Appello di Messina di pronunciarsi sulla sua riproposta domanda di costituzione della servitù di passaggio carrabile benché nelle note autorizzate alla CTU del 23.10.2006 egli non avesse rinunciato a tale domanda.

Tale motivo deve ritenersi assorbito dalla reiezione dei precedenti tre motivi, per effetto della quale è stata confermata la non interclusione del fondodel [OSCURATO:PERSONA].

5. In applicazione del principio della soccombenza il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali in favore della controricorrente liquidate in dispositivo, mentre nulla va disposto per le spese nei confronti dell'intimato [OSCURATO:PERSONA].

Infine, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dello stess o ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso e condanna il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore d ella controricorrente [OSCURATO:PERSONA], delle spese del presente giudizio, liquidate in € 200,00 per esborsi ed in € 2.500,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, deld.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.18113/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e domiciliato “ex lege” presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a , in virtù di procura speciale apposta a margine del controricorso, dall'avv . [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e domiciliata “ex lege” presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione; -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di MESSINA n. 1154/2017,depositata i l 28/11/2017 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione del 25.3.2003 [OSCURATO:PERSONA], proprietario di un fondo sito in [OSCURATO:PERSONA] (nel NCT a foglio 66, particella 217) di 11 are e 50 privo di accesso alla via pubblica, conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di Messina , [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] chiedendo la costituzione coattiva di servitù di passaggio pedonale e carrabile alla via pubblica [OSCURATO:PERSONA], o via Croce, attraverso strisce di terreno di proprietà delle convenute che l'attore si dichiarava anche disposto ad acquistare, rappresentando che era urgente accedere al suo terreno per eseguirvi i lavori di pulitura dalle erbacce (scerbatura) e prevenire il rischio di incendi e per realizzarne la recinzione. Nel corso del giudizio di primo grado [OSCURATO:PERSONA] vendeva al [OSCURATO:PERSONA] la particella n. 226 del foglio 66, onde per accedere al terreno dell'attore dalla via [OSCURATO:PERSONA] risultava necessario passare solo su una piccola striscia di terreno adiacente alla chiesa di [OSCURATO:PERSONA], di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], che si costituiva contestando la domanda e sostenendo che il terreno del [OSCURATO:PERSONA] non era intercluso, in quanto ad esso si accedeva da via Vignale medianteuna stradella-viot tolo che , attraversando le particelle 842 e 225 del foglio 66, conduceva alla particella 217 dello stesso attore. Replicava il [OSCURATO:PERSONA] che la stradella-viottolo alla quale aveva fatto riferimento la Berenato costituiva solo una pericolosissima rampa nel contesto di un dirupo, impossibile da praticare perfino per le bestie al pascolo, abbandonata completamente agli inizi del '900 e cancellata dall'erosione del tempo e dalle frane, ancora visibile solo in alcuni tratti e certamente non utilizzabile neppure per il transito di una carriola, come confermato dalla mancata menzione di tale passaggio negli atti pubblici di trasferimento delle proprietà della zona effettuati nel secolo scorso e dall'assenza del tracciato sulle mappe. Con la CTU espletata per verificare lo stato dei luoghi, anche attraverso la redazione di apposita la planimetria, l'ausiliario del Tribunale accertava che il terreno dell'attore non aveva accesso diretto alla pubblica via, potendovisi accedere solo dal piano cantinato del fabbricato del [OSCURATO:PERSONA], un ex convento del '500, collegato tramite una scala a chiocciola ed un corridoio della larghezza di 80 cm al primo piano alla pubblica via, ed escludeva l'esistenza in loco e sulle carte topografiche di strad e interpoderali percorribili con mezzi meccanici di collegamento del terreno del [OSCURATO:PERSONA] con la via Vignale, riconoscendo che il percorso più breve di collegamento del terreno dell'attore alla via pubblica (via [OSCURATO:PERSONA]) era quello richiesto