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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 4 febbraio 2026

Cassazione n. 25571/2026

Testo disponibile della fonte

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te di appello di Caltanissetta;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoriadel Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’inammissibilità delricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza del 4 febbraio 2026, la Corte di appello di Caltanissettaconfermava la sentenza resa dal Tribunale di Enna il 9 aprile 2025 che avevacondannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni due di reclusione, in quantoritenuto colpevole del reato di cui all’art. 7 d.l. n. 4 del 2019, convertito dallalegge n. 26 del 2019, poiché, al fine di ottenere indebitamente il beneficioeconomico del reddito di cittadinanza, ometteva di dichiarare di aver riportatocondanna definitiva per il delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen., divenutairrevocabile il 24/10/2017, così ottenendo l’erogazione del reddito di cittadinanzaper complessivi euro 4.451,04 nel periodo novembre 2020 – ottobre 2021.2.

Avverso la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta, SilvestroSchillaci, tramite il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso percassazione, sollevando due motivi.2.1.

Con un primo motivo, il ricorrente denuncia violazione di leggeprocessuale ex art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., per inosservanzadell’art. 240 cod. proc. pen., avendo il Giudice acquisito ed utilizzato undocumento anonimo.In sintesi, la difesa deduce che la responsabilità del ricorrente era stataaffermata sulla base di un documento di fatto anonimo, essendo stata estrattada internet la stampa di una schermata che rappresentava la domanda relativaalla richiesta del reddito di cittadinanza, rimarcando inoltre che il controllo dellaGuardia di Finanza era avvenuto sul sito dell’INPS, sicchè la schermata acquisitacome documento non era la domanda inviata dal CAF, ma la risultante dellalavorazione di un terzo soggetto ricevente, l’INPS appunto, in assenza dielementi di riconducibilità della schermata acquisita al ricorrente, mancando unaidentificazione esterna o una firma dell’imputato.Osserva, ancora, la difesa che gli accertatori non si erano preoccupati diappurare che il ricorrente avesse ricevuto su card l’accredito mensile, né era maistata rinvenuta una di quelle cards su cui confluisce il credito derivante dalbeneficio del reddito di cittadinanza.2.2.

Con un secondo motivo, il ricorrente denuncia motivazionecontraddittoria e manifestamente illogica, nella parte in cui palesemente viola laregola “oltre ogni ragionevole dubbio”.Deduce la difesa che non è emerso che l’imputato avesse mai ricevuto lalettera con la quale si comunicava l’ammissione al beneficio, né è emerso ilpossesso, in capo all’imputato, della card di [OSCURATO:PERSONA] su cui confluisce ilcredito mensilmente corrisposto.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

I motivi di ricorso, congiuntamente esaminati perché connessi, sonoinammissibili, sia perché fondati in parte su argomenti nuovi o comunque sologenericamente prospettati nei motivi di appello, sia perché, in ogni caso,manifestamente infondati, in quanto espongono censure non consentite in sededi legittimità, poiché riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate edisattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi daspecifica critica con il ricorso ed inoltre volte a prefigurare una rivalutazione e/oalternativa rilettura delle fonti probatorie.1.1.

Ed invero, la censura relativa alla violazione della disposizione di cuiall’art. 240 cod. proc. pen., essendo stato acquisito ed utilizzato un documentoanonimo, costituito dalla stampa di una schermata estratta da internet è nuova;e non sono deducibili con il ricorso per cassazione questioni che non abbianocostituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede dilegittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un puntodella decisione che è stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudicedi appello, con conseguente inconfigurabilità di un vizio di motivazione (Sez. 2,n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020,Tocco, Rv. 280306).1.2.

