CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 giugno 2026
Cassazione n. 33489/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria difensiva depositata in data 15/06/2026 nell'interesse della parte civile [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione in punto di sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen., è manifestamente infondato atteso che la Corte di appello ha valorizzato, ai fini della minOrata difesa, non solo l'età molto avanzata della persona offesa ( 91 anni) ma anche le modalità dell'azione dell'imputato il quale, prospettando un pericolo immaginario riguardante il di lei figlio, le aveva causato un forte turbamento emotivo e conseguentemente indotta a consegnare denaro e gioielli; che tale assunto è conforme al principio secondo il quale, ai fini della configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen., il giudice è tenuto a valutare non solo l'età avanzata della persona offesa - che, di per sé sola, non dà luogo ad una presunzione assoluta di minorata difesa per ridotta capacità di resistenza - ma anche la ricorrenza di circostanze concrete idonee ad evidenziare la particolare vulnerabilità della vittima della quale l'agente consapevolmente si è avvalso (Sez. 2, n. 22554 del 08/05/2025, Marchese, Rv. 289702). ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; ritenuto, altresì, che la richiesta di liquidazione delle spese avanzata dalla parte civile va rigettata poiché le conclusioni scritte depositate non hanno apportato un apprezzabile contributo mancando la prospettazione di argomenti diretti a contrastare l'iniziativa dell'imputato per la tutela dei propri interessi e limitandosi ad affermare la correttezza della sentenza impugnata (Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716; Sez. U, n. 877 del 14/07/2022 dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886, in motivazione). P.Q P.Q.M