CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 giugno 2022
Cassazione n. 22297/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 29313/2016 R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del direttore p.t. rappresentatQ e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto presso i propri uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12 - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto, presso lo studio diell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma via Mirandola, n. 20; - con troricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] tributaria della n. 2953/35/16 emessa dalla CTR della Sicilia depositata il 23 agosto 2016 Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 16 giugno 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. L'Agenzia delle Entrate impugna con tre motivi la sentenza n. 2953/35/16 emessa dalla CTR della Sicilia che, confermando la decisione di primo grado, ha accolto il ricorso della contribuente, la quale aveva presentato reclamo avverso la pubblicazione nell'albo pretorio del verbale di delimitazione del Demanio e conseguente aggiornamento degli atti catastali. Nello specifico, a seguito di verifica straordinaria effettuata dal consorzio CO.GI . per conto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti e del Ministero delle Finanze, nell'individuazione del confine tra la proprietà privata e l'attigua fascia demaniale marittima, era stata frazionata la particella (n. 317) intestata alla contribuente e creata una nuova particella (n. 4374) con riduzione di quella originariamente intestata alla stessa. 2. La CTP di Trapani, adita dalla contribuente a seguito di rigetto del reclamo proposto, ha accolto il ricorso, ritenendo la propria giurisdizione e nel merito dichiarando che, sulla base delle sentenze emesse dal Tribunale di Marsala, sezione distaccata di Castelvetrano, e della Corte d'Appello di Palermo, doveva ritenersi la natura privata della particella in questione. 3. La CTR ha confermato la decisione del giudice di primo grado sulla base delle seguenti ragioni: sussiste la giurisdizione del giudice tributario, in quanto la modifica catastale che ha interessato il terreno della contribuente, deriva dalle nuove mappe prodotte dal Consorzio GO.GI. in esecuzione di un Protocollo d'intesa stipulato il 21/12/2000 tra il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e il Ministero delle Finanze; tali operazioni di verificazione straordinaria, sulla base della nota della [OSCURATO:PERSONA] di Cartografia, Catasto e Pubblicità immobiliare dell'Agenzia del Territorio, sono regolate dal r.d. 8 ottobre 1931, n. 1572, come modificato dall'art. 10 della I. 196, n. 679 e integrato dall'art. 74 della I. 2000, n. 342; la nota prevedeva la competenza del giudice tributario per i ricorsi avverso i risultati della verifica straordinaria; non si tratta, dunque, di questioni regolate dal procedimento di delimitazione del demanio marittimo, di cui all'art. 32 del codice della navigazione; trattandosi di una controversia vertente sulla delimitazione, estensione e figura di terreno adiacente al demanio marittimo, la competenza appartiene al giudice tributario, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992; è da escludere il litisconsorzio con l'Assessorato territorio e ambiente della Regione Sicilia per la rettifica catastale; l'Agenzia delle Entrate non ha valutato le precedenti decisioni in ordine alla delimitazione del demanio marittimo nella la località ove ricade la particella dellla contribuente, 4. L'Agenzia delle Entrate si costituisce con controricorso; entrambe le parti depositano memorie.lk-ev,(pLka-k-o\}-Cetulu, 4ttos'.-t7-A-r) ajkékt\43(1.:-. [OSCURATO:PERSONA] 5. Con il primo motivo di ricorso l'Agenzia delle Entrate lamenta la violazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., dell'art. 2, JV del d.lgs. n. 546 del 1992. Eccepisce che la giurisdizione appartenga al giudice ordinario, in quanto nel caso in esame si controverte in materia di accertamento della demanialità o meno della particella derivante dal frazionamento; a tale proposito rappresenta che l'istituto della delimitazione ha come scopo quello di individuare la fascia di terreno servente i pubblici servizi del mare. Il motivo è infondato. Per la risoluzione della questione di giurisdizione è opportuno il ricorso agli ordinari criteri di riparto in base alla posizione che la domanda, sotto il profilo del petitum sostanziale, è diretta a tutelare (tra le ultime v. Sez. U, n. 11257/2022, Rv. 664486 - 01). Oggetto della presente controversia è l'impugnativa di una modifica catastale, in particolare la contestazione dell'introduzione in catasto di una variazione che incide sull'estensione di un terreno, adottata nell'ambito della disciplina delle rendite catastali. Posto che non c'è un provvedimento di accertamento del bene individuato come nuova particella quale demaniale, ai sensi dell'art. 829 c.c., e che la modifica degli atti catastali non incide sulla titolarità dei beni, correttamente la parte ha adito il giudice tributario. 