In ogni caso, tale censura è anche manifestamente infondata, avendo laCorte di appello, alla pagina 3 della sentenza impugnata, precisato come, nelcaso in esame, fosse stato accertato che la domanda finalizzata ad ottenere ilbeneficio del reddito di cittadinanza, oltre che acquisita e protocollatadall’I.N.P.S. in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], era stata anche accolta, tanto da comportarel’erogazione della provvidenza economica dal mese di dicembre 2020 al mese diottobre 2021: ciò era desumibile dalla nota dell’INPS con la quale era statocomunicato l’accoglimento della domanda e dal prospetto di rendicontazione diPoste italiane.

Si tratta, pertanto, della pronuncia di un’affermazione diresponsabilità per aver omesso di rappresentare l’esistenza di una condizioneostativa alla erogazione del beneficio, ovverosia di aver riportato sentenzadefinitiva per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen., fondata non sull’utilizzo diun documento anonimo, quale mezzo di prova formato in sede extra-processuale, bensì sulle risultanze di un’indagine svolta su archivi informaticibeneficio era stata presentata telematicamente ed aveva comportatoindebitamente l’erogazione del beneficio stesso in favore del ricorrente.Del resto, sottolinea la Corte territoriale, senza vizi logici, che la domandariportava i dati personali dell’imputato e i dati relativi al documento diriconoscimento che ne avevano consentito l’identificazione, indicazioni che solol’imputato avrebbe potuto fornire al CAF intermediario, precisando altresì come ildelitto contestato fosse configurabile anche in caso di atto invalido, perchémancante di sottoscrizione.

La conclusione si pone in linea con i principi affermatida questa Corte secondo cui è irrilevante la mancata o irrituale sottoscrizione, daparte del richiedente il beneficio, atteso che l'irrituale sottoscrizione, nondeterminando l'inesistenza della richiesta, non le preclude di produrre l'effettocostituito dall'erogazione del sussidio (cfr. Sez. 3, n. 32763 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA],Hamza, Rv. 286736).1.3.

Priva di fondamento è poi l’ulteriore obiezione secondo la quale non erastata appurata la ricezione su card dell’accredito mensile, né che l’imputatoavesse mai ricevuto la lettera con la quale si comunicava l’ammissione albeneficio, né ancora il possesso, in capo all’imputato, della card di [OSCURATO:PERSONA] cui era confluito il credito mensilmente corrisposto.

Diversamente da quantorappresentato in ricorso, infatti, la Corte di appello ha dato atto dell’acquisizionedi un prospetto estratto dal portale di [OSCURATO:PERSONA] italiane che dava contezza degliimporti mensili erogati in favore del ricorrente1.4.

Discende, infine, a cascata dai sovra esposti rilievi la manifestainfondatezza della doglianza relativa alla violazione del principio dell’oltre ilragionevole dubbio evocata senza alcuna ragione giuridica specifica, in quanto il“dubbio” prospettato riguarda genericamente la logicità e la coerenza delmateriale probatorio posto a fondamento delle pronunce di merito circa lariconducibilità all’imputato della domanda volta all’ottenimento del reddito dicittadinanza e circa la percezione del beneficio economico.Del resto, questa Corte ha già affermato che in sede di legittimità, perchésia ravvisabile la manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606,comma 1, lett. e) cod. proc. pen., è necessario che la ricostruzione dei fattiprospettata dall'imputato che intenda far valere l'esistenza di un ragionevoledubbio sulla sua colpevolezza, contrastante con il procedimento argomentativoseguito dal giudice, sia inconfutabile e non rappresentativa soltanto di unaipotesi alternativa a quella ritenuta nella sentenza impugnata, dovendo il dubbiosulla corretta ricostruzione del fatto-reato nei suoi elementi oggettivo esoggettivo fare riferimento ad elementi sostenibili, cioè desunti dai dati acquisitial processo, e non meramente ipotetici o congetturali seppure plausibili (Sez. 2,n. 3817 del 09/10/2019, dep. 2020, Mannile, Rv. 278237).2.

