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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 novembre 2024

Cassazione n. 47523/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/01/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 388 cod. pen. è inammissibile perché proposto per motivi riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello sia sul punto della tempestività della querela sia sul punto della conoscenza, da parte dell'imputato, della data fissata per l'esecuzione.

Il primo motivo di ricorso si incentra sulla tardività della querela proposta dalla persona offesa "solo" il 18 aprile 2016,quando erano trascorsi, rispetto alla data di accesso dell'ufficiale giudiziario eseguito il 5 gennaio 2016, oltre tre mesi.

Correttamente la Corte di appello ha, invece, ritenuto accertato che solo in data 23 marzo 2016, nel corso dell'udienza, la persona offesa era venuta a conoscenza dell'esito negativo dell'esecuzione, esito che non può collegarsi, ai fini del perfezionamento del reato, nel mero inserimento, nel fascicolo processuale, del verbale redatto dall'addetto IVG.

Manifestamente infondato anche il motivo di ricorso sulla prescrizione del reato poiché la ritenuta recidiva reiterata determina un prolungamento dei termini di prescrizione, neppure ad oggi decorsi.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 18 novembre 2024 Il Consigliere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/01/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 388 cod. pen. è inammissibile perché proposto per motivi riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello sia sul punto della tempestività della querela sia sul punto della conoscenza, da parte dell'imputato, della data fissata per l'esecuzione. Il primo motivo di ricorso si incentra sulla tardività della querela proposta dalla persona offesa "solo" il 18 aprile 2016,quando erano trascorsi, rispetto alla data di accesso dell'ufficiale giudiziario eseguito il 5 gennaio 2016, oltre tre mesi. Correttamente la Corte di appello ha, invece, ritenuto accertato che solo in data 23 marzo 2016, nel corso dell'udienza, la persona offesa era venuta a conoscenza dell'esito negativo dell'esecuzione, esito che non può collegarsi, ai fini del perfezionamento del reato, nel mero inserimento, nel fascicolo processuale, del verbale redatto dall'addetto IVG. Manifestamente infondato anche il motivo di ricorso sulla prescrizione del reato poiché la ritenuta recidiva reiterata determina un prolungamento dei termini di prescrizione, neppure ad oggi decorsi. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 novembre 2024 Il Consigliere estensore
Sentenza Cassazione n. 47523/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris