Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione LDecisione del 21 luglio 2026

Cassazione n. 23678/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

pale -contro[OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente – ricorrente incidentale -nonché contro2026VOLPINI [OSCURATO:PERSONA];2747Numero registro generale 14671/2023Numero sezionale 2747/2026Numero di raccolta generale 23678/2026- ricorrente principale – controricorrente incidentale -Data pubblicazione 21/07/2026avverso la sentenza n. 4996/2022 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 04/01/2023 R.G.N. 3013/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del03/06/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1.

L’odierna ricorrente, con il ricorso introduttivo del presente giudizio depositatoil 16 maggio 2017 dinanzi al Tribunale di Roma, ha chiesto la condanna di [OSCURATO:SOCIETA] al pagamento delle retribuzioni dovute dal 2005 al 2016, in virtù dellasentenza n. 20769 del 2010 pronunciata dal medesimo Tribunale e ormai passata ingiudicato.Tale decisione aveva accertato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinatotra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. (poi [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.) a decorreredall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] con inquadramento nel terzo livello del CCNL per le imprese esercentiservizi di telecomunicazioni, ritenendo illegittimo ex art. 69 d.lgs. n. 276 del 2003 uncontratto di collaborazione non riconducibile a progetto e da considerarsi quindi rapportodi lavoro subordinato sin dalla data di costituzione del rapporto; inoltre, avevacondannato [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento in favore della ricorrente della somma di euro4.000,00, a titolo di indennità risarcitoria ex art. 50 d.lgs. n. 183 del 2010 oltre adaccessori di legge, senza statuire sulla reintegrazione o sulla riammissione in servizioche aveva formato oggetto di domanda; tale decisione non era stata impugnata e nonaveva avuto esecuzione quanto alla riassunzione della lavoratrice.2.

Nel presente giudizio, la lavoratrice ha formulato richiesta di condanna alpagamento di una somma complessiva derivante da distinte rivendicazioni: a) la pretesa(pari ad euro 38.018,45) relativa a differenze retributive fra quanto ricevuto e quantodovuto nel periodo gennaio 2005 - giugno 2007, in cui ha dedotto di aver prestatoperiodo dall’1 luglio 2007 sino al 22 dicembre 2010 e derivante dalla differenza tral’importo di euro 800,00 mensili calcolato in sentenza e quanto in effetti dovuto; c) lapretesa (pari ad euro 102.574, 16) rivendicata a titolo di retribuzione dalla data dipronuncia della sentenza n. 20769/2010 e sino al 2016.2.

La domanda proposta nel presente giudizio è stata respinta in primo grado e,sia pure con diversa motivazione, in appello, con la sentenza della Corte di appello diRoma indicata in epigrafe.

La Corte territoriale ha riconosciuto che la sentenza passatain giudicato aveva appurato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempoindeterminato a far data dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e che non aveva statuito nulla in ordine allaNumero registro generale 14671/2023Numero sezionale 2747/2026Numero di raccolta generale 23678/2026estinzione del medesimo rapporto, né sulla riammissione o reintegrazione in servizio,Data pubblicazione 21/07/2026pure richiesta; ha ritenuto che non vi fosse alcuna statuizione su eventuali differenzeretribuite relative al periodo dal 30 giugno 2007 e sino alla data della decisione del 22dicembre 2010 e che ogni pretesa a tale periodo relativa risultava preclusa dal giudicatoformatosi con la condanna al pagamento dell’indennità ex art. 50 legge n. 183 del 2010,mentre i capitolati di prova offerti per provare l’effettivo orario di lavoro per il periododi esecuzione dei contratti (compreso tra il primo gennaio 2005 e il 30 giugno 2007)erano generici e quindi inammissibili.3.

Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione la lavoratrice sulla basedi due motivi.4.

Resiste con controricorso la società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., che proponericorso incidentale sulla base di unico motivo.

A questo resiste la ricorrente principalecon controricorso.

La ricorrente principale ha depositato memoria.5. [OSCURATO:PERSONA] ha riservato il deposito della motivazione nel termine di cui all’art.380 bis

1. cod. proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il ricorso incidentale, potenzialmente assorbente delle ragioni prospettate conil ricorso principale, circostanza che fonda l’interesse ad impugnare in capo allacontroricorrente vittoriosa in appello, va esaminato con priorità.2.