All'inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 c.p.p., la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di profili idoneiad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, alversamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appareequo determinare in euro tremila, esercitando la facoltà introdotta dall’art. 1,comma 64, l. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione previstadall’art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate leragioni dell’inammissibilità stessa come sopra indicate.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 19/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANNI [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te di appello di Caltanissetta;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoriadel Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’inammissibilità delricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 4 febbraio 2026, la Corte di appello di Caltanissettaconfermava la sentenza resa dal Tribunale di Enna il 9 aprile 2025 che avevacondannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni due di reclusione, in quantoritenuto colpevole del reato di cui all’art. 7 d.l. n. 4 del 2019, convertito dallalegge n. 26 del 2019, poiché, al fine di ottenere indebitamente il beneficioeconomico del reddito di cittadinanza, ometteva di dichiarare di aver riportatocondanna definitiva per il delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen., divenutairrevocabile il 24/10/2017, così ottenendo l’erogazione del reddito di cittadinanzaper complessivi euro 4.451,04 nel periodo novembre 2020 – ottobre 2021.2. Avverso la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta, SilvestroSchillaci, tramite il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso percassazione, sollevando due motivi.2.1. Con un primo motivo, il ricorrente denuncia violazione di leggeprocessuale ex art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., per inosservanzadell’art. 240 cod. proc. pen., avendo il Giudice acquisito ed utilizzato undocumento anonimo.In sintesi, la difesa deduce che la responsabilità del ricorrente era stataaffermata sulla base di un documento di fatto anonimo, essendo stata estrattada internet la stampa di una schermata che rappresentava la domanda relativaalla richiesta del reddito di cittadinanza, rimarcando inoltre che il controllo dellaGuardia di Finanza era avvenuto sul sito dell’INPS, sicchè la schermata acquisitacome documento non era la domanda inviata dal CAF, ma la risultante dellalavorazione di un terzo soggetto ricevente, l’INPS appunto, in assenza dielementi di riconducibilità della schermata acquisita al ricorrente, mancando unaidentificazione esterna o una firma dell’imputato.Osserva, ancora, la difesa che gli accertatori non si erano preoccupati diappurare che il ricorrente avesse ricevuto su card l’accredito mensile, né era maistata rinvenuta una di quelle cards su cui confluisce il credito derivante dalbeneficio del reddito di cittadinanza.2.2. Con un secondo motivo, il ricorrente denuncia motivazionecontraddittoria e manifestamente illogica, nella parte in cui palesemente viola laregola “oltre ogni ragionevole dubbio”.Deduce la difesa che non è emerso che l’imputato avesse mai ricevuto lalettera con la quale si comunicava l’ammissione al beneficio, né è emerso ilpossesso, in capo all’imputato, della card di [OSCURATO:PERSONA] su cui confluisce ilcredito mensilmente corrisposto.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I motivi di ricorso, congiuntamente esaminati perché connessi, sonoinammissibili, sia perché fondati in parte su argomenti nuovi o comunque sologenericamente prospettati nei motivi di appello, sia perché, in ogni caso,manifestamente infondati, in quanto espongono censure non consentite in sededi legittimità, poiché riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate edisattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi daspecifica critica con il ricorso ed inoltre volte a prefigurare una rivalutazione e/oalternativa rilettura delle fonti probatorie.1.1. Ed invero, la censura relativa alla violazione della disposizione di cuiall’art. 240 cod. proc. pen., essendo stato acquisito ed utilizzato un documentoanonimo, costituito dalla stampa di una schermata estratta da internet è nuova;e non sono deducibili con il ricorso per cassazione questioni che non abbianocostituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede dilegittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un puntodella decisione che è stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudicedi appello, con conseguente inconfigurabilità di un vizio di motivazione (Sez. 2,n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020,Tocco, Rv. 280306).1.2. In ogni caso, tale censura è anche manifestamente infondata, avendo laCorte di appello, alla pagina 3 della sentenza impugnata, precisato come, nelcaso in esame, fosse stato accertato che la domanda finalizzata ad ottenere ilbeneficio del reddito di cittadinanza, oltre che acquisita e protocollatadall’I.N.P.S. in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], era stata anche accolta, tanto da comportarel’erogazione della provvidenza economica dal mese di dicembre 2020 al mese diottobre 2021: ciò era desumibile dalla nota dell’INPS con la quale era statocomunicato l’accoglimento della domanda e dal prospetto di rendicontazione diPoste italiane. Si tratta, pertanto, della pronuncia di un’affermazione diresponsabilità per aver omesso di rappresentare l’esistenza di una condizioneostativa alla erogazione del beneficio, ovverosia di aver riportato sentenzadefinitiva per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen., fondata non sull’utilizzo diun documento anonimo, quale mezzo di prova formato in sede extra-processuale, bensì sulle risultanze di un’indagine svolta su archivi informaticibeneficio era stata presentata telematicamente ed aveva comportatoindebitamente l’erogazione del beneficio stesso in favore del ricorrente.Del resto, sottolinea la Corte territoriale, senza vizi logici, che la domandariportava i dati personali dell’imputato e i dati relativi al documento diriconoscimento che ne avevano consentito l’identificazione, indicazioni che solol’imputato avrebbe potuto fornire al CAF intermediario, precisando altresì come ildelitto contestato fosse configurabile anche in caso di atto invalido, perchémancante di sottoscrizione. La conclusione si pone in linea con i principi affermatida questa Corte secondo cui è irrilevante la mancata o irrituale sottoscrizione, daparte del richiedente il beneficio, atteso che l'irrituale sottoscrizione, nondeterminando l'inesistenza della richiesta, non le preclude di produrre l'effettocostituito dall'erogazione del sussidio (cfr. Sez. 3, n. 32763 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA],Hamza, Rv. 286736).1.3. Priva di fondamento è poi l’ulteriore obiezione secondo la quale non erastata appurata la ricezione su card dell’accredito mensile, né che l’imputatoavesse mai ricevuto la lettera con la quale si comunicava l’ammissione albeneficio, né ancora il possesso, in capo all’imputato, della card di [OSCURATO:PERSONA] cui era confluito il credito mensilmente corrisposto. Diversamente da quantorappresentato in ricorso, infatti, la Corte di appello ha dato atto dell’acquisizionedi un prospetto estratto dal portale di [OSCURATO:PERSONA] italiane che dava contezza degliimporti mensili erogati in favore del ricorrente1.4. Discende, infine, a cascata dai sovra esposti rilievi la manifestainfondatezza della doglianza relativa alla violazione del principio dell’oltre ilragionevole dubbio evocata senza alcuna ragione giuridica specifica, in quanto il“dubbio” prospettato riguarda genericamente la logicità e la coerenza delmateriale probatorio posto a fondamento delle pronunce di merito circa lariconducibilità all’imputato della domanda volta all’ottenimento del reddito dicittadinanza e circa la percezione del beneficio economico.Del resto, questa Corte ha già affermato che in sede di legittimità, perchésia ravvisabile la manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606,comma 1, lett. e) cod. proc. pen., è necessario che la ricostruzione dei fattiprospettata dall'imputato che intenda far valere l'esistenza di un ragionevoledubbio sulla sua colpevolezza, contrastante con il procedimento argomentativoseguito dal giudice, sia inconfutabile e non rappresentativa soltanto di unaipotesi alternativa a quella ritenuta nella sentenza impugnata, dovendo il dubbiosulla corretta ricostruzione del fatto-reato nei suoi elementi oggettivo esoggettivo fare riferimento ad elementi sostenibili, cioè desunti dai dati acquisitial processo, e non meramente ipotetici o congetturali seppure plausibili (Sez. 2,n. 3817 del 09/10/2019, dep. 2020, Mannile, Rv. 278237).2. All'inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 c.p.p., la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di profili idoneiad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, alversamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appareequo determinare in euro tremila, esercitando la facoltà introdotta dall’art. 1,comma 64, l. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione previstadall’art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate leragioni dell’inammissibilità stessa come sopra indicate. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 19/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANNI [OSCURATO:PERSONA]
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