CassazionedecretoSezione 1Decisione del 15 settembre 2023
Cassazione n. 29941/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sizione a decreto di espulsione Ud.15/09/2023 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.3472/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Crotone,via I° maggio n. 6, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende giusta procura speciale allegata al ricorso -ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO e [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e difendeope legis -resistenti - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata - avverso l’ordinanza del Giudice di pace di Crotone n. 5/2022 depositata il14/1/2022 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/9/2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA], cittadino del Gambia, presentava ricorso al Giudice di pace di Crotone avverso il decreto di espulsione emesso nei suoi confronti dal locale Prefetto in data 7 ottobre 2020. [OSCURATO:PERSONA] di pace, con ordinanza depositata in data 14 gennaio 2022, rigettava il ricorso, rilevando -fra l’altro e per quanto qui di interesse – che l’efficacia esecutiva della decisione della commissione territoriale di Crotone con cui era stata dichiarata inammissibile la domanda reiterata di protezione presentata dal migrante non era sospesa in conseguenza della presentazione di ricorso al Tribunale di Catanzaro avverso tale statuizione, in applicazione di quanto stabilito dell’art. 35-bis, comma 3, lett. b), d. lgs. 25/2008. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione di tale ordinanza prospettando un unico motivo di doglianza. Il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Crotone si sono costituiti solo al fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa. L’intimata Questura di Crotone non ha svolto difese. Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. Considerato che: 3. Il motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 35-bis d. lgs. 25/2008: il nostro ordinamento interno – rappresenta il ricorrente – garantisce la presenza del richiedente la protezione internazionale sul territorio italiano fino alla conclusione del procedimento amministrativo e giudiziario, per cui, seppur il provvedimento di espulsione non sia invalido, lo stesso va sospeso e l’espulsione non può essere eseguita fino alla conclusione dell’iter procedimentale relativo alla richiesta di protezione internazionale, salvo che nelle ipotesi di cui all’art. 20 d. lgs. n. 251/2007. In applicazione di questo principio il giudice di pace avrebbe dovuto constatare che nel caso di specie la reiterazione della domanda di protezione internazionale (presentata l’8 febbraio 2019) era stata formalizzata in data anteriore all’emissione del decreto di espulsione (notificato il 16 dicembre 2020). Peraltro, il giudice di pace aveva trattenuto in riserva la decisione sin dall’udienza camerale celebrata in data 11 marzo 2021, senza attendere che il Tribunale di Catanzaro si pronunciasse sulla richiesta di sospensiva già avanzata e non consentendo la produzione del provvedimento con cui tale richiesta era stata accolta. 4. Il motivo risulta in parte infondato, in parte inammissibile. 4.1 Secondo il disposto dell’art. 7, comma 1, d. lgs. 25/2008 “i attiene a una questione –comportante accertamenti in fatto –che non è stata affrontata nella decisione impugnata, senza che il ricorrente abbia chiarito se la stessa fosse stata effettivamente e tempestivamente devoluta alla cognizione del giudice dell’opposizione all’espulsione (cfr., per tutte, Cass. 23675/2013). 5. In forza delle ragioni sopra illustrate il ricorso deve essere respinto. La costituzione di alcune delle amministrazioni intimate solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione, non celebrata, esime il collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite. Trattandosi di procedimento esente da ogni tassa o imposta (cfr. art. 18, comma 8, d. lgs. 150/2011), non è dovuto il