dallo stesso [OSCURATO:PERSONA], che avrebbe, però, arrecato notevoli danni al fondo della convenuta Berenato, provocando la destinazione al solo passaggio di mezzi della striscia di terreno adiacente alla chiesa di [OSCURATO:PERSONA] e richiedendo onerose spese di trasformazione anche per l'esistenza di consistenti dislivelli altimetrici. All'esito degli accertamenti tecnici il [OSCURATO:PERSONA] rinunciava alla costituzione di servitù coattiva di passaggio con mezzi meccanici, ritenendo sufficiente il passaggio pedonale con piccoli attrezzi agricoli (carriola, motozappa, tagliaerba) per la manutenzione e la coltivazione del suo terreno, e chiedeva la concessione di un passaggio provvisorio sul fondo della convenuta ai fini della pulizia del suo terreno. Il CTU, chiamato ad integrare la sua relazione, chiariva che per l'operazione di scerbatura era sufficiente l'accesso al fondo del [OSCURATO:PERSONA] attraverso il suo fabbricato, previa messa in sicurezza della scala a chiocciola (con apposizione di una ringhiera), mentre per l'operazione di coltivazione e per i relativi approvvigionamenti sarebbe stato necessario accedere al fondo del [OSCURATO:PERSONA] attraverso il terreno della Berenato previa messa in sicurezza del percorso, mentre il [OSCURATO:PERSONA] contestava che fosse possibile portare a braccia una carriola, una motozappa ed altri attrezzi agricoli attraverso una scala a chiocciola larga solo 80 cm, per giunta passando attraverso un salone con pavimento in legno adibito a zona pranzo, arredato con tavoli, sedie, divani, buffet, televisore, cucina, indicato dal CTU come piano cantinato. Deceduta nelle more [OSCURATO:PERSONA], e riassunto il giudizio dal [OSCURATO:PERSONA] nei confronti degli eredi della stessa, [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale di Messina, con la sentenza n. 1680/2010, depositata il 7.9.2010, rig ettava le domande del [OSCURATO:PERSONA], condannandolo alle spese processuali del grado, ritenendo che il suo fondo n on fosse intercluso in senso proprio, in quanto ad esso si poteva accedere dalla via pubblica attraverso una porta del piano cantinato del suo fabbricato collegata con una scala non sicura, per mancanza di ringhiera, al primo piano ed un corridoio della larghezza di 80 cm, attraverso i quali potevano essere portati piccoli mezzi meccanici, utilizzabili per la pulitura del terreno, come emergente dalla relazione integrativa del CTU. Proponeva appello avverso la sentenza di primo grado il [OSCURATO:PERSONA] contestando il ritenuto difetto di interclusione del suo terreno, emergente dalla CTU, e, per l'ipotesi in cui fosse stata ritenuta accertata un'interclusione relativa per l'insufficiente ampiezza del passaggio esistente, la mancata costituzione coattiva della servitù ai sensi dell'art. 1052 cod. civ. per lo sfruttamento, la coltivazione e la manutenzione del suo fondo. Si costituivano in secondo grado [OSCURATO:PERSONA] e Francesco, che chiedevano la reiezione dell'appello, in quanto il [OSCURATO:PERSONA] non aveva mai dimostrato l'intenzione di coltivare il terreno ed in quanto la scala ed il corridoio di collegamento del piano cantinato (in realtà un salone) col primo piano del fabbricato del [OSCURATO:PERSONA], avendo consentito il passaggio di tavoli, sedie, divani, buffet, televisore e cucina posti in quel piano, erano evidentemente utilizzabili anche per fare transitare attrezzi agricoli di non grandi dimensioni. Con sentenza n. 1154/2017, depositata il 28.11.2017, non notificata, la Corte d'Appello di Messina respingeva l'impugnazione, ed aggiungeva che la domanda di costituzione coattiva della servitù di passaggio pedonale a favore di fondo non totalmente intercluso ai sensi dell'art. 1052 cod. civ. non poteva essere accolta, in quanto il [OSCURATO:PERSONA] non aveva dimostrato che la costituzione della servitù era necessaria per esigenze di coltivazione e conveniente uso del suo terreno, risultato totalmente incolto sia per il generalizzato abbandono di certi tipi di agricoltura verificatosi negli ultimi decenni, sia per la particolare orografia dei luoghi, essendo stato già accertato dal Tribunale di Messina che al fondo del [OSCURATO:PERSONA] si poteva accedere dalla via pubblica attraverso una porta del piano cantinato del suo fabbricato, con una scala di collegamento al primo piano ed un corridoio della larghezza di 80 cm, che consentivano il trasporto di piccoli mezzi agricoli (carriole e motozappa) impiegabili per la scerbatura e la manutenzione del terreno del [OSCURATO:PERSONA] e condannava, quindi , lo stesso alle spese di secondo grado, siccome soccombente. Con ricorso notificato il 27.5.2018, affidato a quattro motivi, il [OSCURATO:PERSONA] impugnato per cassazione la suddetta sentenza di appello. Ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA], mentre [OSCURATO:PERSONA] é rimasto intimato. La causa, udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA], é stata trattenuta indecisione nell'adunanza camerale dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Col primo motivo il ricorrente lamenta, in relazione all'art. 360 comma primo n.3) c.p.c.,la violazione o falsa applicazione dell'art.1051 cod. civ., in quanto il suo fondo, essendo privo di accesso diretto alla via pubblica, era da ritenere intercluso, non potendosi considerare non intercluso un fondo solo perché dotato di un accesso indiretto alla via pubblica, tale dovendosi ritenere il collegamento del terreno del [OSCURATO:PERSONA] attraverso la porta del piano “cantinato” ad una scala chiocciola, ad un corridoio largo solo 80 cm al primo piano ed alla via pubblica. 2. Col secondo motivo il ricorrente denuncia, in relazione all'art. 360 comma primo n. 3) c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell'art. 1052 cod. civ., in quanto l'impugnata sentenza , avendo escluso l'interclusione in senso proprio del suo terreno, poiché accessibile dalla via pubblica tramite l'apertura al piano “cantinato”, la scala a chiocciola di collegamento al primo piano ed il corridoio della larghezza di 80 cm, ha rigettato la domanda di costituzione della servitù sul fondo degli Allitto per non essere stata fornita la prova, da parte dello stesso, delle concrete potenzialità agricole del fondo e dei suoi concreti progetti di coltivazione, ancorché tale prova non fosse necessaria, essendo sufficiente la destinazione agricola del terreno. I riportati due motivi vanno esaminati congiuntamente perché entrambi inerenti al giudizio espresso dai giudici di merito sulla non interclusione del fondo del [OSCURATO:PERSONA]. Va premesso che la valutazione sulla non interclusione del fondo compete in via esclusiva ai giudici di merito e non é sindacabile in sede di legittimità attraverso una nuova e diversa considerazione delle risultanze istruttorie (vedi, tra le tante, Cass. 5.7.2016 n. 13655). Il ricorrente, in effetti, pur deducendo vizi di violazione di norme di legge sostanziale, ha lamentato, in sostanza, l'erronea ricognizione dei fatti che, alla luce delle prove raccolte e soprattutto della CTU, hanno operato i giudici di merito, lì dove, in particolare, questi, ad onta delle asserite emergenze delle stesse, hanno ritenuto che il fondo del [OSCURATO:PERSONA] non fosse intercluso per essere collegato, sia pure tramite il suo fabbricato, alla pubblica via. La valutazione delle prove raccolte, però, costituisce un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione se non per il vizio (nel caso in esame neppure invocato come tale) consistente, come previsto dall'art. 360 c.p.c., n. 5, nell'avere del tutto omesso, in sede di accertamento della fattispecie concreta, l'esame di uno o più fatti storici, principali o secondari, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbiano costituito oggetto di discussione tra le parti e abbiano carattere decisivo, vale a dire che, se esaminati, avrebbero determinato un esito diverso della controversia (Cass. Sez. un. n. 8053/2014), rimanendo, per contro, estranea a tale vizio qualsiasi censura volta a criticare il "convincimento" che il giudice si è formato, a norma dell'art. 116 c.p.c., commi 1 e 2, in esito all'esame del materiale probatorio mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova. L'omesso esame di elementi istruttori, invece, non dà luogo al vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora gli accadimenti fattuali rilevanti in causa, quali fatti costitutivi del diritto azionato ovvero fatti estintivi, modificativi ovvero impeditivi dello stesso, siano stati comunque presi in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze istruttorie (Cass. sez. un. n. 8053/2014; Cass. n.9253/2017 in motivazione). Neppure può ritenersi che il giudice di appello abbia utilizzato, nel caso di specie,una nozione non corretta d'interclusione, posto che la giurisprudenza