CassazionedecretoSezione 4
Cassazione n. 42271/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di REGGIO CALABRIAsvolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto Felicetta [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto il rigetto del ricorso. udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di PALMI in difesa di [OSCURATO:PERSONA], il quale ha insistito nell'accoglimento dei motivi di ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza pronunciata a norma dell'art. 324, cod. proc. pen., il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato la richiesta di riesame nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] Alessia avverso il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca di cui all'art. 240 bis, cod. pen., di beni e conti correnti riconducibili a [OSCURATO:PERSONA] Alessandro, indagato nel procedimento nel quale al predetto sono contestati i reati di cui agli artt. 74 e 73, d. P.R. n. 309/1990. 2. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] Alessia, intestataria formale dei beni (tre unità immobiliari e rapporti bancari e finanziari presso più istituti di credito) e terza interessata, dunque, ha proposto ricorso, formulando due motivi. Con il primo, ha dedotto violazione degli artt. 8 e 9, cod. proc. pen., con riferimento alla ritenuta competenza per territorio del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] quanto al gruppo del SURIANO, nonché degli artt. 110, cod. pen., 73 e 73, d. P.R. n. 309/1990, quanto alla esistenza della macro associazione come configurata nel capo A) della incolpazione provvisoria. In particolare, evidenzia che al gruppo del SURIANO, al quale [OSCURATO:PERSONA] Alessandro - fratello della ricorrente - apparterrebbe secondo l'ipotesi accusatoria, sono contestati ben 32 reati fine, dei quali solo 4 riferiti ad acquisti presso i rosarnesi. Quanto alla ricostruzione recepita nel titolo cautelare, la difesa rileva che, anche a voler seguire il ragionamento del Tribunale e ritenere, dunque, l'operatività dei criteri suppletivi (una volta stabilita la impossibilità di individuare il luogo di costituzione della macro associazione), ai fini del vaglio di compatibilità tra la fattispecie concreta (semplice concorso nel reato di cui all'art. 73 cit.) e quella astratta (macro associazione come contestata al capo A), difetterebbero i connotati della seconda, stanti: l'assenza di un vincolo durevole che vada al di là del rapporto sinallagmatico; di un accordo di tutti i sodali e dell'affectio societatis alla macro associazione; di una ripartizione dei compiti tra i sodali, in relazione agli scopi programmati, attraverso contributi tipici; del dolo di partecipazione; di un costante e continuo approvvigionamento di sostanze, con reciproco affidamento del gruppo sulla disponibilità dell'acquisto, con riferimento agli elementi dai quali inferire il mutamento del rapporto fornitore-acquirente da relazione di mero affidamento reciproco a vincolo stabile. Nell'ordinanza, dunque, non sarebbe indicato il legame oggettivo necessario per assicurare la riconducibilità del gruppo SURIANO alla macro associazione di cui al capo A), il difetto dei suindicati elementi non potendo essere superato dal criterio residuale di cui all'art. 9, cod. — _ proc. peni Nell'ordinanza, dunque, non sarebbe indicato il legame oggettivo-R-e-c-essario per I assicurare la riconducibilità del gruppo SURIANO alla macro associazione di cui al capo A), il difetto dei suindicati elementi non potendo essere superato dal criterio residuale di cui all'art. 9, cod. proc. pen. .......__, Con il secondo motivo, ha dedotto analogo vizio questa volta con riferimento alla sussistenza di un fumus per l'operatività dell'art. 240 bis, cod. pen. Secondo il deducente, esso non potrebbe basarsi sulle condizioni generali di applicabilità delle misure cautelari personali, vedendo lo scrutinio sulla sussistenza dei presupposti legittimanti il sequestro, in ragione della flessibilità probatoria su cui si sostanzia il provvedimento. Nella specie, trattandosi di confisca ai sensi dell'art. 240 bis, cod. pen., il rapporto di pertinenzialità non è tra il bene e uno specifico fatto delittuoso, bensì tra la res e l'attività criminosa di un soggetto. Pertanto, nella specie, è necessario che il bene sia riconducibile per intero all'iniziativa economica del responsabile del