CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 9 febbraio 2023
Cassazione n. 24392/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza del 9 febbraio 2023 la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato inammissibile l'istanza di revisione, proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], della sentenza emessa dal Tribunale di Messina il 1 febbraio 2022, irrevocabile il 9 settembre 2022, di condanna per il reato ex art. 6, commi 2 e 6, legge n. 401 del 1989. 2. Avverso tale ordinanza il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo i vizi, ex 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., per l'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di inammissibilità. La richiesta di revisione, diversamente da quanto sarebbe stato indicato dalla Corte di appello, non si sarebbe fondata sulla richiesta di applicazione di un orientamento della giurisprudenza, ma sulla mancata valutazione, pur implicita, della prova del fallimento della società calcistica ACR Messina; il richiamo alla giurisprudenza sarebbe stato effettuato al solo fine di dimostrare la decisività della prova nuova. Il fallimento della ACR Messina costituirebbe un fatto notorio e di natura documentale, non valutato neanche implicitamente con la sentenza di condanna. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato: la Corte di appello ha correttamente dichiarato l'inammissibilità dell'istanza di revisione. 1.1. Ai fini dell'ammissibilità della richiesta di revisione basata sulla prospettazione di nuove prove, l'esame preliminare della Corte d'appello circa il presupposto della non manifesta infondatezza deve limitarsi ad una sommaria delibazione degli elementi di prova addotti, in modo da verificare l'eventuale sussistenza di un'infondatezza rilevabile ictu °cui/ e senza necessità di approfonditi esami, dovendosi ritenere preclusa in tale sede una penetrante anticipazione dell'apprezzamento di merito, riservato invece al vero e proprio giudizio di revisione, da svolgersi nel contraddittorio delle parti (Sez. 6, n. 2437 del 03/12/2009 - dep. 2010, Giunta, Rv. 24577001). [OSCURATO:PERSONA]. 6, n. 5654 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Mancini, in motivazione, in tema di giudizio di revisione, l'inammissibilità della richiesta per manifesta infondatezza sussiste se le ragioni poste a suo fondamento risultino, dalla domanda in sé e per sé considerata, evidentemente inidonee a consentire una verifica circa l'esito del giudizio, essendo invece riservata alla fase del merito ogni valutazione sull'effettiva capacità delle allegazioni a travolgere, anche nella prospettiva del ragionevole dubbio, il giudicato. 1.2. Con la sentenza n. 6141 del 25/10/2018 - dep. 2019, Milanesi, Rv. 274627-01, le Sezioni Unite hanno ribadito il costante orientamento per cui, in tema di revisione, per «prove nuove», rilevanti a norma dell'art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., ai fini dell'ammissibilità della relativa istanza, devono intendersi le prove sopravvenute alla sentenza definitiva di condanna, quelle scoperte successivamente ad essa, quelle non acquisite nel precedente giudizio e quelle acquisite nel precedente giudizio, però sempre che non siano valutate neppure implicitamente (purché non si tratti di prove dichiarate inammissibili o ritenute superflue dal giudicante). 1.3. Il ricorrente ha proposto l'istanza di revisione ai sensi dell'art. 630, lett. c), cod. proc. pen., secondo cui la revisione può essere richiesta «... se dopo la condanna sono sopravvenute o si scoprono nuove prove che, sole o unite a quelle già valutate, dimostrano che il condannato deve essere prosciolto a norma dell'articolo 631 ...». Effettivamente, all'istanza di revisione, in base agli atti trasmessi, non risulta essere stata allegata la sentenza che ha dichiarato - secondo il ricorrente - il fallimento dell'ACR Messina, rispetto alla quale sarebbe stato vigente il divieto violato. Né risulta, altresì, documentato con l'istanza di revisione che al momento della commissione del fatto oggetto della condanna fosse intervenuto il fallimento di tale società calcistica. Il fallimento della società, tenuto conto che la modifica avrebbe riguardato solo il significato dell'acronimo, deve essere oggetto di prova, anche per verificare l'eventuale sussistenza della continuità giuridica con la nuova società; la mancata allegazione della sentenza di fallimento, pertanto, comporta l'inammissibilità dell'istanza ex art. 631 cod. proc. pen., per l'assenza in radice degli «elementi in base ai quali si chiede la revisione». 1.4. Il fallimento della società calcistica non può neanche essere qualificato quale fatto notorio. La categoria del fatto notorio è costituita da quelle conoscenze per le quali non vi è la necessità della dimostrazione del probandum, in quanto corrispondenti a comuni cognizioni storiche ovvero riguardanti forme elementari di manifestazioni delle forze della natura e delle relative leggi, a tutti familiari (Sez. 3, n. 30720 del 18/09/2020, Villari, Rv. 280020 - 01): non, dunque, un fatto storico e giuridico potenzialmente incidente sulla condotta. 2. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. si condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila