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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 2015/2024

ECLI:EU:T:2024:784
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62022TJ0827_INF

Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 6 novembre 2024 – [OSCURATO:PERSONA]/Commissione ([OSCURATO:PERSONA]; Covid-19) (causa T – 827/22) ( 1 ) «Aiuti di Stato – Mercato rumeno del trasporto aereo – Aiuti concessi dalla Romania alla [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito della pandemia COVID 19 – Apporto di capitale – Decisione di non sollevare obiezioni – Ricorso di annullamento – Legittimazione ad agire – Riduzione sostanziale della posizione del ricorrente sul mercato rilevante – Ricevibilità – Aiuto destinato a ovviare ai danni arrecati da un evento eccezionale – Valutazione del danno – Nesso di causalità – Difficoltà finanziarie preesistenti del beneficiario – Principio di non discriminazione – Libera prestazione di servizi – Libertà di stabilimento – Obbligo di motivazione»

1. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Decisione della Commissione che constata la compatibilità di un aiuto di Stato con il mercato interno senza avviare il procedimento d’indagine formale – Ricorsi degli interessati ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE – Ricorso volto alla salvaguardia dei diritti procedurali degli interessati – Ricevibilità [Art. 108, § 2, e 263, comma 4, TFUE; regolamento del Consiglio 2015/1589, art. 1, h)] (v. punti 15‑18)

2. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Incidenza individuale – Criteri – Decisione della Commissione che conclude per la compatibilità di un aiuto con il mercato interno – Ricorso di un’impresa concorrente che dimostra un pregiudizio sostanziale alla sua posizione sul mercato – Ricevibilità – Obbligo per l’impresa concorrente di definire precisamente il mercato di cui trattasi e di comparare la situazione di tutti i concorrenti presenti su detto mercato al fine di distinguersi rispetto a questi ultimi – Insussistenza – Dimostrazione di un pregiudizio sostanziale alla posizione dell’impresa concorrente sul mercato rilevante (Art. 108, §§ 2 e 3, e 263, comma 4, TFUE) (v. punti 19‑38)

3. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Incidenza diretta – Criteri – Decisione della Commissione che conclude per la compatibilità di un aiuto con il mercato interno – Ricorso di un’impresa concorrente dell’impresa beneficiaria – Impresa concorrente che dimostra un’incidenza diretta (Art. 263, comma 4, TFUE) (v. punto 39)

4. Aiuti concessi dagli Stati – Divieto – Deroghe – Aiuti compatibili con il mercato interno – Aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali – Aumento di capitale in favore di una compagnia aerea per indennizzare quest’ultima nell’ambito della pandemia di COVID – 19 – Valutazione ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE – Criteri – Proporzionalità dell’aiuto – Valutazione dei danni arrecati dalla pandemia di COVID – 19 all’impresa beneficiaria dell’aiuto [Art. 107, § 2, b), TFUE] (v. punti 46, 50‑58, 60‑63, 67, 68, 74, 75, 80, 81, 84‑91, 93‑95, 97‑103)

5. Aiuti concessi dagli Stati – Divieto – Deroghe – Adozione di più misure di aiuto in relazione allo stesso evento sulla base di diverse deroghe previste all’articolo 107, paragrafo 2 o 3, TFUE – Ammissibilità [Art. 107, §§ 2, b), e 3, b), TFUE] (v. punti 116‑123)

6. Aiuti concessi dagli Stati – Divieto – Deroghe – Aiuti compatibili con il mercato interno – Aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali – Aumento di capitale in favore di una compagnia aerea per indennizzare quest’ultima nell’ambito della pandemia di COVID-19 – Valutazione della proporzionalità rispetto all’importo dell’aiuto – Obbligo di tenere conto del vantaggio concorrenziale ottenuto grazie all’aiuto – Insussistenza [Art. 107, § 2, b), TFUE] (v. punti 130‑132)

7. Diritto dell’Unione europea – Principi – Parità di trattamento – Discriminazione in base alla nazionalità – Divieto ai sensi dell’articolo 18 TFUE – Carattere sussidiario rispetto ai divieti specifici di discriminazione stabiliti dal Trattato FUE – Articolo 107, paragrafi 2 e 3, TFUE, che prevede norme specifiche di questo tipo (Artt. 18 e 107, §§ 2 e 3, TFUE) (v. punti 137‑156)

8. Aiuti concessi dagli Stati – Divieto – Deroghe – Aiuti compatibili con il mercato interno – Aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali – Aumento di capitale in favore di una compagnia aerea per indennizzare quest’ultima nell’ambito della pandemia di COVID – 19 – Aiuto compatibile con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE – Valutazione dell’aiuto alla luce della libera prestazione di servizi e della libertà di stabilimento – Presupposti [Artt. 49, 56, e 107, § 2, b), TFUE] (v. punti 157‑164)

9. Aiuti concessi dagli Stati – Divieto – Deroghe – Aiuti compatibili con il mercato interno – Aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali – Aumento di capitale in favore di una compagnia aerea per indennizzare quest’ultima nell’ambito della pandemia di COVID – 19 – Valutazione ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE – Decisione della Commissione che dichiara la compatibilità dell’aiuto con il mercato interno senza avviare il procedimento d’indagine formale – Violazione dei diritti procedurali degli interessati – Presupposti – Interessati a cui spetta dimostrare l’esistenza di dubbi sulla compatibilità dell’aiuto con il mercato interno [Art. 107, § 2, b), TFUE] (v. punti 168‑174)

10. Aiuti concessi dagli Stati – Decisione della Commissione di non sollevare obiezioni nei confronti di un regime di aiuti – Obbligo di motivazione – Portata – Presa in considerazione del contesto e dell’insieme delle norme giuridiche che disciplinano la materia [Art. 107, § 2, b), e 296 TFUE] (v. punti 179‑186) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) [OSCURATO:PERSONA] Zrt. ([OSCURATO:PERSONA].) è condannata a farsi carico delle spese. ( 1 ) GU C 104 del 20.3.2023 .