reato presupposto. Il Tribunale, invece, secondo la prospettazione difensiva, non avrebbe affrontato il problema dell'effettiva possibilità dell'indagato [OSCURATO:PERSONA] Alessandro di determinare l'impiego uti dominus dei beni della ricorrente, né spiegato le ragioni della ritenuta intestazione fittizia dei beni, attraverso elementi di consistenza indiziaria tali da connotare, per gravità, precisione e concordanza, la prova del superamento della coincidenza tra titolarità formale e disponibilità effettiva dei beni. Sotto altro profilo, si rileva che la presunzione di illegittima acquisizione dei beni da parte del soggetto indagato deve essere circoscritta in un ambito di ragionevolezza temporale, onde scongiurare la evenienza della sottoposizione a sequestro di beni ictu ocu/i estranei al reato, siccome acquistati in un periodo di tempo talmente antecedente alla consumazione di esso da far escludere qualsiasi riferibilità di essi al reato stesso. Nella specie., Al, rato c.d. "abilitante" il sequestro è stato contestato a far data dal settembre 2017\, t al luglio 2019 e gli unici due episodi ai sensi dell'ad. 73, d. P.R. n. 309/1990 sono stati contestati come posti in essere nel febbraio e nel giugno 2018. L'ordinanza, da un lato, avrebbe spostato indietro di oltre sette anni il raggio della verifica patrimoniale; dall'altro, ritenuto il TFR ricevuto nel 2008 da [OSCURATO:PERSONA] Antonio, padre della ricorrente e dell'indagato, troppo risalente. Inoltre, sempre secondo il tenore del ricorso, le allegazioni difensive, operate al fine di superare la presunzione di sproporzione, sarebbero state ignorate dal Tribunale che ha ritenuto i risultati dell'analisi condotta dal consulente di parte tale da non incidere sulla sproporzione ritenuta. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. 2. L'incidente cautelare s'inserisce, come precisato nell'ordinanza impugnata, nell'ambito di una più ampia indagine (convenzionalmente denominata CRYPTO), che ha portato all'adozione di numerose misure cautelari personali, tra gli altri, anche nei confronti del fratello dell'odierna ricorrente, [OSCURATO:PERSONA] Alessandro. Oggetto della disamina contenuta nell'ordinanza impugnata é il decreto, con il quale il GIP del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di cui all'art. 240 bis, cod. pen., limitatamente ad alcuni beni intestati alla sorella dell'indagato, [OSCURATO:PERSONA] Alessia come sopra indicati (i tre fabbricati essendo stati trasferiti alla predetta dal padre dell'indagato [OSCURATO:PERSONA] Antonio, cfr. pag. 31 della ordinanza impugnata). Il Tribunale ha preliminarmente affrontato la questione inerente all'eccezione di incompetenza territoriale, riproposta dalla difesa anche in questa sede, ritenendola infondata: nella specie, le indagini avevano consentito di individuare in Rosarno il luogo di costituzione della associazione di cui al capo A), luogo che, in ogni caso, costituiva anche quello nel quale aveva luogo la sede principale delle attività di programmazione e ideazione dei delitti fine (il riferimento nell'ordinanza è alle principali transazioni di droga che avevano avuto origine in territorio rosarnese, dove si erano riuniti i capi dei singoli gruppi, compreso il SURIANO, apicale di quello del quale [OSCURATO:PERSONA] Alessandro è accusato di fare parte). Il Tribunale, inoltre, ha richiamato anche la circostanza che gli indagati rosarnesi avevano costituito il nucleo essenziale della associazione, avendo offerto il supporto strategico e operativo. In ogni caso, anche a voler ritenere inidonei tali elementi per individuare in Rosarno il luogo di costituzione dell'associazione, quel centro calabrese doveva considerarsi quello nel quale per la prima volta il sodalizio, così come contestato al capo A), si era manifestato, ovvero quello in cui si erano concretati i primi segni di operatività, vale a dire le condotte di cui ai capi A6 e C1, quest'ultimo avente a oggetto proprio il primo reato scopo contestato al gruppo del SURIANO. Quanto, poi, al fumus commissi delicti, il Tribunale ha richiamato l'esito delle indagini, per affermare che esse avevano disvelato l'esistenza di un gruppo di soggetti, operanti a Rosarno (gruppo CACCIOLA-CERTO-PRONESTÌ e altri), i quali, reperito lo stupefacente nel nord dell'Europa, provvedevano poi a trasportarlo via terra sino al centro calabrese, occultato in autovetture predisposte, per rivenderlo sull'intero territorio nazionale. Si era così delineata una complessa organizzazione, grazie alla quale, la sostanza, una volta giunta nella Piana di [OSCURATO:PERSONA], veniva redistribuita presso diversi gruppi (uno, operante a Amantea e facente capo a SURIANO Francesco; un altro, operante nel torinese e riconducibile a RASO Vincenzo che si avvaleva del corriere e spacciatore VIOLA Gianfranco; altri, operanti nel catanese e riconducibili rispettivamente a CAMBRIA Francesco e a VITALE Franco, VITALE Giuseppe e VITALE Fabio; un altro ancora, operante in Siracusa, Benevento e Milano, riconducibile a ZULLO Giuseppe, LIISTRO Carmelo, PIZZO Maurizio e PIZZO Giulio). Secondo la tesi accusatoria, tra il gruppo di Rosarno e gli altri gruppi si era creata una vera e propria sinergia criminale, in virtù della quale gli stessi agivano in mutuo aiuto nella fornitura della droga. In tale contesto, era emerso il ruolo di [OSCURATO:PERSONA] Alessandro (fratello dell'odierna ricorrente), il quale, partecipe del sodalizio investigato, era risultato stretto collaboratore di SURIANO Francesco, apicale del sottogruppo di Amantea, con il quale e/o per il quale intratteneva contatti con acquirenti e venditori, agendo anche come corriere e fornitore al dettaglio di droga. Nei suoi confronti, infatti, era stata eseguita una misura cautelare proprio per i reati di cui agli artt. 74 e 73, d.P.R. n. 309/1990 (capi A, C10 e C23). Il sequestro dei beni era stato disposto una volta ritenuta l'assenza di giustificazione reddituale, all'esito di complessi accertamenti patrimoniali eseguiti nei confronti dell'intero nucleo familiare di [OSCURATO:PERSONA] Alessandro, siccome espressione di un accumulo di ricchezza di illecita provenienza. Nel provvedimento impugnato, in particolare, si dà atto in maniera assai analitica del raffronto tra le entrate lecite del nucleo familiare considerato, in relazione al tipo di reddito goduto, e le disponibilità accertate in capo allo stesso nell'arco di più di un decennio dal 2010 al 2021 e della consistenza dei beni e dei rapporti bancari e finanziari, aperti presso plurimi istituti di credito. Nell'analitica esposizione dei dati dai quali è stata tratta la sperequazione tra entrate lecite della famiglia [OSCURATO:PERSONA] e le disponibilità economiche accertate in capo ai singoli componenti di essa, si è anche dato conto del reddito familiare complessivo, per ciascuno degli anni considerati, e dei flussi economici in entrata, ulteriori rispetto al reddito netto dichiarato, valutata la spesa familiare mediamente sostenuta. All'esito, si è ricavata una netta sperequazione della posizione economica rispetto agli impieghi e agli investimenti oggetto della misura reale. Quanto, poi, ai presupposti per l'applicabilità della misura, richiamati gli elementi esposti con riferimento al fumus commissi delitti, il Tribunale ha ricordato l'irrilevanza del nesso di pertinenzialità tra bene e reato, avuto riguardo al fatto che il sequestro è finalizzato alla confisca c.d. allargata, per la quale, oltre alla instaurazione di un procedimento per reati di cui alla relativa lista, occorre la titolarità o disponibilità dei beni da sequestrare e la sproporzione ingiustificata tra reddito dichiarato e proventi dell'attività economica e il valore economico di tali beni, operando in tal caso una presunzione relativa di illecito accumulo, presunzione che, nella specie, non era stata superata dalle allegazioni difensive. Il Tribunale, in particolare, ha ritenuto che la ricostruzione reddituale e patrimoniale recepita nel decreto di sequestro non fosse stata scalfita dalla prospettazione difensiva, per la quale essa sarebbe frutto di incongruità e omissioni di voci significative di reddito: le entrate omesse, per come individuate nella relazione del consulente di parte, erano di entità tale da non incidere in maniera significativa sulla situazione reddituale familiare ed erano conseguentemente inidonee a scalfire la rilevanza della sperequazione economica ravvisata attraverso gli accertamenti eseguiti nel corso delle indagini, rimanendo le entrate nettamente inferiori alle uscite (come confermato dagli stessi dati esposti nell'atto di parte); sotto altro profilo, poi, il TFR del padre della ricorrente era stato liquidato nel 2008 e ritenuto così risalente rispetto agli acquisiti (risalenti al 2019) da non poterli giustificare. 3. Il primo motivo è manifestamente infondato. La difesa non ha operato un confronto effettivo con la ricostruzione fattuale dell'indagine, sviluppatasi attorno all'attività della cellula rosarnese, alla quale, secondo la recepita prospettazione accusatoria, si rapportano le altre cellule associative. Il Tribunale ha ampiamente giustificato l'applicazione del criterio principale di cui all'art. 8, cod. proc.pen., avuto riguardo al luogo in cui ha avuto inizio la condotta di collaborazione tra i vari gruppi e quale sede principale in cui è avvenuta l'ideazione e programmazione del reato associativo, ma ha fornito una motivazione rafforzata allorché, in via risolutiva, ha dato atto del fatto che Rosarno era il luogo in cui l'associazione si era manifestata per la prima volta, secondo il criterio suppletivo di cui all'art. 9, stesso codice, rinviando ai fatti descritti ai capi A6) e C1) della rubrica, l'ultimo avente a oggetto proprio il primo reato fine contestato al gruppo del SURIANO, del quale anche [OSCURATO:PERSONA] Alessandro farebbe parte, secondo l'incolpazione provvisoria. Trattasi, a ben vedere, di spiegazione logica e allineata con l'orientamento consolidato di questa Corte di legittimità. Infatti, deve ricordarsi, in linea generale, che, ai fini della configurabilità della connessione teleologica prevista dall'art. 12, lett. c), cod. proc. pen. e della sua idoneità a determinare uno spostamento della competenza per territorio, non è richiesto che vi sia identità fra gli autori del reato fine e quelli del reato mezzo, ferma restando la necessità di accertare che l'autore di quest'ultimo abbia avuto presente l'oggettiva finalizzazione della sua condotta alla commissione o all'occultamento di un altro reato (Sez. U, n. 53390 del 26/10/2017, G., RV. 271224 Inoltre, il reato associativo ritenuto più grave in relazione ai reati fine determina certamente lo spostamento della competenza nei confronti di tutti gli imputati, in quanto la competenza va determinata unitariamente con riguardo al reato complessivamente considerato (sez. 6, n. 2629 del 14/12/2021, dep. 2022, Marvelli, RV. 282681, in fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che correttamente la competenza era stata determinata con riguardo proprio al reato di associazione di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, pur se nei confronti dei partecipi sarebbero stati più gravi i reati fine di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 aggravati ex art. 416 bis.1 cod. pen. e per l'ingente quantitativo). Quanto, poi, al radicamento della competenza per territorio, in ordine al reato associativo, la stessa va determinata in relazione al luogo in cui ha sede la base ove si svolgono programmazione, ideazione e direzione delle attività criminose facenti capo al sodalizio, assumendo rilievo non tanto il luogo in cui si è radicato il pactum sceleris, quanto quello in cui si è effettivamente manifestata e realizzata l'operatività della struttura (ez. 6, n. 4118 del 10/1/2018, Giordano, Rv. 272185, in fattispecie relativa a misura custodiale applicata per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 in cui la Corte ha ritenuto corretta l'individuazione del giudice competente per territorio con riferimento al luogo in cui il sodalizio criminale organizzava il traffico e lo smercio dello stupefacente, e irrilevante, rispetto a siffatto criterio di collegamento, il luogo di acquisto della sostanza stupefacente; ez. 3, n. 38009 del 10/5/2019, Assisi, Rv. 278166, in cui il principio è stato affermato che il criterio del luogo di commissione dei singoli reati fine rileva solo se consente di individuare il luogo in cui si svolgono le attività di programmazione, ideazione e direzione del gruppo nonché, in subordine, quando è impossibile accertare l'ubicazione di quest'ultimo, a norma dell'art. 9, comma 1, cod. proc. pen., come luogo in cui è avvenuta una parte dell'azione o dell'omissione; ísez. 2, n. 7926 del 22/1/2013, Xhaferri, Rv. 255306; n. 26763 del 15/3/2013, Leuzzi, Rv. 256650; sez. 5, n. 44369 del 13/3/2014, Robusti, Rv. 262920; sez. 2, n. 23211 del 9/4/2014, Morinelli, Rv. 259653; n. 22953 del 16/5/2012, Tempestilli, Rv. 253189; n. 19177 del 15/3/2013, Vallelonga, Rv.255829). 4. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato. La valutazione condotta dal Tribunale nell'ordinanza impugnata è del tutto coerente con la lettera della legge e allineata ai principi di diritto consolidati nella giurisprudenza di legittimità in materia di confisca c.d. allargata. Occorre, intanto, premettere che parte ricorrente, pur enunciando il vizio di violazione di legge, ha sostanzialmente censurato la motivazione del provvedimento impugnato. Il che rende il ricorso inammissibile già sotto tale, assorbente?, aspetto, avendo questa Corte chiarito che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692). Inoltre, va ribadita la non deducibilità in cassazione dei vizi attinenti alla verifica in concreto dei presupposti di fatto del sequestro preventivo finalizzato alla confisca di cui all'art. 12 sexies d.l. n. 306 del 1992, conv. in L. n. 356 del 1992 (cfr. ez. 3 n. 20432 del 04/03/2009, Rv. 244074, proprio in fattispecie in cui le doglianze concernevano la mancata giustificazione del possesso di beni da parte dell'indagato per reati connessi al traffico di stupefacenti e la sproporzione rispetto al reddito dichiarato ai fini Irpef ed all'attività economica svolta dall'indagato), principio che conserva validità anche all'indomani della introduzione dell'art. 240 bis. cod. pen. Tale tipo di confisca, infatti, ha struttura e presupposti diversi da quella ordinaria, in quanto, mentre per quest'ultima assume rilievo la correlazione tra un determinato bene e un certo reato, nella prima viene in considerazione il diverso nesso che si stabilisce tra un patrimonio ingiustificato e una persona nei cui confronti sia stata pronunciata condanna o applicata la pena patteggiata per uno dei reati indicati nell'articolo citato. Ne consegue che, ai fini del sequestro preventivo di beni confiscabili ai sensi di tale articolo, è necessario accertare, quanto al fumus commissi delicti, l'astratta configurabilità, nel fatto attribuito all'indagato, di uno dei reati in esso indicati e, quanto al periculum in mora, la presenza di seri indizi di esistenza delle medesime condizioni che legittimano la confisca, sia per ciò che riguarda la sproporzione del valore dei beni rispetto al reddito o alle attività economiche del soggetto, sia per ciò che attiene alla mancata giustificazione della lecita provenienza dei beni stessi (ez. 6 n. 26832 del 24/3/2015, S. imeoli, Rv. 263931; ez. 1 n. 19516 del 1/4/2010, Bari/ari, Rv. 247205). Inoltre, stante la non coincidenza tra la titolarità formale dei beni sequestrati e la disponibilità di essi in capo all'indagato, deve pure precisarsi che, in tema di confisca ai sensi dell'art. 240 bis cod. pen., la presunzione relativa di illecita accumulazione patrimoniale opera, oltre che in relazione ai beni del condannato, anche per quelli intestati al coniuge e ai figli, qualora la sproporzione tra il patrimonio nella titolarità di tali soggetti e l'attività lavorativa dagli stessi svolta, rapportata alle ulteriori circostanze del fatto concreto, appaia dimostrativa della natura simulata dell'intestazione (sez. 2, n. 23937 del 20/5/2022, Mancini, Rv. 283177; sez. 5, n. 26041 del 26/5/2011, Papa, Rv. 250922, in tema di sequestro preventivo propedeutico alla confisca di cui all'art. 12 sexies, d.l. n. 306 del 192, conv. in I. n. 356 del 1992 con riferimento al fratello e altri componenti della famiglia dell'indagato, in cui la Corte ha ritenuto sussistente una presunzione di illecita accumulazione patrimoniale in forza della quale è sufficiente dimostrare che il titolare apparente non svolge un'attività tale da procurargli il bene per invertire l'onere della prova ed imporre alla parte di dimostrare da quale reddito legittimo proviene l'acquisto e la veritiera appartenenza del bene medesimo). A ciò si aggiunga che, ai fini della confisca cd. "allargata" prevista dall'art. 240 bis cod. pen., a nulla rileva il quantum ricavato dalla commissione dei cd. "reati spia", dovendosi unicamente avere riguardo al duplice presupposto che i beni da acquisire si trovino nella disponibilità diretta o indiretta dell'interessato, purché dichiarato responsabile di uno di tali reati, e che il loro valore sia sproporzionato rispetto al reddito dichiarato o all'attività economica esercitata (sez. 2, n. 3854 del 30/11/2021, Aprovitola, Rv. 282687). 5. Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000). Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore d