CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 5 novembre 2021
Cassazione n. 01322/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
01 ()t i -t L- 1- ci [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] di accertamento [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Consigliere Ud. 05/11/2021 Cron. O ( [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA] Consigliere - Rel. R.G.N. 12374/2016 SENTENZA sul ricorso n. 12374/2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliato in Roma alla via Tempio di Giove n. 21, presso l'[OSCURATO:PERSONA], unitamente all'avv. [OSCURATO:PERSONA] da cui è rapp.to e difeso come da mandato in calce al ricorso -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.r.l, in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliato in Roma al [OSCURATO:PERSONA] n. 134, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] da cui è rapp.to e difeso come da mandato in calce al controricorso -controricorrente - avverso la sentenza n. 6076/28/2015 della COMM.TRIB.REG.LAZIO, depositata in data 19/11/2015; udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott.ssa D'[OSCURATO:PERSONA] nella pubblica udienza del 05/11/2021, tenuta in camera di consiglio ai sensi dell'art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, nonché dell'art. 7 del d.l. 23 luglio 2021 n. 105, conv. con modif. dalla I. 16 settembre 2021 n. 126; lette le conclusioni scritte depositate dal P.M., in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], motivate nel senso del rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. con sentenza n. 6076/28/15, depositata in data 19 novembre 2015, non notificata, la [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, accoglieva l'appello proposto dalla società contribuente avverso la sentenza n. 13267/39/14 della [OSCURATO:PERSONA] di Roma, con compensazione delle spese di lite; 2. i giudizi riuniti avevano ad oggetto l'impugnazione di due avvisi di accertamento per le annualità 2005 e 2006, relativi all'imposta ICI richiesta in riferimento a due terreni, siti in località Malafede, divenuti inedificabili a seguito dell'adozione della variante al PRG denominata "Piano delle Certezze", oggetto di compensazione dei diritti edificatori attraverso il trasferimento delle volumetrie edilizie originarie sulle aree cd. di atterraggio in località "[OSCURATO:PERSONA]" e "[OSCURATO:PERSONA]. 13", individuate dalle delibere del Consiglio comunale n. 99/03 e n. 277/05, con cui erano stati indicati al Sindaco gli indirizzi per la sottoscrizione degli Accordi di Programma di rilocalizzazione; 3. la CTP aveva rigettato il ricorso; la CTR, in riforma della sentenza di primo grado, aveva accolto il gravame rilevando che il programma di trasformazione urbanistica, da cui dipendeva la concreta possibilità di utilizzazione della cubatura edificatoria concessa in compensazione, non aveva ancora trovato attuazione, mancando una convenzione urbanistica tra le parti e la costituzione di un consorzio, e che pertanto risultava carente il presupposto dell'imposizione; 4. avverso la sentenza di appello [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione, notificato a mezzo PEC il 19 maggio 2016, affidato ad un unico motivo, e depositava memoria ex art. 378 c.p.c.; la contribuente resisteva con controricorso. 5. con nota del 2-9-2021 la controricorrente comunicava di aver formulato istanza per la definizione del giudizio ex art. 6, comma 10, del d.l. 23 ottobre 2018 n. 119, pubblicato in G.U. in pari data ed entrato in vigore in data 24.10.2018, nonché l'avvenuto perfezionamento della procedura di definizione agevolata per l'atto impositivo oggetto del presente contenzioso, e chiedeva che venisse dichiarata l'estinzione del giudizio. [OSCURATO:PERSONA] 1. l'istanza presentata attesta il pagamento previsto per il perfezionamento della definizione richiesta; nessuna delle parti ha poi presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, entro il 31 dicembre 2020, né è intervenuto diniego della definizione, poi impugnato 3. Ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del comma 3 dell'art. 391 c.p.c.; 4. Su tale premessa va dichiarata l'estinzione del giudizio per essere cessata la materia del contendere, a seguito dell'avvenuta definizione della controversia ai sensi della suindicata procedura. 5. Alla declaratoria di estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, segue che le spese dell'intero giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate, come espressamente disposto dall'art. 6, comma 13, del d.l. 119 del 2018. ([OSCURATO:PERSONA]. n. 21826 del 2020) 5.1 Non sussistono i presupposti per l'applicazione del "doppio contributo" come già statuito da questa Corte (vedi Cass. n. 25485 del 2018; in caso di rinuncia Cass. n. 14782 e n. 31732 del 2018). P.Q.M. La Corte, dichiara estinto il giudizio; spese a carico della parte che le ha anticipate; Così deciso,