5.1. Ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. f) del digs. n. 546 del 1992, infatti, sono impugnabili innanzi al giudice tributario gli atti relativi alle operazioni catastali indicate nell'art. 2, comma 2. Tale ultima disposizione prevede che: "Appartengono altresì alla giurisdizione tributaria le controversie promosse dai singoli possessori concernenti l'intestazione„ la delimitazione, la figura, l'estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell'estimo fra i compossessori a titolo di promiscuità di una stessa particella, nonché le controversie concernenti la consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari urbane e l'attribuzione della rendita catastale". Va dato seguito a quanto più volte espresso dalla S.C. in tema di ripartizione della giurisdizione, secondo cui: "Appartiene al giudice ordinario la giurisdizione sulle controversie tra privati, o tra privati e P.A., aventi ad oggetto l'esistenza ed estensione del diritto di proprietà e nelle quali le risultanze catastali possono essere utilizzate a fini probatori; tuttavia, qualora tali risultanze siano contestate per ottenerne la variazione, anche al fine di adeguarle all'esito di un'azione di rivendica o regolamento di confini, la giurisdizione spetta al giudice tributario, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 e in ragione della diretta incidenza degli atti catastali sulla determinazione dei tributi (Sez. U, n. 19524/2018, Rv. 649627-01, Sez. U, n. 2950/2016, Rv. 638359-01). Ne deriva che appartiene al giudice ordinario la giurisdizione sulle controversie tra privati o anche tra questi e la pubblica amministrazione, aventi ad oggetto la verifica dell'esistenza dell'estensione del diritto di proprietà, nel corso delle quali le risultanze catastali possono essere utilizzate ai fini probatori. Ove, viceversa si intendano contestare le risultanze catastali esistenti per ottenere la variazione degli atti relativi alle operazioni previste dall'art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, anche al fine di adeguarli all'esito di un'azione di rivendica o di regolamento di confini, la giurisdizione spetta al giudice tributario, proprio in ragione dell'incidenza diretta di tali atti sulla determinazione dei tributi. 5.2. La contribuente, nella specie, è pacificamente titolare, in quanto proprietaria, della particella n. 317 e, a seguito della rettifica catastale, ha chiesto la correzione delle risultanze della cartografia catastale revisionata sulla sua proprietà privata. Essa, pertanto, ha correttamente impugnato innanzi al giudice tributario non esistendo una contestazione sulla titolarità, quanto una controversia sulla delimitazione della particella intestata alla contribuente. La giurisdizione spetta, quindi, al giudice tributario, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 in ragione della diretta incidenza degli atti catastali sulla determinazione dei tributi (nello stesso senso v. Cass. n. 12396 del 2021). 6. Con il secondo motivo di ricorso l'Agenzia delle Entrate lamenta la violazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., dell'art. 2909 c.c. Evidenzia l'erroneità del richiamo, contenuto nella sentenza impugnata alle sentenze del Tribunale di Trapani, sezione distaccata Castelvetrano (n. 8 del 2002) e della Corte d'Appello di Palermo (n. 66 del 2007), le quali non possono costituire un valido giudicato esterno preclusivo di ogni statuizione sulla presente controversia, in quanto intercorrente tra il Comune di Campobello di Mazara, la Presidenza della regione siciliana, l'Assessorato territorio e ambiente della regione siciliana e altre parti. La sentenza impugnata effettivamente fa riferimento alla mancata valutazione da parte dell'Agenzia delle Entrate di alcune sentenze passate in giudicato, riguardanti la delimitazione del demanio marittimo nella località oggetto del giudizio tra altri proprietari frontisti e il comune. Si osserva, tuttavia, in proposito che, confermando quanto affermato in primo grado, la pronuncia si riferisce a quelle sentenze per escludere la correttezza del nuovo accatastamento operato con il frazionamento. I giudici del merito, dunque, hanno accertato come non fosse possibile effettuare un frazionamento della particella della contribuente. Tale accertamento costituisce un giudizio sul fatto non suscettibile di ulteriore esame in sede di legittimità. 7. Da quanto esposto segue il rigetto del ricorso. Le spese del presente giudizio sono poste a carico dell'Agenzia delle Entrate, secondo il principio della soccombenza. P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso; Condanna l'Agenzia delle Entrate a pagare le spese del presente giudizio, che liquida nell'importo di C 3.500,00 per compensi, oltre C 200,00 per esborsi, rimborso forfettario e accessori di legge, con distrazione delle spese • in fav