Con l’unico motivo di ricorso incidentale, la controricorrente, ai sensi dell’art.360, nn. 3 e 5 c.p.c., deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 69 del d.lgs.n. 276/2003, 2908 e 2909 c.c., nonché dell’art. 12 delle preleggi, oltre all’omesso esamedi un fatto decisivo, nei limiti del sindacato sulla motivazione come delineato dallagiurisprudenza di legittimità.La censura investe l’interpretazione del giudicato offerta dalla Corte d’appello,che, pur rilevando l’assenza di un espresso ordine di riammissione in servizio nellasentenza del Tribunale di Roma n. 20769/2010, ha ritenuto che tale decisione avesseaccertato l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, inassenza di una statuizione di cessazione del rapporto, ma senza estenderne gli effettialla reintegrazione, all’orario di lavoro e alle differenze retributive.Secondo la controricorrente, tale ricostruzione risulta erronea, in quanto nonconforme ai principi che regolano l’interpretazione e i limiti oggettivi del giudicato, conindebita estensione degli effetti della pronuncia oltre il suo contenuto dispositivo ed oltrele questioni effettivamente dedotte e decise.La sentenza impugnata avrebbe, pertanto, fatto cattiva applicazione delle normeinvocate, incorrendo altresì nel vizio di omesso esame di fatti decisivi rilevanti ai finidella corretta delimitazione della portata del giudicato formatosi tra le parti.Numero registro generale 14671/2023Numero sezionale 2747/2026Numero di raccolta generale 23678/20263.

Il motivo è infondato.

La sentenza ha operato l’interpretazione dei limiti delData pubblicazione 21/07/2026giudicato in conformità ai parametri normativi come indicati dalla giurisprudenza dilegittimità, secondo cui l'interpretazione della portata del giudicato - sia esso interno odesterno - va effettuata alla stregua di quanto stabilito nel dispositivo della sentenza enella motivazione che la sorregge, potendo farsi riferimento, in funzione interpretativa,alla domanda della parte solo in via residuale qualora, all'esito dell'esame degli elementidispositivi ed argomentativi di diretta emanazione giudiziale, persista un'obiettivaincertezza sul contenuto della statuizione (Cass. n. 25698 del 19/09/2025 (Rv. 676538- 01; Cass. n. 21165 del 2019 Rv. 654996 – 01).4.

Con il primo motivo del ricorso principale si deduce violazione di legge,assumendo violati gli artt. 111 Cost., 1217, 1321, 2118, 2907, 2908 cod. civ. e 112,113, 115 cod. proc. civ. e vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale escluso lapermanenza del rapporto di lavoro, nonostante l’accertamento giudiziale della naturasubordinata a tempo indeterminato e in assenza di una formale causa di cessazione,nonché per avere ritenuto non offerta la prestazione lavorativa, senza considerare leiniziative giudiziali e stragiudiziali intraprese e la corrispondenza intercorsa tra le parti.La sentenza n. 20769 del 2010, si evidenzia, era stata pronunciata sulla domandacon la quale la Volpini aveva dedotto di aver intrattenuto plurimi contratti dicollaborazione a progetto presso la sede di [OSCURATO:SOCIETA]. (poi [OSCURATO:PERSONA] ContactS.p.A.) dall’11 settembre 2002 al 30 giugno 2007 e che il rapporto era cessato a seguitodella mancata adesione a proposta transattiva comportante rinuncia ai diritti maturati.Era stata in quella sede domandato, considerata la nullità delle rinunce intercorse,l’accertamento della natura subordinata del rapporto, la prosecuzione dello stesso, ladeclaratoria di illegittimità del licenziamento, la reintegrazione e il pagamento delleretribuzioni maturate.5.

Il motivo non supera il vaglio di ammissibilità.La sentenza di appello, quanto al periodo 30.6.2007 - 22.12.2010, mutata lamotivazione resa dalla sentenza primo grado, ha ritenuto la relativa domanda preclusadal giudicato intervenuto a seguito della sentenza n. 20769/2010 nella parte in cuiconteneva la condanna di [OSCURATO:SOCIETA] –ora [OSCURATO:PERSONA]- al pagamento di euro 4.000 ex art. art.50 l. 183 del 2010.Per quanto concerne la pretesa creditoria riferita al periodo 22/12/2010 – 2016, la Corteha ribadito la inesistenza sia di una statuizione, nella decisione n. 20769/2010, diriammissione o di reintegrazione della lavoratrice in servizio, sia di un atto dellalavoratrice di offerta della sua prestazione di lavoro.

