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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 1907/2022

ECLI:EU:T:2022:86
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62019TJ0636_INF

Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 23 febbraio 2022 – [OSCURATO:PERSONA] / ECHA (causa T‑636/19) ( 1 ) «REACH – Sostanze estremamente preoccupanti – Definizione di un elenco di sostanze candidate all’eventuale inclusione nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 – Decisione che identifica l’acido 2,2,3,3-tetrafluoro-2-(eptafluoropropossi) propionico, i suoi sali e i suoi acidi alogenuri come sostanza che risponde ai criteri previsti per l’inclusione nell’elenco – Articolo 57 del regolamento n. 1907/2006 – Errore manifesto di valutazione – Proporzionalità»

1. Ravvicinamento delle legislazioni – Registrazione, valutazione e autorizzazione delle sostanze chimiche – Regolamento REACH – Sostanze estremamente preoccupanti – Procedura di identificazione – Determinazione del livello di preoccupazione suscitato da una sostanza – Considerazione di dati diversi da quelli relativi ai rischi derivanti dalle proprietà intrinseche delle sostanze interessate – Ammissibilità [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1907/2006, art. 57, lettera f)] (v. punti 34‑36, 91, 121, 131, 192, 208)

2. Ravvicinamento delle legislazioni – Registrazione, valutazione e autorizzazione delle sostanze chimiche – Regolamento REACH – Sostanze estremamente preoccupanti – Procedura di identificazione – Potere discrezionale delle autorità dell’Unione – Portata – Sindacato giurisdizionale – Limiti – Errore manifesto, sviamento di potere o superamento manifesto dei limiti del potere discrezionale (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1907/2006, artt. 57 e 59) (v. punti 44‑48, 212, 215)

3. Ravvicinamento delle legislazioni – Registrazione, valutazione e autorizzazione delle sostanze chimiche – Regolamento REACH – Sostanze estremamente preoccupanti – Procedura di identificazione – Decisione dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) che identifica l’acido 2,3,3,3-tetrafluoro-2-(eptafluoropropossi)propionico, i suoi sali e i suoi acidi alogenuri come sostanza estremamente preoccupante – Violazione del principio di proporzionalità – Insussistenza (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1907/2006, considerando 16 e articoli 1, § 1, 14, § 6, e 59 e allegato XV) (v. punti 252‑270) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) [OSCURATO:PERSONA] BV sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dall’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) nonché dalla ClientEarth AISBL, dalla ClientEarth e dalla CHEM [OSCURATO:PERSONA] eV. 3) [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] sopporterà le proprie spese. ( 1 ) GU C 399 del 25.11.2019 .

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62019TJ0636_INF Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 23 febbraio 2022 – [OSCURATO:PERSONA] / ECHA (causa T‑636/19) ( 1 ) «REACH – Sostanze estremamente preoccupanti – Definizione di un elenco di sostanze candidate all’eventuale inclusione nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 – Decisione che identifica l’acido 2,2,3,3-tetrafluoro-2-(eptafluoropropossi) propionico, i suoi sali e i suoi acidi alogenuri come sostanza che risponde ai criteri previsti per l’inclusione nell’elenco – Articolo 57 del regolamento n. 1907/2006 – Errore manifesto di valutazione – Proporzionalità» 1. Ravvicinamento delle legislazioni – Registrazione, valutazione e autorizzazione delle sostanze chimiche – Regolamento REACH – Sostanze estremamente preoccupanti – Procedura di identificazione – Determinazione del livello di preoccupazione suscitato da una sostanza – Considerazione di dati diversi da quelli relativi ai rischi derivanti dalle proprietà intrinseche delle sostanze interessate – Ammissibilità [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1907/2006, art. 57, lettera f)] (v. punti 34‑36, 91, 121, 131, 192, 208) 2. Ravvicinamento delle legislazioni – Registrazione, valutazione e autorizzazione delle sostanze chimiche – Regolamento REACH – Sostanze estremamente preoccupanti – Procedura di identificazione – Potere discrezionale delle autorità dell’Unione – Portata – Sindacato giurisdizionale – Limiti – Errore manifesto, sviamento di potere o superamento manifesto dei limiti del potere discrezionale (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1907/2006, artt. 57 e 59) (v. punti 44‑48, 212, 215) 3. Ravvicinamento delle legislazioni – Registrazione, valutazione e autorizzazione delle sostanze chimiche – Regolamento REACH – Sostanze estremamente preoccupanti – Procedura di identificazione – Decisione dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) che identifica l’acido 2,3,3,3-tetrafluoro-2-(eptafluoropropossi)propionico, i suoi sali e i suoi acidi alogenuri come sostanza estremamente preoccupante – Violazione del principio di proporzionalità – Insussistenza (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1907/2006, considerando 16 e articoli 1, § 1, 14, § 6, e 59 e allegato XV) (v. punti 252‑270) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) [OSCURATO:PERSONA] BV sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dall’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) nonché dalla ClientEarth AISBL, dalla ClientEarth e dalla CHEM [OSCURATO:PERSONA] eV. 3) [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] sopporterà le proprie spese. ( 1 ) GU C 399 del 25.11.2019 .
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