di questa Corte ha riconosciuto che il fondo che ha accesso diretto alla pubblica via per mezzo di una scala in muratura non é intercluso per cui il proprietario non può chiedere il passaggio coattivo per accedere con mezzi meccanici se non prova che la richiesta corrisponde alle esigenze dell'agricoltura e dell'industria (cfr., ad es., Cass. 28.5.1993 n. 5981). D'altra parte, mentre non sussiste un accesso diretto alla via pubblica e si può, quindi, parlare di accesso indiretto e di interclusione quando il percorso per arrivare da un fondo alla via pubblica, non assistito da una servitù costituita, passi attraverso la proprietà di soggetti terzi, diverso é il caso qui in esame, in cui il passaggio per arrivare dal terreno dell'originario attore alla via pubblica avviene tramite una scala a chiocciola interna ed un corridoio attraverso il fabbricato di proprietà dello stesso [OSCURATO:PERSONA] e non di terzi. Inoltre, al contrario di quanto sostenuto dal ricorrente, la costituzione coattiva di una servitù di passaggio pedonale ex art. 1052 cod. civ. su un fondo diverso da quello che già garantisca in modo inadatto o insufficiente ai bisogni del fondo il collegamento alla pubblica via presuppone che il proprietario del fondo destinato a divenire dominante dimostri un serio e concreto intendimento di dar corso ad un più intenso sfruttamento del suo immobile, rispondente all'interesse generale della produzione agricola o industriale (vedi, in tal senso, Cass. n. 3408/ 2000), prova che nella specie é stata ritenuta totalmente mancante sia perché il terreno del [OSCURATO:PERSONA] é risultato incolto, sia per la natura scoscesa e poco sfruttabile del terreno stesso. 3. Col terzo motivo il ricorrente deduce, in relazione all'art. 360 comma primo n.5) c.p.c.,l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che é stato oggetto di discussione tra le parti, individuato nell'omessa e/o erronea valutazione della CTU per non avere la Corte d'Appello di Messina ritenuto intercluso il terreno del [OSCURATO:PERSONA] nonostante le indicazioni in tal senso contenute nella CTU espletata. Questo motivo é inammissibile, in quanto non individua il fatto storico oggetto di discussione tra le parti che sarebbe stato omesso e richiede una diversa interpretazione degli accertamenti compiuti dal CTU da parte di questa Corte, interpretazione che è però riservata ai giudici di merito, i quali, con motivazione chiara, logica e coerente, hanno ritenuto di dover considerare il terreno del [OSCURATO:PERSONA] come non intercluso in via assoluta in quanto collegato attraverso la porta del piano “cantinato”, la scala a chiocciola ed il corridoio al primo piano del fabbricato dello stesso [OSCURATO:PERSONA] alla pubblica via, basandosi peraltro sulle foto acquisite e sugli stessi accertamenti compiuti in loco risultanti dalla CTU, che quindi non é vero che non sia stata esaminata, essendo stata solo criticamente valutata dai giudici di merito ed interpretata in modo diverso da come auspicato dal [OSCURATO:PERSONA]. 4. Col quarto ed ultimo motivo il ricorrente lamenta , in relazione all'art. 360 comma primo n.3) c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. per avere omesso la Corte d'Appello di Messina di pronunciarsi sulla sua riproposta domanda di costituzione della servitù di passaggio carrabile benché nelle note autorizzate alla CTU del 23.10.2006 egli non avesse rinunciato a tale domanda. Tale motivo deve ritenersi assorbito dalla reiezione dei precedenti tre motivi, per effetto della quale è stata confermata la non interclusione del fondodel [OSCURATO:PERSONA]. 5. In applicazione del principio della soccombenza il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali in favore della controricorrente liquidate in dispositivo, mentre nulla va disposto per le spese nei confronti dell'intimato [OSCURATO:PERSONA]. Infine, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dello stess o ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte respinge il ricorso e condanna il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore d ella controricorrente [OSCURATO:PERSONA], delle spese del presente giudizio, liquidate in € 200,00 per esborsi ed in € 2.500,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, deld.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della
Sentenza Cassazione n. 16939/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris