CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 14 maggio 2025
Cassazione n. 22327/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/11/2023 della Corte d'appello di Bari; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Bari aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] (unitamente a [OSCURATO:PERSONA]) responsabile del delitto di tentata estorsione in concorso e, con le circostanze attenuanti generiche stimate equivalenti alla contestata aggravante, l'aveva condannato alla pena di anni 3 e mesi 5 di reclusione ed euro 1.000 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali, applicando la conseguente pena accessoria dell'interdizione per cinque anni dai pubblici uffici; 2. la Corte d'appello di Bari, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha ritenuto le già riconosciute circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante, rideterminando così la pena in anni 2 e mesi 6 di reclusione ed euro 800 di multa, con revoca della pena accessoria; 3. ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] tramite il difensore che deduce violazione di legge per inosservanza o erronea applicazione degli artt. 62 -bis, 69 e 133 cod. pen.: rileva, infatti, che la Corte d'appello, pur avendo ritenuto necessaria la revisione del trattamento sanzionatorio con la riduzione della pena per le generiche nella misura di un terzo, di fatto ha invece operato un abbattimento inferiore rispetto a quella che sarebbe risultata dall'applicazione della pur prevista riduzione; 4. la Procura Generale ha trasmesso la requisitoria scritta concludendo per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. 1. Il Tribunale di Bari, nel riconoscere la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di tentata estorsione, l'aveva tuttavia ritenuto meritevole delle circostanze attenuanti generiche stimate equivalenti alla contestata e pur ritenuta aggravante. 2. Con l'atto d'appello, la difesa aveva formulato censure sia in punto di responsabilità che sul trattamento sanzionatorio; la sentenza d'appello, preso atto della rinuncia dell'imputato, ritualmente formalizzata, ai motivi sulla responsabilità, ha spiegato che "... la resipiscenza dimostrata con la rinuncia ai principali motivi d'appello consente, previo giudizio di prevalenza delle già concesso attenuanti generiche sulla contestata aggravante, di rideterminare la pena in anni due, mesi sei di reclusione ed euro 800 di multa" (cfr., pag. 7 della sentenza impugnata) che ha determinato nel seguente modo: "pena base per il più grave reato, anni cinque di reclusione ed euro 1.500 di multa, ridotta di un terzo per il tentativo ad anni tre, mesi quattro di reclusione ed euro 1.000 di multa, ridotta di un terzo ex art. 62-bis ad anni due, mesi cinque di reclusione ed euro 800,00 di multa, aumentata ex art. 81 c.p. ad anni due, mesi sei di reclusione ed euro 800 di multa" (cfr., ivi). Com'è facilmente verificabile, il calcolo della pena finale, così eseguito, è tuttavia errato: la riduzione di un terzo sulla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione ed euro 1.000 di multa doveva infatti portare alla pena finale dì anni due, mesi due e giorni venti di reclusione ed euro 667 di multa. 3. Ed è in questi termini, prendendo atto dell'errore in cui sono incorsi i giudici di secondo grado, che, con riguardo a questo specifico aspetto, la sentenza va annullata senza rinvio ben potendo la pena essere rideterminata direttamente da questa Corte ai sensi dell'art. 620, lett. l) cod. proc. pen. (cfr., in tal senso, Sez. 6, n. 15157 del 20/03/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 259253 - 01 <, Sez. 5, n. 6782 del 06/12/2016, dep. 13/02/2017, Laconi, Rv. 269450 - 01; Sez. 2, n. 4594 del 17/01/2018, Cantile, Rv. 272019 01; Sez. 6, n. 12391 del 18/01/2018, Pupo, Rv. 272458 01; Sez. 6, n. 31921 del 11/06/2024, Siviero, Rv. 286852 - 01). P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, rideterminando la pena in anni 2 mesi 2 di reclusione ed euro 667,00 di multa. Così è deciso, 14/05/2025 Il C estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]