Dopo aver condiviso unorientamento già espresso da altra corte territoriale in tema di oneri del lavoratore infattispecie di accertamento della perdurante sussistenza di un rapporto di lavoro inprecedenza non qualificato come rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato,ha affermato che, successivamente alla sentenza con la quale era stata accertata laNumero registro generale 14671/2023Numero sezionale 2747/2026Numero di raccolta generale 23678/2026natura realmente subordinata della collaborazione della lavoratrice a progetto, la stessaData pubblicazione 21/07/2026lavoratrice non aveva impugnato la medesima sentenza che aveva omesso la pronunciadi reintegrazione nel posto di lavoro o di ordine di riammissione in servizio, purerichieste.

Inoltre, non era stata formulata in quel giudizio domanda di riconoscimentodel diritto a differenze retributive e dunque la domanda non poteva essere interpretatacome atto di costituzione in mora.Per quel che riguarda la pretesa alle differenze retributive del periodo lavorato 1/1/2005-30/6/2007, la Corte territoriale non ha condiviso le motivazioni poste a fondamentodella sentenza impugnata in quanto nel giudizio concluso con la sentenza n. 20769/2010non era stata proposta alcuna domanda in tal senso, dunque, non poteva essereravvisato il giudicato, esplicito od implicito.

Neppure è stata ritenuta fondata l’eccezionedi prescrizione sollevata dall’appellata.

Nonostante ciò, la pretesa dell’appellante nonpoteva trovare accoglimento perché le differenze retributive richieste si fondavano sulpresupposto dell’effettuazione da parte della lavoratrice di un orario di 36 ore settimanaliche viceversa non poteva ritenersi dimostrato né, sulla base delle istanze istruttorieproposte, dimostrabile.

È stato negato che l’orario settimanale di 36 ore sarebbe pacificofra le parti poiché non contestato nel pregresso giudizio conclusosi con la sentenza n.20769/2010.La Corte territoriale ha evidenziato che ai punti 16.1 e 16.2 della memoria di costituzionedepositata in quel giudizio era riferito che la ricorrente poteva discrezionalmentedeterminare la quantità delle sue prestazioni, come si evinceva dalla varietà deicompensi ricevuti anno per anno ed in alcuni periodi si recava solo sporadicamente allavoro.Dunque, la Corte territoriale ha rilevato la mancanza di prova sull’orario effettivo dilavoro di 36 ore settimanali e la inammissibilità per genericità dei capitoli di prova pertesti richiesti nel presente giudizio.

Pertanto, nessuna dele pretese retributive azionaterisultava fondata.6.

A fronte di tale decisum, il motivo deduce in maniera indistintamente sovrappostail vizio di violazione di legge e di motivazione, violando in primo luogo il principio secondocui è inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d'impugnazioneeterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall'art. 360, comma 1,n. 3 e n. 5, c.p.c. (Cass. n. 3397 del 06/02/2024 (Rv. 670129 - 01).7.

Il motivo peraltro non si confronta in maniera puntuale con la motivazione dellasentenza impugnata laddove, pur riconoscendo la sussistenza della pronuncia diaccertamento della natura subordinata a tempo indeterminato del rapportooriginariamente stipulato come di lavoro a progetto, ha rilevato non solo l’assenza diuna pronuncia esplicita dell’obbligo di ripristino dello stesso, ma anche la carenza diesplicita offerta delle proprie energie lavorative da parte della lavoratrice anche nellasuccessiva vicenda per come rappresentata dalla parte.

Quindi, ha ricondotto la vicendaNumero registro generale 14671/2023Numero sezionale 2747/2026Numero di raccolta generale 23678/2026allo schema ordinario del contratto a prestazioni corrispettive, con onere della parte cheData pubblicazione 21/07/2026chiede l’adempimento della prestazione in proprio favore (nel caso di specie leretribuzioni maturate dopo la cessazione del rapporto) di offrire l’adempimento dellapropria obbligazione e di costituire in mora la datrice di lavoro.L’ offerta delle proprie energie lavorative e la costituzione in mora, nel caso dispecie, non sono state ritenute, con accertamento di merito, presenti né documentate(vedi punto

6.3. della motivazione) anche in considerazione del fatto che il ricorsointroduttivo del giudizio definito con la sentenza n. 20769 del 2010, è stato ritenutoidoneo solo a definire la quantificazione dell’indennizzo riconosciuto al momento dellasentenza stessa ma non utile per il periodo successivo.In questo passaggio della motivazione la ricorrente ravvisa la violazione delladisciplina della costituzione in mora di cui all’art. 2017 cod.civ., ma anche tale criticanon coglie nel segno.

