CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 06709/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; uditi l'avv. [OSCURATO:PERSONA] e l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensori del ricorrente, i quali hanno concluso chiedendo l'annullamento della ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza sopra indicata il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], adito ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., confermava il provvedimento del 13 giugno 2022 con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva disposto l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 416-bis, commi da 1 a 6, e 8, cod. pen. (capo 1), 110 e 629, comma 2, in relazione all'art. 628, n. 3, e 416-bis.1 cod. pen. (capo 85), per avere fatto parte, dal 23 giugno 2018 e fino al luglio 2020, dell'associazione per delinquere di stampo mafioso denominata ‘ndrangheta e, in particolare, della locale di Locri; nonché per avere concorso, in Locri da agosto 2018 a febbraio 2019, nella commissione di una estorsione ai danni di [OSCURATO:PERSONA], rappresentante legale della impresa edile '3 [OSCURATO:SOCIETA].', costretto a versare la somma di 6.000 euro, in relazione agli appalti per i lavori di ristrutturazione di due scuole; con le aggravanti di aver agito i concorrenti quali appartenenti alla 'ndrangheta, con metodo mafioso e comunque nell'interesse di quel sodalizio criminale. 2. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso [OSCURATO:PERSONA], con due distinti atti sottoscritti dai suoi difensori, il quale ha dedotto i seguenti motivi. 2.1. Violazione di legge, in relazione agli artt. 649 cod. proc. pen., 416-bis cod. pen., e vizio di motivazione, per illogicità (primo punto dell'atto a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]; primo punto dell'atto a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]), per avere il Tribunale del riesame confermato il provvedimento genetico della misura in relazione al reato associativo del capo 1), disattendendo l'eccezione difensiva con la quale era stato evidenziato come il prevenuto fosse stato già giudicato e mandato assolto dal medesimo reato associativo in altro processo, con una condotta che, nella sentenza del Tribunale di Locri, doveva considerarsi formalmente addebitata come "aperta" e perciò commessa fino al 22 giugno 2020, data di emissione di quella sentenza. 2.2. Violazione di legge, in relazione agli artt. 273 e 292 cod. proc. pen., 629 e 416-bis.1 cod. pen., e vizio di motivazione (secondo punto ado a firma dell'avv, Russo), per avere il Tribunale reggino confermato il primigenio provvedimento in relazione al reato del capo 85), senza effettuare alcuna valutazione circa l'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa e senza considerare il messaggio che le rispettive mogli dell'autore del reato e della vittima si erano scambiate. 2.3. Mancanza di motivazione (terzo punto atto a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]), per avere il Tribunale del riesame omesso di argomentare le proprie determinazioni, limitandosi a riproporre, con la tecnica del 'copia e incolla', la motivazione del provvedimento impugnato emesso dal Giudice per le indagini preliminari. 2.4. Violazione di legge, in relazione agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen., e vizio di motivazione, per illogicità (secondo punto dell'atto a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]), per avere il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] confermato il primigenio provvedimento cautelare senza considerare una serie di elementi - quali la risalenza nel tempo dell'estorsione contestata, i rapporti di amicizia con la persona offesa e l'assenza di atti violenti idonei a superare le presunzioni di sussistenza delle esigenze di cautela e di idoneità esclusiva della custodia cautelare in carcere, e così a consentire l'applicazione di una misura meno gravosa quale quella degli arresti donniciliari. [OSCURATO:PERSONA] 1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sia inammissibile. 2. Il primo motivo del ricorso è manifestamente infondato. Nella motivazione della ordinanza gravata non è ravvisabile alcuna violazione di legge e tanto meno un vizio di motivazione, dal momento che con argomentazioni complete e logicamente ineccepibili i giudici a quibus hanno spiegato come la doglianza difensiva dovesse essere disattesa: tenuto conto che nel precedente processo penale svoltosi a carico del Floccari era stato addebitato il medesimo reato associativo, contestato con condotta perdurante "fino ad oggi"; imputazione che, perciò, doveva considerarsi "chiusa' e non "aperta", in quanto la formula 'ad oggi' doveva intendersi riferita fino alla data di esercizio dell'azione penale ovvero, in conseguenza del passaggio del procedimento alla fase del processo, alla data del rinvio a giudizio (in questo senso, tra le tante, Sez. 2, n. 20098 del 03/06/2020, Buono, Rv. 279476). In tale contesto - nel quale è errata la pretesa di far riferimento alla data di emissione, in quel processo, della sentenza di primo grado, che è criterio utilizzato nel diverso caso della contestazione "aperta" nella quale il pubblico ministero ha indicato solo la data di inizio della condotta illecita (così, ex multis, Sez. 2, n. 20798 del 20/04/2016, Zagaria, Rv. 267085) - è del pari improprio far riferimento sia alle scelte relative al trattamento sanzionatorio sia alla problematica connessa alla successione di leggi penali nel tempo affrontata nella richiamata sentenza emessa in altro processo, tematiche estranee alla posizione dell'odierno ricorrente che con quella sentenza era stato assolto dal reato addebitatogli. 3. Il secondo motivo del ricorso non supera il vaglio preliminare di ammissibilità, perché in parte manifestamente infondato e, in parte, perché presentato per fare valere ragioni diverse da quelle consentite dalla legge. È pacifico nella giurisprudenza di legittimità come il controllo dei provvedimenti di applicazione delle misure limitative della libertà personale sia diretto a verificare la congruenza e la coordinazione logica dell'apparato argomentativo che collega gli indizi di colpevolezza al giudizio di probabile colpevolezza dell'indagato, nonché il valore sintomatico degli indizi medesimi. Controllo che non può comportare un coinvolgimento del giudizio ricostruttivo del fatto e degli apprezzamenti del giudice di merito in ordine all'attendibilità delle fonti ed alla rilevanza e concludenza dei risultati del materiale probatorio, quando la motivazione sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici. Questa Corte ha, dunque, il compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie, nella peculiare prospettiva dei procedimenti incidentali de libertate (si veda, ex multis, Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976). Alla luce di tali regulae iuris, bisogna, dunque, riconoscere come, nel caso di specie, i giudici di merito abbiano dato logica contezza degli elementi indiziari sui quali si fonda il provvedimento cautelare con riferimento al reato contestato nel capo di imputazione provvisoria 85), a tal fine valorizzando gli esiti delle investigazioni: da cui è stato possibile evincere come le precise dichiarazioni accusatorie della persona offesa avessero trovato adeguato riscontro nei conformi dati informativi relativi a due ulteriori episodi estorsivi, riguardanti le vittime Congiusta e Rodinò, oggetto di altri connessi procedimenti penali, disegnando un contesto ambientale nel quale era stato sufficiente che [OSCURATO:PERSONA], esponente di una ben definita fazione della locale di 'ndrangheta di Locri, dunque con la forza intimidatrice derivante dall'appartenenza a tale clan, avesse avvinato l'imprenditore informandolo che in relazione a quei lavori affidati in appalto "doveva fare un pensiero", versando una somma di denaro la cui entità avrebbero stabilito (v. pagg. 60-62 ord. impugn.; e le richiamate pagg. 1075 e segg. ord. Gip). Da tanto il Collegio del riesame ha arguito, con un procedimento logico deduttivo - invero, contestato talora in termini molto generici - nel quale non si è ravvisabile alcun vizio di manifesta illogicità, come l'odierno ricorrente dovesse essere considerato, a livello indiziario, concorrente nella consumazione dell'indicato delitto. In tal modo, lungi dal proporre un 'travisamento delle prove', vale a dire una incompatibilità tra l'apparato motivazionale del provvedimento impugnato ed il contenuto degli atti del procedimento, tale da disarticolare la coerenza logica dell'intera motivazione, il ricorso è stato presentato per sostenere, in pratica, una ipotesi di 'travisamento dei fatti' (come, peraltro, espressamente riconosciuto nel 4 e ricorso oggi in esame) oggetto di valutazione, sollecitando una inammissibile rivalutazione del materiale d'indagine rispetto al quale è stata proposta un significativo alternativo rispetto a quello privilegiato dal Tribunale nell'ambito di un sistema motivazionale perspicuo e completo. Valutazione, questa, che vale soprattutto in considerazione del fatto che gli elementi indiziari a carico del ricorrente sono stati desunti principalmente dal contenuto delle conversazioni intercettate durante le indagini: materiale rispetto al quale si pone un mero problema di •interpretazione delle frasi e del linguaggio usato dai soggetti. interessati a quelle conversazioni intercettate, che è questione di fatto, rimessa all'apprezzamento del giudice di merito, che si sottrae al giudizio di legittimità se - come nella fattispecie è accaduto - la valutazione risulta logica in rapporto alle massime di esperienza utilizzate. 4. Manifestamente infondato è il terzo motivo del ricorso, in quanto le doglianze difensive si scontrano con il tenore del provvedimento impugnato, dal cui esame emerge all'evidenza come il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] non si sia affatto limitato ad una acritica riproposizione del contenuto del provvedimento genetico della misura, ma ha esposto in maniera completa le ragioni per le quali ha reputato prive di pregio le censure mosse con l'istanza di riesame. In tal modo la decisione appare coerente con il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità per il quale è ben possibile il richiamo al contenuto della ordinanza applicativa della misura, trattandosi di tecnica argomentativa il cui impiego è legittimo laddove - come nella fattispecie è accaduto - siano rispettati tre requisiti: che il provvedimento in esame faccia riferimento, recettizio o di semplice rinvio, a un legittimo atto del procedimento, la cui motivazione risulti congrua rispetto all'esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione; che fornisca la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione; che l'atto di riferimento, quando non venga allegato o trascritto nel provvedimento da motivare, sia conosciuto dall'interessato o almeno ostensibile, quanto meno al momento in cui si renda attuale l'esercizio della facoltà di valutazione, di critica ed, eventualmente, di gravame e, conseguentemente, di controllo dell'organo della valutazione o dell'impugnazione (così a partire da Sez. U, n. 17 del 21/06/2000, [OSCURATO:PERSONA]. 216664). 5. Anche il quarto e ultimo motivo del ricorso è del tutto privo di pregio, in quanto, a fronte di una specifica motivazione contenuta nell'ordinanza impugnata riguardante l'operatività, nel caso di specie, delle presunzioni dettate dall'art.275, comma 3, cod. proc. pen., e l'assenza di elementi da cui poter desumere la mancanza del bisogno di cautela (avendo, anzi, i giudici di merito illustrato gli elementi che confermano l'esistenza di un attuale e concreto pericolo che il prevenuto, per la sua accertata caratura criminale per il suo inserimento in una organizzazione mafiosa tuttora attiva, possa tornare a commettere reati della stessa natura di quelli contestatigli come commessi in epoca tutt'altro che remora), senza confrontarsi con tale argomentazioni, il ricorrente si è genericamente doluto della mancata verifica della concretezza e attualità di quelle esigenze, facendo riferimento, in maniera molto indeterminata, alla smentita assenza di condotte capaci di coartare la volontà della vittima e, in forma alquanto indeterminata, ad irrilevanti "relazioni di cortesia" esistenti tra le mogli rispettivamente dell'autore e della vittima del reato. 6. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo. Alla cancelleria vanno demandati gli adempimenti comunicativi previsti dalla legge. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fa