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62022TJ0827_INF Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 6 novembre 2024 – [OSCURATO:PERSONA]/Commissione ([OSCURATO:PERSONA]; Covid-19) (causa T – 827/22) ( 1 ) «Aiuti di Stato – Mercato rumeno del trasporto aereo – Aiuti concessi dalla Romania alla [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito della pandemia COVID 19 – Apporto di capitale – Decisione di non sollevare obiezioni – Ricorso di annullamento – Legittimazione ad agire – Riduzione sostanziale della posizione del ricorrente sul mercato rilevante – Ricevibilità – Aiuto destinato a ovviare ai danni arrecati da un evento eccezionale – Valutazione del danno – Nesso di causalità – Difficoltà finanziarie preesistenti del beneficiario – Principio di non discriminazione – Libera prestazione di servizi – Libertà di stabilimento – Obbligo di motivazione» 1. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Decisione della Commissione che constata la compatibilità di un aiuto di Stato con il mercato interno senza avviare il procedimento d’indagine formale – Ricorsi degli interessati ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE – Ricorso volto alla salvaguardia dei diritti procedurali degli interessati – Ricevibilità [Art. 108, § 2, e 263, comma 4, TFUE; regolamento del Consiglio 2015/1589, art. 1, h)] (v. punti 15‑18) 2. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Incidenza individuale – Criteri – Decisione della Commissione che conclude per la compatibilità di un aiuto con il mercato interno – Ricorso di un’impresa concorrente che dimostra un pregiudizio sostanziale alla sua posizione sul mercato – Ricevibilità – Obbligo per l’impresa concorrente di definire precisamente il mercato di cui trattasi e di comparare la situazione di tutti i concorrenti presenti su detto mercato al fine di distinguersi rispetto a questi ultimi – Insussistenza – Dimostrazione di un pregiudizio sostanziale alla posizione dell’impresa concorrente sul mercato rilevante (Art. 108, §§ 2 e 3, e 263, comma 4, TFUE) (v. punti 19‑38) 3. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Incidenza diretta – Criteri – Decisione della Commissione che conclude per la compatibilità di un aiuto con il mercato interno – Ricorso di un’impresa concorrente dell’impresa beneficiaria – Impresa concorrente che dimostra un’incidenza diretta (Art. 263, comma 4, TFUE) (v. punto 39) 4. Aiuti concessi dagli Stati – Divieto – Deroghe – Aiuti compatibili con il mercato interno – Aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali – Aumento di capitale in favore di una compagnia aerea per indennizzare quest’ultima nell’ambito della pandemia di COVID – 19 – Valutazione ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE – Criteri – Proporzionalità dell’aiuto – Valutazione dei danni arrecati dalla pandemia di COVID – 19 all’impresa beneficiaria dell’aiuto [Art. 107, § 2, b), TFUE] (v. punti 46, 50‑58, 60‑63, 67, 68, 74, 75, 80, 81, 84‑91, 93‑95, 97‑103) 5. Aiuti concessi dagli Stati – Divieto – Deroghe – Adozione di più misure di aiuto in relazione allo stesso evento sulla base di diverse deroghe previste all’articolo 107, paragrafo 2 o 3, TFUE – Ammissibilità [Art. 107, §§ 2, b), e 3, b), TFUE] (v. punti 116‑123) 6. Aiuti concessi dagli Stati – Divieto – Deroghe – Aiuti compatibili con il mercato interno – Aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali – Aumento di capitale in favore di una compagnia aerea per indennizzare quest’ultima nell’ambito della pandemia di COVID-19 – Valutazione della proporzionalità rispetto all’importo dell’aiuto – Obbligo di tenere conto del vantaggio concorrenziale ottenuto grazie all’aiuto – Insussistenza [Art. 107, § 2, b), TFUE] (v. punti 130‑132) 7. Diritto dell’Unione europea – Principi – Parità di trattamento – Discriminazione in base alla nazionalità – Divieto ai sensi dell’articolo 18 TFUE – Carattere sussidiario rispetto ai divieti specifici di discriminazione stabiliti dal Trattato FUE – Articolo 107, paragrafi 2 e 3, TFUE, che prevede norme specifiche di questo tipo (Artt. 18 e 107, §§ 2 e 3, TFUE) (v. punti 137‑156) 8. Aiuti concessi dagli Stati – Divieto – Deroghe – Aiuti compatibili con il mercato interno – Aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali – Aumento di capitale in favore di una compagnia aerea per indennizzare quest’ultima nell’ambito della pandemia di COVID – 19 – Aiuto compatibile con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE – Valutazione dell’aiuto alla luce della libera prestazione di servizi e della libertà di stabilimento – Presupposti [Artt. 49, 56, e 107, § 2, b), TFUE] (v. punti 157‑164) 9. Aiuti concessi dagli Stati – Divieto – Deroghe – Aiuti compatibili con il mercato interno – Aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali – Aumento di capitale in favore di una compagnia aerea per indennizzare quest’ultima nell’ambito della pandemia di COVID – 19 – Valutazione ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE – Decisione della Commissione che dichiara la compatibilità dell’aiuto con il mercato interno senza avviare il procedimento d’indagine formale – Violazione dei diritti procedurali degli interessati – Presupposti – Interessati a cui spetta dimostrare l’esistenza di dubbi sulla compatibilità dell’aiuto con il mercato interno [Art. 107, § 2, b), TFUE] (v. punti 168‑174) 10. Aiuti concessi dagli Stati – Decisione della Commissione di non sollevare obiezioni nei confronti di un regime di aiuti – Obbligo di motivazione – Portata – Presa in considerazione del contesto e dell’insieme delle norme giuridiche che disciplinano la materia [Art. 107, § 2, b), e 296 TFUE] (v. punti 179‑186) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) [OSCURATO:PERSONA] Zrt. ([OSCURATO:PERSONA].) è condannata a farsi carico delle spese. ( 1 ) GU C 104 del 20.3.2023 .
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