CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 25 settembre 1965
Cassazione n. 05881/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25/9/1965 avverso la sentenza resa il 27 gennaio 2023 dalla CORTE di APPELLO di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata senza rinvio perché il reato è estinto per remissione di querela. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza resa il 21 giugno 2019 dal Tribunale di Ferrara che ha condannato l'odierno ricorrente per il reato di truffa. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso l'imputato, deducendo che dopo la sentenza di appello e prima della scadenza del termine per la presentazione dell'impugnazione è stata acquisita la remissione della querela e la contestuale accettazione della remissione sottoscritta dal difensore della persona offesa munito di apposita procura speciale, con conseguente estinzione del reato. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. La remissione di querela, intervenuta nel corso del giudizio di cassazione, determina l'estinzione del reato anche in presenza di eventuali cause di inammissibilità del ricorso e il travolgimento delle statuizioni civili collegate. (Sez. 4 - , Sentenza n. 45594 del 11/11/2021 Ud. (dep. 13/12/2021 ) Rv. 282301 - 01) Il difensore ha trasmesso il verbale di remissione di querela e di accettazione della stessa da parte dell'imputato. Si impone l'annullamento della sentenza per intervenuta estinzione del reato ex art. 152 cod.pen. per remissione di querela. Alla dichiarazione di estinzione del reato segue la condanna del querelato al pagamento delle spese processuali e la revoca delle statuizioni civili. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali e revoca le statuizioni civili. Roma 10 gennaio 2024 il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]! a [OSCURATO:PERSONA] o i / [OSCURATO:PERSONA]