CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 febbraio 2023
Cassazione n. 09514/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/04/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino, che ha confermato la responsabilità dei suddetti imputati per il reato di concorso in furto pluriaggravato. 2. Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui i ricorrenti deducono che il termine prescrizionale è decorso prima della sentenza di secondo grado, è manifestamente infondato: il furto in relazione al quale è stata emessa condanna, infatti, è aggravato ai sensi dell'art. 625, comma primo, n.2 e n. 7 cod. pen., sicchè il termine prescrizionale massimo giunge sino a 12 anni e 6 mesi (ai sensi del combinato disposto degli artt. 157 e 161 cod. pen.); pertanto, il termine di prescrizione massimo rimane fissato alla date del 4 febbraio 2023, non ancora decorso. 3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11 gennaio