Va osservato che in tale passaggio la sentenza impugnata non hainteso affermare, in assoluto, che la costituzione in mora del datore di lavoro effettuatacon la notifica del ricorso introduttivo del giudizio non possa valere per il periodosuccessivo alla pronuncia del giudice adito, ma che ciò non si poteva affermare nel casodi specie, posto che, al punto 1 dei motivi della decisione, la Corte d’appello avevarilevato che già il Tribunale aveva appurato l’infondatezza delle richieste retributive peri periodi successivi alla sentenza n. 20769 del 2010 in difetto di effettiva attività prestataed anche e soprattutto della messa a disposizione delle energie lavorative, non essendoa tal fine idonee le missive allegate indirizzate alla datrice di lavoro finalizzateesclusivamente alle rivendicazioni di pretese di carattere economico.Dunque, non è pertinente il richiamo alla pronuncia di questa Corte di legittimitàn. 5482 del 1995, proprio in ragione di quanto appena riferito sulla mancata messa adisposizione delle proprie energie lavorative, ragione assorbente della mancata ripresadi operatività del rapporto di lavoro sul versante della riattivazione degli obblighicorrispettivi tra le parti.7.

Con il secondo motivo, la ricorrente principale deduce violazione di legge inrelazione al rigetto delle domande economiche afferenti alla rideterminazionedell’indennità liquidata dalla sentenza n. 20769 del 2010, in ragione della quantità dilavoro svolto e assumendo di aver allegato e chiesto di provare l’orario di lavoro e lerelative condizioni di svolgimento, ai fini del riconoscimento delle differenze retributivederivanti dall’applicazione del CCNL, e censurando la mancata ammissione della provatestimoniale, ritenuta decisiva a fronte delle contrapposte allegazioni delle parti.8.

La Corte d’appello, respinta la tesi del Tribunale, ha ritenuto non precluse dalgiudicato le pretese riferite al periodo effettivamente lavorato in coincidenzadell’accertamento della subordinazione (compreso tra il primo gennaio 2005 e il 30giugno 2007), perché nuove rispetto al giudizio definito nel 2010, e ha valutatoinammissibili gli articolati di prova proposti perché generici.Numero registro generale 14671/2023Numero sezionale 2747/2026Numero di raccolta generale 23678/2026Si tratta di accertamento di merito, non censurabile in questa sede, inData pubblicazione 21/07/2026applicazione del principio (Cass. n. 2201 del 31/01/2007 (Rv. 594920 - 01), secondocui il giudizio sulla idoneità della specificazione dei fatti dedotti nei capitoli di prova -che va comunque condotto non solo alla stregua della letterale formulazione dei capitolimedesimi, ma anche ponendo il loro contenuto in relazione agli altri atti di causa ed allededuzioni dei contendenti - costituisce apprezzamento di merito non suscettibile disindacato in sede di giudizio di cassazione se correttamente motivato.9.

La sentenza impugnata, al punto 7.3., ha stabilito che il capitolato di provaproposto, finalizzato a provare l’espletamento di 36 ore settimanali di lavoro, risultavagenerico perché privo di indicazione della collocazione oraria di tale attività di lavoro, inun contesto, secondo quanto ricostruito anche dalla sentenza n. 20769/2010,caratterizzato dalla previsione di una fascia oraria al cui interno la prestazione dovevaessere resa.

Costituisce orientamento consolidato di legittimità, ritenere che, in materiadi prova della prestazione di lavoro straordinario, è esente da vizi logici ed errori giuridicila valutazione del giudice di merito circa l'inammissibilità, in quanto generici e valutativi,di capitoli di prova testimoniale facenti riferimento, senza ulteriori precisazioni, a "cinqueore di lavoro straordinario" nei giorni da lunedì a venerdì e ad "otto ore al sabato" (Cass.n. 8924 del 11/09/1997 (Rv. 507826 - 01).10.

In definitiva, vanno rigettati sia il ricorso principale che quello incidentale e,stante la reciproca soccombenza, le spese del giudizio di legittimità vanno interamentecompensate tra le parti.Sussistono i presupposti ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115del 2002, per il versamento, sia da parte della ricorrente principale sia da parte dellaricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso principale e del ricorso incidentale, a norma del comma 1-bis dellostesso art. 13, se dovuto.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale e dichiara compensateinteramente tra le parti le spese del giudizio di legittimità.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, sia da parte della ricorrente principale siada parte della ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso principale e del ricorso incidentale, a norma delcomma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così è deciso il 3 giugno 2026.La PresidenteCarla Ponterio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pale -contro[OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente – ricorrente incidentale -nonché contro2026VOLPINI [OSCURATO:PERSONA];2747Numero registro generale 14671/2023Numero sezionale 2747/2026Numero di raccolta generale 23678/2026- ricorrente principale – controricorrente incidentale -Data pubblicazione 21/07/2026avverso la sentenza n. 4996/2022 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 04/01/2023 R.G.N. 3013/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del03/06/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. L’odierna ricorrente, con il ricorso introduttivo del presente giudizio depositatoil 16 maggio 2017 dinanzi al Tribunale di Roma, ha chiesto la condanna di [OSCURATO:SOCIETA] al pagamento delle retribuzioni dovute dal 2005 al 2016, in virtù dellasentenza n. 20769 del 2010 pronunciata dal medesimo Tribunale e ormai passata ingiudicato.Tale decisione aveva accertato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinatotra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. (poi [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.) a decorreredall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] con inquadramento nel terzo livello del CCNL per le imprese esercentiservizi di telecomunicazioni, ritenendo illegittimo ex art. 69 d.lgs. n. 276 del 2003 uncontratto di collaborazione non riconducibile a progetto e da considerarsi quindi rapportodi lavoro subordinato sin dalla data di costituzione del rapporto; inoltre, avevacondannato [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento in favore della ricorrente della somma di euro4.000,00, a titolo di indennità risarcitoria ex art. 50 d.lgs. n. 183 del 2010 oltre adaccessori di legge, senza statuire sulla reintegrazione o sulla riammissione in servizioche aveva formato oggetto di domanda; tale decisione non era stata impugnata e nonaveva avuto esecuzione quanto alla riassunzione della lavoratrice.2. Nel presente giudizio, la lavoratrice ha formulato richiesta di condanna alpagamento di una somma complessiva derivante da distinte rivendicazioni: a) la pretesa(pari ad euro 38.018,45) relativa a differenze retributive fra quanto ricevuto e quantodovuto nel periodo gennaio 2005 - giugno 2007, in cui ha dedotto di aver prestatoperiodo dall’1 luglio 2007 sino al 22 dicembre 2010 e derivante dalla differenza tral’importo di euro 800,00 mensili calcolato in sentenza e quanto in effetti dovuto; c) lapretesa (pari ad euro 102.574, 16) rivendicata a titolo di retribuzione dalla data dipronuncia della sentenza n. 20769/2010 e sino al 2016.2. La domanda proposta nel presente giudizio è stata respinta in primo grado e,sia pure con diversa motivazione, in appello, con la sentenza della Corte di appello diRoma indicata in epigrafe. La Corte territoriale ha riconosciuto che la sentenza passatain giudicato aveva appurato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempoindeterminato a far data dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e che non aveva statuito nulla in ordine allaNumero registro generale 14671/2023Numero sezionale 2747/2026Numero di raccolta generale 23678/2026estinzione del medesimo rapporto, né sulla riammissione o reintegrazione in servizio,Data pubblicazione 21/07/2026pure richiesta; ha ritenuto che non vi fosse alcuna statuizione su eventuali differenzeretribuite relative al periodo dal 30 giugno 2007 e sino alla data della decisione del 22dicembre 2010 e che ogni pretesa a tale periodo relativa risultava preclusa dal giudicatoformatosi con la condanna al pagamento dell’indennità ex art. 50 legge n. 183 del 2010,mentre i capitolati di prova offerti per provare l’effettivo orario di lavoro per il periododi esecuzione dei contratti (compreso tra il primo gennaio 2005 e il 30 giugno 2007)erano generici e quindi inammissibili.3. Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione la lavoratrice sulla basedi due motivi.4. Resiste con controricorso la società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., che proponericorso incidentale sulla base di unico motivo. A questo resiste la ricorrente principalecon controricorso. La ricorrente principale ha depositato memoria.5. [OSCURATO:PERSONA] ha riservato il deposito della motivazione nel termine di cui all’art.380 bis 1. cod. proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso incidentale, potenzialmente assorbente delle ragioni prospettate conil ricorso principale, circostanza che fonda l’interesse ad impugnare in capo allacontroricorrente vittoriosa in appello, va esaminato con priorità.2. Con l’unico motivo di ricorso incidentale, la controricorrente, ai sensi dell’art.360, nn. 3 e 5 c.p.c., deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 69 del d.lgs.n. 276/2003, 2908 e 2909 c.c., nonché dell’art. 12 delle preleggi, oltre all’omesso esamedi un fatto decisivo, nei limiti del sindacato sulla motivazione come delineato dallagiurisprudenza di legittimità.La censura investe l’interpretazione del giudicato offerta dalla Corte d’appello,che, pur rilevando l’assenza di un espresso ordine di riammissione in servizio nellasentenza del Tribunale di Roma n. 20769/2010, ha ritenuto che tale decisione avesseaccertato l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, inassenza di una statuizione di cessazione del rapporto, ma senza estenderne gli effettialla reintegrazione, all’orario di lavoro e alle differenze retributive.Secondo la controricorrente, tale ricostruzione risulta erronea, in quanto nonconforme ai principi che regolano l’interpretazione e i limiti oggettivi del giudicato, conindebita estensione degli effetti della pronuncia oltre il suo contenuto dispositivo ed oltrele questioni effettivamente dedotte e decise.La sentenza impugnata avrebbe, pertanto, fatto cattiva applicazione delle normeinvocate, incorrendo altresì nel vizio di omesso esame di fatti decisivi rilevanti ai finidella corretta delimitazione della portata del giudicato formatosi tra le parti.Numero registro generale 14671/2023Numero sezionale 2747/2026Numero di raccolta generale 23678/20263. Il motivo è infondato. La sentenza ha operato l’interpretazione dei limiti delData pubblicazione 21/07/2026giudicato in conformità ai parametri normativi come indicati dalla giurisprudenza dilegittimità, secondo cui l'interpretazione della portata del giudicato - sia esso interno odesterno - va effettuata alla stregua di quanto stabilito nel dispositivo della sentenza enella motivazione che la sorregge, potendo farsi riferimento, in funzione interpretativa,alla domanda della parte solo in via residuale qualora, all'esito dell'esame degli elementidispositivi ed argomentativi di diretta emanazione giudiziale, persista un'obiettivaincertezza sul contenuto della statuizione (Cass. n. 25698 del 19/09/2025 (Rv. 676538- 01; Cass. n. 21165 del 2019 Rv. 654996 – 01).4. Con il primo motivo del ricorso principale si deduce violazione di legge,assumendo violati gli artt. 111 Cost., 1217, 1321, 2118, 2907, 2908 cod. civ. e 112,113, 115 cod. proc. civ. e vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale escluso lapermanenza del rapporto di lavoro, nonostante l’accertamento giudiziale della naturasubordinata a tempo indeterminato e in assenza di una formale causa di cessazione,nonché per avere ritenuto non offerta la prestazione lavorativa, senza considerare leiniziative giudiziali e stragiudiziali intraprese e la corrispondenza intercorsa tra le parti.La sentenza n. 20769 del 2010, si evidenzia, era stata pronunciata sulla domandacon la quale la Volpini aveva dedotto di aver intrattenuto plurimi contratti dicollaborazione a progetto presso la sede di [OSCURATO:SOCIETA]. (poi [OSCURATO:PERSONA] ContactS.p.A.) dall’11 settembre 2002 al 30 giugno 2007 e che il rapporto era cessato a seguitodella mancata adesione a proposta transattiva comportante rinuncia ai diritti maturati.Era stata in quella sede domandato, considerata la nullità delle rinunce intercorse,l’accertamento della natura subordinata del rapporto, la prosecuzione dello stesso, ladeclaratoria di illegittimità del licenziamento, la reintegrazione e il pagamento delleretribuzioni maturate.5. Il motivo non supera il vaglio di ammissibilità.La sentenza di appello, quanto al periodo 30.6.2007 - 22.12.2010, mutata lamotivazione resa dalla sentenza primo grado, ha ritenuto la relativa domanda preclusadal giudicato intervenuto a seguito della sentenza n. 20769/2010 nella parte in cuiconteneva la condanna di [OSCURATO:SOCIETA] –ora [OSCURATO:PERSONA]- al pagamento di euro 4.000 ex art. art.50 l. 183 del 2010.Per quanto concerne la pretesa creditoria riferita al periodo 22/12/2010 – 2016, la Corteha ribadito la inesistenza sia di una statuizione, nella decisione n. 20769/2010, diriammissione o di reintegrazione della lavoratrice in servizio, sia di un atto dellalavoratrice di offerta della sua prestazione di lavoro. Dopo aver condiviso unorientamento già espresso da altra corte territoriale in tema di oneri del lavoratore infattispecie di accertamento della perdurante sussistenza di un rapporto di lavoro inprecedenza non qualificato come rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato,ha affermato che, successivamente alla sentenza con la quale era stata accertata laNumero registro generale 14671/2023Numero sezionale 2747/2026Numero di raccolta generale 23678/2026natura realmente subordinata della collaborazione della lavoratrice a progetto, la stessaData pubblicazione 21/07/2026lavoratrice non aveva impugnato la medesima sentenza che aveva omesso la pronunciadi reintegrazione nel posto di lavoro o di ordine di riammissione in servizio, purerichieste. Inoltre, non era stata formulata in quel giudizio domanda di riconoscimentodel diritto a differenze retributive e dunque la domanda non poteva essere interpretatacome atto di costituzione in mora.Per quel che riguarda la pretesa alle differenze retributive del periodo lavorato 1/1/2005-30/6/2007, la Corte territoriale non ha condiviso le motivazioni poste a fondamentodella sentenza impugnata in quanto nel giudizio concluso con la sentenza n. 20769/2010non era stata proposta alcuna domanda in tal senso, dunque, non poteva essereravvisato il giudicato, esplicito od implicito. Neppure è stata ritenuta fondata l’eccezionedi prescrizione sollevata dall’appellata. Nonostante ciò, la pretesa dell’appellante nonpoteva trovare accoglimento perché le differenze retributive richieste si fondavano sulpresupposto dell’effettuazione da parte della lavoratrice di un orario di 36 ore settimanaliche viceversa non poteva ritenersi dimostrato né, sulla base delle istanze istruttorieproposte, dimostrabile. È stato negato che l’orario settimanale di 36 ore sarebbe pacificofra le parti poiché non contestato nel pregresso giudizio conclusosi con la sentenza n.20769/2010.La Corte territoriale ha evidenziato che ai punti 16.1 e 16.2 della memoria di costituzionedepositata in quel giudizio era riferito che la ricorrente poteva discrezionalmentedeterminare la quantità delle sue prestazioni, come si evinceva dalla varietà deicompensi ricevuti anno per anno ed in alcuni periodi si recava solo sporadicamente allavoro.Dunque, la Corte territoriale ha rilevato la mancanza di prova sull’orario effettivo dilavoro di 36 ore settimanali e la inammissibilità per genericità dei capitoli di prova pertesti richiesti nel presente giudizio. Pertanto, nessuna dele pretese retributive azionaterisultava fondata.6. A fronte di tale decisum, il motivo deduce in maniera indistintamente sovrappostail vizio di violazione di legge e di motivazione, violando in primo luogo il principio secondocui è inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d'impugnazioneeterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall'art. 360, comma 1,n. 3 e n. 5, c.p.c. (Cass. n. 3397 del 06/02/2024 (Rv. 670129 - 01).7. Il motivo peraltro non si confronta in maniera puntuale con la motivazione dellasentenza impugnata laddove, pur riconoscendo la sussistenza della pronuncia diaccertamento della natura subordinata a tempo indeterminato del rapportooriginariamente stipulato come di lavoro a progetto, ha rilevato non solo l’assenza diuna pronuncia esplicita dell’obbligo di ripristino dello stesso, ma anche la carenza diesplicita offerta delle proprie energie lavorative da parte della lavoratrice anche nellasuccessiva vicenda per come rappresentata dalla parte. Quindi, ha ricondotto la vicendaNumero registro generale 14671/2023Numero sezionale 2747/2026Numero di raccolta generale 23678/2026allo schema ordinario del contratto a prestazioni corrispettive, con onere della parte cheData pubblicazione 21/07/2026chiede l’adempimento della prestazione in proprio favore (nel caso di specie leretribuzioni maturate dopo la cessazione del rapporto) di offrire l’adempimento dellapropria obbligazione e di costituire in mora la datrice di lavoro.L’ offerta delle proprie energie lavorative e la costituzione in mora, nel caso dispecie, non sono state ritenute, con accertamento di merito, presenti né documentate(vedi punto 6.3. della motivazione) anche in considerazione del fatto che il ricorsointroduttivo del giudizio definito con la sentenza n. 20769 del 2010, è stato ritenutoidoneo solo a definire la quantificazione dell’indennizzo riconosciuto al momento dellasentenza stessa ma non utile per il periodo successivo.In questo passaggio della motivazione la ricorrente ravvisa la violazione delladisciplina della costituzione in mora di cui all’art. 2017 cod.civ., ma anche tale criticanon coglie nel segno. Va osservato che in tale passaggio la sentenza impugnata non hainteso affermare, in assoluto, che la costituzione in mora del datore di lavoro effettuatacon la notifica del ricorso introduttivo del giudizio non possa valere per il periodosuccessivo alla pronuncia del giudice adito, ma che ciò non si poteva affermare nel casodi specie, posto che, al punto 1 dei motivi della decisione, la Corte d’appello avevarilevato che già il Tribunale aveva appurato l’infondatezza delle richieste retributive peri periodi successivi alla sentenza n. 20769 del 2010 in difetto di effettiva attività prestataed anche e soprattutto della messa a disposizione delle energie lavorative, non essendoa tal fine idonee le missive allegate indirizzate alla datrice di lavoro finalizzateesclusivamente alle rivendicazioni di pretese di carattere economico.Dunque, non è pertinente il richiamo alla pronuncia di questa Corte di legittimitàn. 5482 del 1995, proprio in ragione di quanto appena riferito sulla mancata messa adisposizione delle proprie energie lavorative, ragione assorbente della mancata ripresadi operatività del rapporto di lavoro sul versante della riattivazione degli obblighicorrispettivi tra le parti.7. Con il secondo motivo, la ricorrente principale deduce violazione di legge inrelazione al rigetto delle domande economiche afferenti alla rideterminazionedell’indennità liquidata dalla sentenza n. 20769 del 2010, in ragione della quantità dilavoro svolto e assumendo di aver allegato e chiesto di provare l’orario di lavoro e lerelative condizioni di svolgimento, ai fini del riconoscimento delle differenze retributivederivanti dall’applicazione del CCNL, e censurando la mancata ammissione della provatestimoniale, ritenuta decisiva a fronte delle contrapposte allegazioni delle parti.8. La Corte d’appello, respinta la tesi del Tribunale, ha ritenuto non precluse dalgiudicato le pretese riferite al periodo effettivamente lavorato in coincidenzadell’accertamento della subordinazione (compreso tra il primo gennaio 2005 e il 30giugno 2007), perché nuove rispetto al giudizio definito nel 2010, e ha valutatoinammissibili gli articolati di prova proposti perché generici.Numero registro generale 14671/2023Numero sezionale 2747/2026Numero di raccolta generale 23678/2026Si tratta di accertamento di merito, non censurabile in questa sede, inData pubblicazione 21/07/2026applicazione del principio (Cass. n. 2201 del 31/01/2007 (Rv. 594920 - 01), secondocui il giudizio sulla idoneità della specificazione dei fatti dedotti nei capitoli di prova -che va comunque condotto non solo alla stregua della letterale formulazione dei capitolimedesimi, ma anche ponendo il loro contenuto in relazione agli altri atti di causa ed allededuzioni dei contendenti - costituisce apprezzamento di merito non suscettibile disindacato in sede di giudizio di cassazione se correttamente motivato.9. La sentenza impugnata, al punto 7.3., ha stabilito che il capitolato di provaproposto, finalizzato a provare l’espletamento di 36 ore settimanali di lavoro, risultavagenerico perché privo di indicazione della collocazione oraria di tale attività di lavoro, inun contesto, secondo quanto ricostruito anche dalla sentenza n. 20769/2010,caratterizzato dalla previsione di una fascia oraria al cui interno la prestazione dovevaessere resa. Costituisce orientamento consolidato di legittimità, ritenere che, in materiadi prova della prestazione di lavoro straordinario, è esente da vizi logici ed errori giuridicila valutazione del giudice di merito circa l'inammissibilità, in quanto generici e valutativi,di capitoli di prova testimoniale facenti riferimento, senza ulteriori precisazioni, a "cinqueore di lavoro straordinario" nei giorni da lunedì a venerdì e ad "otto ore al sabato" (Cass.n. 8924 del 11/09/1997 (Rv. 507826 - 01).10. In definitiva, vanno rigettati sia il ricorso principale che quello incidentale e,stante la reciproca soccombenza, le spese del giudizio di legittimità vanno interamentecompensate tra le parti.Sussistono i presupposti ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115del 2002, per il versamento, sia da parte della ricorrente principale sia da parte dellaricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso principale e del ricorso incidentale, a norma del comma 1-bis dellostesso art. 13, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale e dichiara compensateinteramente tra le parti le spese del giudizio di legittimità.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, sia da parte della ricorrente principale siada parte della ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso principale e del ricorso incidentale, a norma delcomma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così è deciso il 3 giugno 2026.La PresidenteCarla Ponterio
Sentenza Cassazione n. 23678/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris