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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 20 gennaio 2022

Cassazione n. 05745/2022

Testo disponibile della fonte

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sul ricorso 25143/2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Viale G. Mazzini n.140, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], giusta procura a margine del ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] n.5 di [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 58/2016 della CORTE D'APPELLO di [OSCURATO:PERSONA], pubblicata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/01/2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA].

R.G. 25143/16 Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] srl conveniva in giudizio davanti al tribunale di [OSCURATO:PERSONA] l'ASP n. 5 dello stesso capoluogo di regione per sentirsi riconoscere la residua somma di C 1.189.555,58 a titoli di prestazioni sanitarie effettivamente erogate in regime di accreditamento per l'anno 2006, ma oltre il limite contrattualmente previsto per la remunerazione delle prestazioni a tariffa piena.

Il tribunale rigettava la domanda, perché il pagamento delle prestazioni sanitarie rese extra budget è previsto solo in via eventuale ed all'esito di un complesso sistema di abbattimenti, rispettoso del tetto massimo di spesa regionale, e nel caso di specie, l'ente pubblico sanitario aveva corrisposto gli importi fissati contrattualmente, senza procedere alla ripartizione dell'eventuale residuo per le prestazioni rese oltre il budget.

Ad avviso del tribunale, la mancata adozione del provvedimento idoneo a ripartire la somma eventualmente residuata tra le strutture sanitarie accreditate non faceva sorgere alcun diritto dell'attrice a vedersi corrisposto l'intero importo relativo alle prestazioni sanitarie eseguite e ciò per l'assenza di una specifica disposizione contrattuale, anche alla luce dell'esigenza di pianificazione della spesa.

La società ricorrente proponeva appello che veniva rigettato.

A supporto delle proprie ragioni, la Corte territoriale ha rilevato che l'esame dell'impugnazione presuppone la verifica della ricorrenza dei presupposti per il pagamento integrale da parte dell'ASP delle prestazioni sanitarie rese dalla Casa di cura quando è già esaurito il budget ad essa assegnato.

Nel caso di specie, era un elemento costitutivo della pretesa, la prova del mancato superamento del tetto globale di spesa dell'ente pubblico, e tale onere incombeva sulla Casa di cura, che voleva far valere il diritto alla prestazione, ma l'onere probatorio, benché relativo a un fatto non avvenuto, non era stato assolto. [OSCURATO:PERSONA] di cura "[OSCURATO:PERSONA] srl" ricorre per cassazione contro la predetta sentenza della Corte reggina, affidando l'impugnazione a un unico articolato motivo, illustrato da memoria.

Mentre l'ente pubblico non ha spiegato difese scritte.

Considerato che: Con il motivo di ricorso, la società ricorrente deduce la violazione dell'art. 8 quinquies del d.lgs. n. 502/1992, dell'art. 1 della legge regionale Regione Calabria n. 30/2003, della deliberazione di Giunta regionale Calabria n. 361/2004, nonché dell'art. 2697 c.c., in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente la Corte distrettuale aveva ritenuto che il mancato superamento del tetto di spesa globale assegnato a ciascuna azienda sanitaria regionale fosse un fatto costitutivo della pretesa del chiesto rimborso che andava, quindi, provato dalla Casa di cura privata, mentre invece il superamento di tale soglia era considerato dalla stessa giurisprudenza di legittimità un mero fatto impeditivo della pretesa, il cui onere probatorio era pertanto a carico dell'ente pubblico.

Il motivo è fondato.

Infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il riparto dell'onere probatorio relativo alla richiesta economica di corrispettivo delle prestazioni sanitarie rese dalla Casa di Cura privata è nel senso che al centro di analisi spetta la prova — quale fatto costitutivo del diritto esercitato — dell'esistenza del rapporto di accreditamento e la prova dell'esecuzione delle prestazioni per le quali è stato chiesto il rimborso (prova il cui onere è già stato assolto in sede di merito) gravando di converso sull'ASP la dimostrazione del fatto (non costitutivo del diritto dell'attore ma) impeditivo dell'accoglimento della pretesa azionata, costituito dal superamento del tetto spesa, fatto che essendo stato opposto al fine di paralizzare il titolo vantato dalla controparte, andava provato dalla parte eccipiente (Cass. n. 17437/16, 22849/19).

Nella specie, erroneamente la Corte del merito ha ritenuto che la prova negativa del mancato superamento del tetto globale della spesa sanitaria fissata da piano regionale fosse elemento costitutivo della pretesa (la cui prova sarebbe stata a carico della parte che se ne voleva avvalere) e non elemento impeditivo la cui prova è invece a carico dell'ente eccipiente; e siccome, l'azienda sanitaria è rimasta contumace nel corso di tutto il giudizio, la prova del superamento del predetto tetto globale di spesa quale fatto impeditivo della richiesta di rimborso da parte della società accreditata è rimasto sfornita di prova, né poteva essere sollevata d'ufficio dal giudice trattandosi di eccezione in senso stretto.

In accoglimento del ricorso, la sentenza va cassata con rinvio alla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], la quale sulla base del principio esposto, riesaminerà il merito della controversia.

P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE4 Accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di legittimità, alla Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20.1.2022

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sul ricorso 25143/2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Viale G. Mazzini n.140, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], giusta procura a margine del ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] n.5 di [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 58/2016 della CORTE D'APPELLO di [OSCURATO:PERSONA], pubblicata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/01/2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. R.G. 25143/16 Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] srl conveniva in giudizio davanti al tribunale di [OSCURATO:PERSONA] l'ASP n. 5 dello stesso capoluogo di regione per sentirsi riconoscere la residua somma di C 1.189.555,58 a titoli di prestazioni sanitarie effettivamente erogate in regime di accreditamento per l'anno 2006, ma oltre il limite contrattualmente previsto per la remunerazione delle prestazioni a tariffa piena. Il tribunale rigettava la domanda, perché il pagamento delle prestazioni sanitarie rese extra budget è previsto solo in via eventuale ed all'esito di un complesso sistema di abbattimenti, rispettoso del tetto massimo di spesa regionale, e nel caso di specie, l'ente pubblico sanitario aveva corrisposto gli importi fissati contrattualmente, senza procedere alla ripartizione dell'eventuale residuo per le prestazioni rese oltre il budget. Ad avviso del tribunale, la mancata adozione del provvedimento idoneo a ripartire la somma eventualmente residuata tra le strutture sanitarie accreditate non faceva sorgere alcun diritto dell'attrice a vedersi corrisposto l'intero importo relativo alle prestazioni sanitarie eseguite e ciò per l'assenza di una specifica disposizione contrattuale, anche alla luce dell'esigenza di pianificazione della spesa. La società ricorrente proponeva appello che veniva rigettato. A supporto delle proprie ragioni, la Corte territoriale ha rilevato che l'esame dell'impugnazione presuppone la verifica della ricorrenza dei presupposti per il pagamento integrale da parte dell'ASP delle prestazioni sanitarie rese dalla Casa di cura quando è già esaurito il budget ad essa assegnato. Nel caso di specie, era un elemento costitutivo della pretesa, la prova del mancato superamento del tetto globale di spesa dell'ente pubblico, e tale onere incombeva sulla Casa di cura, che voleva far valere il diritto alla prestazione, ma l'onere probatorio, benché relativo a un fatto non avvenuto, non era stato assolto. [OSCURATO:PERSONA] di cura "[OSCURATO:PERSONA] srl" ricorre per cassazione contro la predetta sentenza della Corte reggina, affidando l'impugnazione a un unico articolato motivo, illustrato da memoria. Mentre l'ente pubblico non ha spiegato difese scritte. Considerato che: Con il motivo di ricorso, la società ricorrente deduce la violazione dell'art. 8 quinquies del d.lgs. n. 502/1992, dell'art. 1 della legge regionale Regione Calabria n. 30/2003, della deliberazione di Giunta regionale Calabria n. 361/2004, nonché dell'art. 2697 c.c., in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente la Corte distrettuale aveva ritenuto che il mancato superamento del tetto di spesa globale assegnato a ciascuna azienda sanitaria regionale fosse un fatto costitutivo della pretesa del chiesto rimborso che andava, quindi, provato dalla Casa di cura privata, mentre invece il superamento di tale soglia era considerato dalla stessa giurisprudenza di legittimità un mero fatto impeditivo della pretesa, il cui onere probatorio era pertanto a carico dell'ente pubblico. Il motivo è fondato. Infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il riparto dell'onere probatorio relativo alla richiesta economica di corrispettivo delle prestazioni sanitarie rese dalla Casa di Cura privata è nel senso che al centro di analisi spetta la prova — quale fatto costitutivo del diritto esercitato — dell'esistenza del rapporto di accreditamento e la prova dell'esecuzione delle prestazioni per le quali è stato chiesto il rimborso (prova il cui onere è già stato assolto in sede di merito) gravando di converso sull'ASP la dimostrazione del fatto (non costitutivo del diritto dell'attore ma) impeditivo dell'accoglimento della pretesa azionata, costituito dal superamento del tetto spesa, fatto che essendo stato opposto al fine di paralizzare il titolo vantato dalla controparte, andava provato dalla parte eccipiente (Cass. n. 17437/16, 22849/19). Nella specie, erroneamente la Corte del merito ha ritenuto che la prova negativa del mancato superamento del tetto globale della spesa sanitaria fissata da piano regionale fosse elemento costitutivo della pretesa (la cui prova sarebbe stata a carico della parte che se ne voleva avvalere) e non elemento impeditivo la cui prova è invece a carico dell'ente eccipiente; e siccome, l'azienda sanitaria è rimasta contumace nel corso di tutto il giudizio, la prova del superamento del predetto tetto globale di spesa quale fatto impeditivo della richiesta di rimborso da parte della società accreditata è rimasto sfornita di prova, né poteva essere sollevata d'ufficio dal giudice trattandosi di eccezione in senso stretto. In accoglimento del ricorso, la sentenza va cassata con rinvio alla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], la quale sulla base del principio esposto, riesaminerà il merito della controversia. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE4 Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di legittimità, alla Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20.1.2022
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