CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 luglio 2024
Cassazione n. 29507/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 00S6UE8) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/11/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che contrariamente a quanto si assume nel ricorso, la Corte di appello di Torino ha fornito adeguata motivazione in relazione all'accertamento del reato di resistenza, avendo evidenziato una serie di elementi di fatto che sorreggono in modo non illogico tale lettura con ampia e diffusa disamina, con riguardo anche alla irrilevanza delle ragioni per le quali l'imputato ha opposto resistenza; Ritenuto che i motivi in tema tenuità di tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. e di omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione sono inammissibili per genericità, avendo la Corte escluso l'oggettiva tenuità del fatto per le modalità del fatto in ragione della gravità delle condotte aggressive, di conseguenza si tratta di valutazioni che non possono dirsi affette da evidenti vizi logici e quindi non sono suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12 luglio 2024 [OSCURATO:PERSONA]. ;e re es