CassazionesentenzaSezione LDecisione del 13 febbraio 2024
Cassazione n. 16910/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso per regolamento di competenza d'ufficio n. 20603- 2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza R.G.N. 5008/2023 del 24/10/2023, nel procedimento pendente tra: [OSCURATO:PERSONA]; INPS -[OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/02/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]' ha depositato conclusioni scritte. Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] ha proposto dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] opposizione avverso alcuni avvisi di addebito Inps, aventi ad oggetto contributi dovuti alla [OSCURATO:PERSONA]; il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], pronunciando sull’eccezione di incompetenza territoriale dell’Istituto, con ordinanza del 27/6/2023,ha dichiarato la sua incompetenza [OSCURATO:PERSONA] di competenza R.G.N.20603/2023 Cron. Rep. Ud.13/02/2024 CC per territorio ai sensi dell'art. 444 c.p.c., comma 1, ritenendo competente il Tribunale di Torino, quale giudice nella cui circoscrizione l'attore ha la sua residenza; riassunta la causa dinanzi al giudice dichiarato competente, il Tribunale di Torino, con l’ordinanza indicata in epigrafe, ha sollevato regolamento di competenza d'ufficio ai sensi degliartt. 45 e 47 c od .p roc .c iv . ; il Tribunale di Torino ha con cordato in ordine all’applicazione del criterio di cui all’art. 444, comma 1, cod.proc.civ. Ha, però, osservato che il Comune di Leinì, di residenza del ricorrente, rientra nella circoscrizione del Tribunale di Ivrea; il PG ha conclusoper l’accoglimento del proposto ricorso. Considerato che: va accolto il proposto regolamento di competenza; la controversia ha ad oggetto un'opposizione adavvisi di addebito aventi ad oggetto il pagamento di contributi che riguardano la gestione commercianti; pertanto, trattandosi di « controversia inerente agli obblighi contributivi facenti capo ad un lavoratore autonomo» non vi è dubbio che essa rientr i nella competenza del tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione risiede l'attore, ai sensi dell'art. 444, comma 1, cod.proc.civ.(per tutte, v. Cass. n r 18373 del 2020) ; nel caso in esame, incontestato che il ricorrente risiede a Leinì, la competenza territoriale è del Tribunale di Ivrea, nel cui circondario rientra il comune di residenza dell’attore; ricorrendo un regolamento di ufficio , non v a adottato alcun provvedimento sulle spese. P.Q.M. La Corte dichiara la competenza del Tribu