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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 3 marzo 2021

Cassazione n. 44221/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore: l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Viene in esame l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro del 17.2.2022, emessa in sede di rinvio a seguito di annullamento da parte della Prima Sezione Penale (sentenza n. 3611 del 2022), con cui, in parziale accoglimento dell'impugnazione proposta avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dalla Corte d'Appello di Catanzaro il 3.3.2021, è stata annullata la misura reale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente alla metà della quota dell'opificio sito ad [OSCURATO:PERSONA] via Fontanelle (cat. foglio 21, part. 1729 sub 1), alla metà del fabbricato per attività commerciale sito in [OSCURATO:PERSONA] via Fontanelle (cat. foglio 21, part. 1729 sub 3) ed all'autovettura Peugeot 205 tg.

AE72ONS, immatricolata il 18.10.1998, confermando nel resto il provvedimento del 3.3.2021 citato, che aveva disposto il sequestro preventivo di beni mobili, immobili, quote societarie, imprese, complessi aziendali, ritenuti riferibili ai reati di associazione mafiosa (capo 1) ed altri reati-scopo, contestati all'imputato, già condannato in primo e secondo grado, con pena quantificata in 20 anni di reclusione.

1.1. Secondo la prospettazione del provvedimento impugnato, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] è stato operato un sequestro finalizzato alla confisca obbligatoria ai sensi dell'art. 416-bis, comma 7, cod. pen. ed un sequestro finalizzato alla confisca allargata per i reati di cui ai capi di imputazione 103 e 108, contestati a sua moglie [OSCURATO:PERSONA], anch'ella imputata nello stesso processo (con la precisazione che i patrimoni dei due imputati non hanno più una netta distinzione tra loro a partire dal giorno del matrimonio, il 23.10.2004).

1.2. L'annullamento della Cassazione ha riguardato la mancanza di motivazione in relazione al necessario rapporto di strumentalità tra il reato e le cose in sequestro; alla sproporzione del valore dei beni rispetto al reddito o alle attività economiche dell'imputato; alla mancata giustificazione della provenienza lecita degli stessi beni e, con questione assorbita ma non preclusa, alla sproporzione tra il valore dei beni sequestrati ed il profitto o il prezzo del reato.

Secondo il provvedimento impugnato, l'annullamento ha circoscritto il perimetro decisorio nel giudizio di rinvio esclusivamente alla sussistenza del periculum in mora, essendo il fumus commissi delicti cristallizzato dalle sentenze di condanna in primo e secondo grado.

2. [OSCURATO:PERSONA], tramite i difensori di fiducia, propone ricorso avverso la decisione del giudice di rinvio.

2.1. Il primo ed il secondo motivo di censura eccepiscono violazione del vincolo di rinvio (art. 627 cod. proc. pen.) per mancanza di motivazione, totalmente assertiva riguardo ai presupposti fondanti del titolo cautelare, come rilevato ancora dalla Sesta Sezione della Cassazione, con la pronuncia di annullamento n. 26748 del 2021, nell'ambito del ricorso per saltum proposto da [OSCURATO:PERSONA], cugino del ricorrente, anche lui destinatario del sequestro in esame.

In particolare, il ricorso deduce l'omessa motivazione, che manca di qualsiasi passaggio argomentativo idoneo a dimostrare concretamente che il ricorrente, in quanto appartenente alla 'ndrangheta, abbia fatto fortuna nel campo della ristorazione e imprenditoriale in generale; nessun rapporto di qualificata connessione, quanto meno sotto un profilo di presupposto "storico", è stato dimostrato tra partecipazione mafiosa e formazione del patrimonio colpito dal vincolo ablativo temporaneo.

Nessuna motivazione effettiva, poi, è stata spesa riguardo al periculum in mora, inteso quale concreta possibilità, desunta dalla natura del bene e dalle circostanze del fatto, che i beni in sequestro assumano carattere strumentale rispetto all'aggravamento o alla protrazione delle conseguenze dei reati ascritti al ricorrente ovvero all'agevolazione alla realizzazione di ulteriori reati.

La motivazione sarebbe, in sintesi, una serie di frasi assertive prive di contenuti concreti, senza alcuna distinzione tra i beni in sequestro impeditivo e quelli vincolati in vista di una confisca "allargata", oltre a violare il vincolo di rinvio, in generale, quanto alla necessità di giustificare il proprio decisum secondo lo schema logico-giuridico enunciato nella sentenza di annullamento.

2.2. Il terzo motivo di censura eccepisce violazione del vincolo di rinvio quanto alla perimetrazione temporale della misura ablativa, ancorata erroneamente al 2002, laddove invece la contestazione di partecipazione ad associazione mafiosa in relazione alla quale è stato condannato il ricorrente si riferisce alla vicenda della Fraternita di Misericordia di Isola di [OSCURATO:PERSONA], che avrebbe dato luogo alla malversazione di somme corrisposte dalla Prefettura di Crotone per il servizio di catering e la fornitura pasti ai migranti presenti nel centro di accoglienza sito in località Sant'Anna e denominato CARA, avvenuta soltanto nel 2009, data della prima aggiudicazione, con procedura di appalto ad evidenza pubblica, del servizio mensa del centro di accoglienza per migranti predetto.

2.3. Il quarto argomento difensivo denuncia la medesima violazione del vincolo di rinvio in relazione alla più generale perimetrazione temporale della misura ablativa temporanea, rimasta comunque priva di specifica motivazione quanto alla correlazione tra gli elementi di responsabilità e le acquisizioni patrimoniali, nonché quanto alla sproporzione di queste ultime rispetto alla capienza economica del soggetto attinto dal sequestro.

2.4. Il quinto motivo di censura denuncia omessa motivazione in relazione al nesso di pertinenzialità tra ciascuno dei beni in sequestro ed i singoli reati contestati ed accertati non in via definitiva nei confronti del ricorrente; nonché omessa motivazione quanto alla proporzionalità del sequestro ed alla sua estensione all'intero patrimonio del ricorrente.La difesa rappresenta che alcune delle imprese sequestrate sono state costituite negli anni novanta e, dunque, preesistono di molto all'emersione delle ipotesi criminose, collocate a partire dal 2002. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è parzialmente fondato, per le ragioni che si indicheranno di seguito.

2. Prima di analizzare i punti di censura che si ritiene abbiano individuato un deficit strutturale del provvedimento impugnato, anzitutto conviene fare chiarezza, per quel che è consentito dal perimetro del giudizio di rinvio già tracciato dall'annullamento della Cassazione, rispetto alla situazione cautelare reale emersa in seguito all'annullamento con rinvio da parte della Prima Sezione Penale di questa Corte di legittimità: dal provvedimento rescindente si evince che sono stati ritenuti sussistenti, nel caso delle posizioni del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] e di sua moglie [OSCURATO:PERSONA] (nei confronti della quale il Collegio ha in trattazione, nella stessa udienza del 29.9.2022, un analogo ricorso avverso il medesimo provvedimento del Tribunale di Catanzaro) unicamente ipotesi di sequestri funzionali alla confisca, nelle due forme del sequestro funzionale alla confisca allargata e del sequestro funzionale alla confisca obbligatoria prevista dall'art. 416-bis, comma 7, cod. pen. (cfr. il par.

2.1. del "considerato in diritto" della decisione Sez. 1, n. 3611 del 2022).

Tanto che il provvedimento impugnato ribadisce tale conclusione logica al par. 4.6., sia pur con scarsa chiarezza e precisione rispetto alle tipologie di confisca che hanno interessato, ciascuna rispettivamente, gli eterogenei beni al centro dell'ablazione cautelare.

2.1. Ulteriore rilievo preliminare è quello che impone di delimitare i contorni dell'annullamento ed il contenuto della decisione del giudice del rinvio, che, come si è anticipato, doveva rimediare ad alcuni deficit motivazionali del precedente provvedimento del riesame, per questo annullato, relativi all'individuazione di fondamentali caratteri strutturali della misura reale, che la giurisprudenza di legittimità richiama come presupposto del provvedimento di sequestro preventivo anche funzionale alla confisca, a prescindere dalla tipologia di questa, a maggior ragione quando parte o tutti i beni in sequestro siano nella titolarità formale di un terzo intestatario (cfr., Sez. 5, n. 13084 del 6/3/2017, Carlucci, Rv. 269711; Sez. 5, n. 53449 del 16/10/2018, Huang, Rv. 275406).

Ci si riferisce al necessario rapporto di strumentalità tra il reato e le cose in sequestro; alla sproporzione del valore dei beni rispetto al reddito o alle attività economiche dell'imputato; alla mancata giustificazione della provenienza lecita degli stessi beni e, con questione che si definisce assorbita ma non preclusa, alla sproporzione tra il valore dei beni sequestrati ed il profitto o il prezzo del reato.Del resto, già nel 2004 le Sezioni Unite avvertivano che, al fine di disporre la confisca "allargata" conseguente a condanna per uno dei reati indicati nell'art. 12-sexies, commi 1 e 2, dl. 8 giugno 1992 n. 306, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 1992 n. 356 (oggi trasformato nell'art. 240-bis cod. pen.), allorché sia provata l'esistenza di una sproporzione tra il reddito dichiarato dal condannato o i proventi della sua attività economica e il valore economico dei beni da confiscare e non risulti una giustificazione credibile circa la provenienza di essi, è necessario, da un lato, che, ai fini della "sproporzione", i termini di raffronto dello squilibrio, oggetto di rigoroso accertamento nella stima dei valori economici in gioco, siano fissati nel reddito dichiarato o nelle attività economiche non al momento della misura rispetto a tutti i beni presenti, ma nel momento dei singoli acquisti rispetto al valore dei beni di volta in volta acquisiti, e, dall'altro, che la "giustificazione" credibile consista nella prova della positiva liceità della loro provenienza e non in quella negativa della loro non provenienza dal reato per cui è stata inflitta condanna (Sez.

U, n. 920 del 17/12/2003, dep. 2004, Montella, Rv. 226491; conforme, da ultimo, Sez. 1, n. 54156 del 27/4/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274550).

3. Ciò posto, proprio le considerazioni da ultimo evocate impongono di evidenziare subito un primo punto di deficit argomentativo dell'ordinanza del Tribunale del Riesame impugnata, preliminare dal punto di vista logico, centrato parzialmente dal quinto motivo di ricorso.

Non vi è dubbio che il Collegio si atterrà, in ambito di verifica della tenuta dei provvedimenti cautelari reali in sede di legittimità, al principio consolidato secondo cui il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere gli "errores in iudicando" o "in procedendo" e quei (soli) vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (cfr., ex multis, Sez. 2, n. 18951 del 14/3/2017, Napoli, Rv. 269656; Sez.

U, n. 25932 del 29/5/2008, Ivanov, Rv. 239692).

Per tale ragione, le censure contenute nei motivi terzo e quarto devono ritenersi inammissibili, poiché centrate su argomenti che si risolvono in una denuncia di vizi di motivazione non manifestamente illogica né tantomeno mancante, in quanto il Tribunale ha adeguatamente motivato sulle ragioni della perimetrazione temporale delle acquisizioni patrimoniali coinvolte dalla misura cautelare reale.

Tuttavia, nel procedere a rimediare al vizio di omessa motivazione segnalato dal provvedimento rescindente ex art. 627 cod. proc. pen., il giudice del rinvio ha sì evidenziato il carattere di sproporzione esistente tra i redditi del nucleo familiare [OSCURATO:PERSONA] e gli acquisti dei beni al centro della confisca generalizzata del loro patrimonio complessivamente inteso (fatte salve le porzioni già oggetto di dissequestro perché relative a beni posti al di fuori di quel ragionevole perimetro temporale acquisitivo che delimita la legittimità e proporzione dell'ablazione, sia con riguardo alla confisca obbligatoria per equivalente ex art. 416-bis, comma 7, cod. pen. che con riguardo alla confisca allargata ex art. 240-bis cod. pen.), ma non ha tenuto conto delle differenze afferenti ai presupposti per la confisca di taluni di essi e del rispetto del fondamentale principio di proporzionalità, che infonde di sé anche le misure cautelari reali, secondo le più recenti indicazioni delle Sezioni Unite, come si dirà di qui a poco.

E' stato evidenziato dalla difesa nel primo, nel secondo e nel quinto motivo - benchè in un asse di censura che, con prospettiva inesatta, percorre l'intera impugnazione e che fa leva sulla denuncia di deficit motivazionali afferenti al criterio di pertinenzialità, declinati ai fini del sequestro impeditivo, non configurato nel caso di specie - che il provvedimento del giudice del rinvio non specifica, come avrebbe dovuto, le ragioni di confisca di ciascuno dei beni oggetto dell'ablazione, secondo il parametro della proporzionalità, ma sostanzialmente aggredisce l'intero patrimonio del nucleo familiare (con le limitate eccezioni già richiamate), quasi ad imitare il sequestro in materia di misure di prevenzione antimafia, evitando di indicare quali beni siano stati sottoposti a confisca "allargata" e quali a confisca obbligatoria ex art. 416-bis, comma 7, cod. pen.

In particolare, seguendo le eccezioni più specifiche contenute nel quinto motivo di ricorso e riferite al sequestro funzionale alla confisca delle tre imprese: "[OSCURATO:SOCIETA].", la totale titolarità di quote della quale è detenuta dal cugino di [OSCURATO:PERSONA], vale a dire [OSCURATO:PERSONA]; Impresa individuale edile "[OSCURATO:PERSONA]" e "[OSCURATO:PERSONA]" s.r.I., tutte riferibili al patrimonio familiare dei coniugi [OSCURATO:PERSONA]-Cozza e di altri familiari di [OSCURATO:PERSONA], si rilevano evidenti elementi di contrapposizione con la più avanzata giurisprudenza di legittimità in tema, cui il Collegio intende aderire.

Elementi che impongono l'annullamento con rinvio sui punti che di seguito si indicheranno, rimanendo invece al di fuori della cornice di intervento del Collegio quelle eccezioni inerenti agli altri beni, diversi dalle imprese, che scontano una diffusa genericità di prospettazione, sicchè in relazione ad esse non è possibile intervenire in annullamento (non potendosi operare d'ufficio), pur permanendo valida l'osservazione iniziale circa l'eccessiva sommarietà motivazionale dell'ordinanza impugnata sul tipo di sequestro funzionale alla confisca adottato in relazione a ciascun bene e sulla sproporzione "reddito familiare-acquisizioni patrimoniali" in generale (al par.

4.6. dell'ordinanza impugnata si rappresenta: "tutti gli investimenti effettuati, gli immobili acquistati ed edificati ed i beni mobili acquistati sono stati effettuati mediante proventi di origine illecita derivanti sia dalla partecipazione all'associazione per delinquere di stampo mafioso, che dai reati di riciclaggio e omesso versamento di ritenute..").3.1.

Tornando alle imprese in sequestro, anzitutto va sottolineato, in via preliminare, come il provvedimento non abbia chiarito neppure se il provvedimento cautelare reale funzionale alla confisca delle citate aziende, tutte riconducibili a [OSCURATO:PERSONA], ma due di esse (la "[OSCURATO:PERSONA]", ditta individuale, e la "[OSCURATO:PERSONA]") direttamente nella titolarità anche della coimputata [OSCURATO:PERSONA], sia derivata dall'applicazione a quest'ultima, in via primaria, dell'ipotesi "allargata" ex art. 240-bis cod. pen., per essere ella autrice di delitti di riciclaggio, ovvero ex art. 416-bis, comma 7, cod. pen., quale terza intestataria dei beni riferibili al marito.

Allo stesso modo, non si è chiarito se nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] è stata eseguita, in relazione a tutti i beni, una confisca obbligatoria per equivalente ai sensi dell'art. 416- bis, comma 7, cod. pen. ovvero anche, e per quali beni ed in relazione a quali reati, una confisca allargata ex art.240-bis cod. pen. 3.2.

In secondo luogo, dando continuità alla linea interpretativa più moderna presente nella giurisprudenza di legittimità, va ribadito che, ai fini della confisca ex art. 416-bis, comma settimo, cod. pen. di un intero patrimonio aziendale - come è avvenuto nel caso di specie in relazione a tutte e tre le aziende sottoposte a sequestro -, è necessario che la società sia qualificabile come "mafiosa", oppure che sussista correlazione, specifica e concreta, tra la gestione e le attività dell'impresa e le attività riconducibili all'associazione, essendo di per sé insufficiente la mera partecipazione al sodalizio criminale dell'amministratore (cfr., tra quelle massimate, Sez. 6, n. 21741 del 16/2/2021, Vale.Scavi s.r.I., Rv. 281516; Sez. 1, n. 13043 del 4/12/2019, Passalacqua, Rv. 278891).

Il provvedimento impugnato, invece, dà probabilmente per scontate tali correlazioni, ovvero il carattere di mafiosità, facendoli derivare forse dall'indicazione della condanna del titolare effettivo di tali realtà economiche per il delitto di associazione mafiosa, che tuttavia è insufficiente.

Ed infatti, come evidenziato nella pronuncia n. 21741 del 2021, l'art. 416 bis, comma 7, cod. pen. prevede la confisca dei beni: 1) "strumento" del delitto di partecipazione o direzione dell'organizzazione mafiosa; 2) che servirono o furono destinati alla consumazione del delitto; e deve trattarsi naturalmente di beni strumentali al delitto stesso di cui all'art.416-bis cod. pen. e non riferibili ai singoli delitti fine, la confisca dei quali potrà eventualmente essere operata autonomamente; 3) provento del delitto, singolarmente indicati come prezzo, prodotto o profitto; i beni che ne costituiscono l'impiego.

D'altra parte, l'attività di amministratore-gestore, svolta (sia a titolo formale che di fatto) da soggetto indagato - ovvero imputato-condannato in via non definitiva, come nel caso oggi in esame - del delitto di partecipazione ad associazione per delinquere di stampo mafioso, non è sufficiente di per sè a far ritenere che i beni oggetto dell'amministrazione siano stati provento di delitti ovvero finanziati con provento di delitti, ben potendo l'attività delittuosa attribuita all'indagato essere separata da quella lecitamente svolta.

Ai fini della confiscabilità dei beni in questione occorre, invece, che sia provato un collegamento tra i beni medesimi e l'attività illecita attribuita all'indagato nell'ambito del delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. (Sez. 6, n. 6766 del 24/01/2014, Rv. 259073; Sez. 6, n. 47080 del 24/10/2013, Guerrera, Rv. 257709; Sez. 1, n. 3392 del 16/07/1993, Acciarito, Rv. 195180).

Di qui, l'affermazione che il sequestro preventivo finalizzato alla confisca ai sensi dell'art. 416-bis, comma settimo, cod. pen. può avere ad oggetto un'intera impresa, allorché questa sia qualificabile come mafiosa, e cioè, quando vi sia totale sovrapposizione tra le compagini associativa e criminale, ovvero quando l'intera attività d'impresa sia inquinata da risorse di provenienza delittuosa che abbiano determinato una contaminazione irreversibile dell'accumulo di ricchezza, rendendo impossibile la distinzione tra capitali leciti ed illeciti, o, infine, quando l'impresa sia asservita al controllo della consorteria, condividendone progetti e dinamiche e divenendone lo strumento operativo, con conseguente commistione tra le attività d'impresa e mafiosa (Sez. 1, n. 13043 del 04/12/2019, dep. 2020, Passalacqua, e Sez. 6, n. 21741 del 16/2/2021, Vale.Scavi s.r.I., già citate).

Dunque, ai fini del sequestro preventivo funzionale alla confisca ex art. 416-bis, comma 7, cod. pen., è necessario verificare se l'impresa sia una impresa di per sé mafiosa ovvero, nel caso in cui non lo sia, va indagata la correlazione, specifica e concreta, tra la gestione e le attività dell'impresa alla quale appartengono i beni da sequestrare e le attività riconducibili all'ipotizzato sodalizio criminale, senza che possa ritenersi impediente la circostanza della intestazione a terzi della società o della impresa oggetto del provvedimento ablativo.

In tal senso le Sezioni Unite hanno da tempo spiegato che la confisca nel procedimento penale, conseguente all'accertamento del delitto previsto dall'art. 416-bis cod. pen., ha natura di misura di sicurezza patrimoniale e si applica obbligatoriamente a tutti i beni sequestrati, anche se ne siano titolari terzi estranei al delitto in questione, qualora sussistano le condizioni in base alle quali debba presumersi che l'intestazione a terzi sia fittizia, avendo in effetti il controllo diretto ed indiretto dei beni il condannato per detto reato, e sempre che detti beni siano collegabili all'attività delittuosa (Sez.

U, n. 6 del 26/10/1985, Piromani, Rv. 171061; nello stesso senso, Sez. 2, in. 33806, del 04/04/2018, Calabrese, Rv. 273541).

Il Tribunale, sotto tale ultimo profilo, non ha fatto corretta applicazione dei principi indicati, incorrendo in un vizio di violazione di legge vera e propria, valutato il deficit strutturale del provvedimento nel prisma della corretta applicazione di tali superiori principi e della disposizione dell'art. 321 cod. proc. pen., letta alla luce di essi.Non è stato, infatti, indicato alcun collegamento specifico tra delitto mafioso e acquisizione e gestione delle aziende, ma solo implicitamente può desumersi il nesso generale derivato dalla condanna del solo [OSCURATO:PERSONA] per la condotta di partecipazione mafiosa, decisa in appello.

Può, invece, ritenersi adeguatamente motivato il presupposto della fittizia intestazione e del controllo diretto dei beni da parte di [OSCURATO:PERSONA].

3.3. In terzo luogo, quanto alla proporzionalità della confisca disposta, il Collegio ricorda che un orientamento sempre più dominante nella giurisprudenza di legittimità, oggi consacrato dal percorso motivazionale delle Sezioni Unite nella recente sentenza Ellade (Sez.

U, n. 36959 del 24/6/2021, Ellade, Rv. 281848), di cui si dirà meglio di qui a poco, ha condivisibilmente evidenziato come proporzionalità, adeguatezza e gradualità della misura cautelare reale evitino un'indebita compressione di diritti costituzionalmente e convenzionalmente garantiti, quali il diritto di proprietà o la libertà di iniziativa economica, e la trasformazione della misura cautelare in uno strumento, in parte o in tutto, inutilmente vessatorio (nello stesso senso, cfr. Sez. 6, n. 32582 del 5/7/2022, n.m.).

In ambito sovranazionale, il principio di proporzionalità è ormai affermato tanto dalle fonti dell'Unione (cfr. par. 3 e 4 dell'art. 5 TUE, art. 49 par. 3 e art. 52 par. 1 della Carta dei diritti fondamentali; sul punto, cfr., Sez. 3, n. 42178 del 29/09/2009, Spini, Rv. 245172), che dal sistema della CEDU.

In tal senso è condivisibile quanto affermato da più parti in dottrina, e cioè che il rango conferito dall'ordinamento interno alle fonti sovranazionali consente di affermare che, qualunque sia la natura secondo cui sono costruite - sostanziale o processuale - le tutele dei diritti, si deve tenere conto del cd. test di proporzionalità (in tal senso, la citata sentenza Sez. 6, n. 21741 del 2021).

Del resto, anche la Corte costituzionale, nella sentenza n. 112 del 2019, chiamata proprio a sindacare la proporzione di un'ipotesi di confisca (quella di cui all'art. 187-sexies TUF), ha affermato che il principio di proporzionalità - anche laddove vengano in rilievo provvedimenti diversi da quelli limitativi del diritto di libertà personale - deve essere applicato e va ricavato dal sistema costituzionale; in particolare, piuttosto che dal combinato disposto dell'art. 3 Cost. con l'art. 27 Cost., esso deriva dal collegamento tra la prima di queste due norme (l'art. 3) con le norme costituzionali che tutelano il diritto di volta in volta inciso dalla misura: nel caso della confisca, la proprietà personale, tutelata dall'art. 42 Cost. e, per il tramite dell'art. 117, primo comma Cost., dall'art. 1 Prot. 1 CEDU; disposizioni alle quali si può aggiungere, ove si verta in ambito di applicazione del diritto dell'Unione europea, l'art. 17 della carta di Nizza e l'art. 49, par. 3, della stessa Carta.Nel caso di specie, nessuna verifica riferita alla proporzionalità, nessun test di proporzionalità è stato compiuto dall'ordinanza impugnata, quanto all'ablazione dell'intero patrimonio aziendale delle tre imprese citate, neppure sulla base delle allegazioni difensive, ancorchè si dia atto di averne preso cognizione da parte dei giudici del rinvio (per la necessità di valutare le allegazioni, cfr. Sez. 2, n. 43387 del 8/10/2019, Novizio, Rv. 277997).

4. Un ulteriore, determinante punto di annullamento, constatato il totale deficit motivazionale al riguardo, attiene alle censure riferite al periculum in mora, presupposto essenziale del sequestro preventivo funzionale alla confisca, che, in tale tipologia di misure cautelari reali, si sostanzia nelle argomentazioni relative alle ragioni anticipatorie dell'eventuale ablazione definitiva futura.

Ed infatti, le Sezioni Unite, con la già richiamata sentenza Ellade del 2021, hanno stabilito che il provvedimento di sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all'art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del "periculum in mora", da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, salvo restando che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili "ex lege".

Tra le ragioni anticipatorie, sufficienti a sostenere l'onere motivazionale richiesto, rientrano quelle attinenti al fatto che il bene potrebbe essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato od alienato, nelle more del giudizio (la sentenza è stata emessa in una fattispecie di sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto del reato).

La sentenza Ellade ha proposto un'interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata dell'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., fornendo un paradigma interpretativo di ordine generale, applicabile al sequestro preventivo funzionale a qualsiasi tipo di confisca ed avente ad oggetto qualsiasi tipo di bene (tranne le cose la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione e l'alienazione delle quali costituisce reato di per sé), poiché derivato dalla lettura in massima espansione del principio di proporzionalità, già richiamato, e scaturente dal combinato disposto degli artt. 3 e 42 Cost., canoni centrali del nostro ordinamento: l'obbligo motivazionale relativo al periculum in mora imposto dalla sentenza Ellade, pertanto, deve ritenersi esteso anche al sequestro funzionale alla confisca ex art. 240-bis cod. pen. ed a quello funzionale alla confisca ex art. 416-bis, comma 7, cod. pen.

E, nel caso di specie, il provvedimento impugnato sembra aver prospettato entrambe le tipologie di confisca predette.

In linea con l'interpretazione estensiva qui proposta, si richiama la pronuncia già citata, Sez. 6, n. 32582 del 5/7/2022, Guerrera, Rv. 283619, che ha sostenuto tale opzione, prendendo le distanze da alcuni primi distinguo (cfr. la sentenza Sez. 6, n. 12513 del 23/2/2022, Grandis, Rv. 283054) tendenti a limitare la portata espansiva del precetto interpretativo di garanzia proposto dalle Sezioni Unite.

La sentenza Guerrera ha ritenuto che il provvedimento di sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma 2 -bis, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca nei procedimenti relativi a delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, deve contenere la concisa motivazione anche del "periculum in mora", da rapportare - nel rispetto dei criteri di adeguatezza e proporzionalità della misura reale - alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo rispetto alla definizione del giudizio con sentenza, dovendosi escludere ogni automatismo decisorio che colleghi la pericolosità alla mera natura obbligatoria della confisca, atteso che la necessità di detta motivazione opera, con la sola eccezione delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, sia con riguardo alla confisca obbligatoria che a quella facoltativa così come di proprietà o di valore, e senza che possa rilevare la natura, mobiliare o immobiliare, dei beni in sequestro.

A sostegno dell'opzione, la sentenza n. 32582 del 2022 ha fatto notare come il massimo collegio nomofilattico abbia rimarcato che l'iniziativa cautelare non può prescindere dalle indicazioni argomentative che giustificano l'anticipazione della tutela giacché "[...] il solo fatto che gli effetti di misure limitative di diritti dell'imputato (ordinariamente condizionati all'affermazione di responsabilità o comunque all'accertamento del fatto) vengano anticipati rispetto alla decisione finale, non può non comportare un giudizio quanto meno di tipo prognostico non solo sul piano del fumus del reato ma anche sul piano della necessità di una anticipata esigenza ablatoria, attesa la complementarietà dei due profili".

In tale prospettiva, ed in un'ottica inevitabilmente generale, infatti la stessa sentenza Ellade ha evidenziato il paradosso che deriverebbe da una tesi alternativa a quella qui proposta: affermare che possa bastare sempre, in caso di sequestro finalizzato alla confisca, la motivazione in ordine alla riconducibilità del bene tra le categorie di cose oggettivamente suscettibili di confisca, significherebbe semplicemente motivare ciò che è richiesto, né più né meno, ai fini della misura finale, in tal modo annullando ogni divaricazione tra il piano cautelare e il piano del giudizio, sì che, davvero, la mera confiscabilità finirebbe, inammissibilmente, per giustificare ipso iure il sequestro.

Evidentemente, tale prospettiva logico-ermeneutica ha valenza generale, nell'ottica delle Sezioni Unite, a prescindere dalla fattispecie concreta risolta (relativa al sequestro funzionale alla confisca del profitto ex art. 240 cod. pen.) e "soffre" l'unica eccezione delle cose la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione e l'alienazione delle quali costituisce reato di per sé, per le quali la sentenza Ellade ha chiarito che l'onere motivazionale può essere soddisfatto dal riferimento alla sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili.4.1.

La motivazione del provvedimento impugnato, come già evidenziato, risulta del tutto mancante sì da dar luogo ad un vizio di violazione di legge, con riguardo al punto della necessità di anticipazione della cautela reale, funzionale ad assicurare l'eventuale futura confisca (cfr. Sez.

U, n. 25932 del 2008, Ivanov, alle pronunce Sez.

U, n. 5876 del 28/1/2004, Bevilacqua, Rv. 226710), sia che si tratti di confisca allargata ex art. 240- bis cod. pen. che di confisca ex art. 416-bis, comma 7, cod. pen., nei termini più coerenti con il paradigma interpretativo della sentenza delle Sezioni Unite Ellade.

4.2. L'ordinanza impugnata, d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore: l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Viene in esame l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro del 17.2.2022, emessa in sede di rinvio a seguito di annullamento da parte della Prima Sezione Penale (sentenza n. 3611 del 2022), con cui, in parziale accoglimento dell'impugnazione proposta avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dalla Corte d'Appello di Catanzaro il 3.3.2021, è stata annullata la misura reale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente alla metà della quota dell'opificio sito ad [OSCURATO:PERSONA] via Fontanelle (cat. foglio 21, part. 1729 sub 1), alla metà del fabbricato per attività commerciale sito in [OSCURATO:PERSONA] via Fontanelle (cat. foglio 21, part. 1729 sub 3) ed all'autovettura Peugeot 205 tg. AE72ONS, immatricolata il 18.10.1998, confermando nel resto il provvedimento del 3.3.2021 citato, che aveva disposto il sequestro preventivo di beni mobili, immobili, quote societarie, imprese, complessi aziendali, ritenuti riferibili ai reati di associazione mafiosa (capo 1) ed altri reati-scopo, contestati all'imputato, già condannato in primo e secondo grado, con pena quantificata in 20 anni di reclusione. 1.1. Secondo la prospettazione del provvedimento impugnato, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] è stato operato un sequestro finalizzato alla confisca obbligatoria ai sensi dell'art. 416-bis, comma 7, cod. pen. ed un sequestro finalizzato alla confisca allargata per i reati di cui ai capi di imputazione 103 e 108, contestati a sua moglie [OSCURATO:PERSONA], anch'ella imputata nello stesso processo (con la precisazione che i patrimoni dei due imputati non hanno più una netta distinzione tra loro a partire dal giorno del matrimonio, il 23.10.2004). 1.2. L'annullamento della Cassazione ha riguardato la mancanza di motivazione in relazione al necessario rapporto di strumentalità tra il reato e le cose in sequestro; alla sproporzione del valore dei beni rispetto al reddito o alle attività economiche dell'imputato; alla mancata giustificazione della provenienza lecita degli stessi beni e, con questione assorbita ma non preclusa, alla sproporzione tra il valore dei beni sequestrati ed il profitto o il prezzo del reato. Secondo il provvedimento impugnato, l'annullamento ha circoscritto il perimetro decisorio nel giudizio di rinvio esclusivamente alla sussistenza del periculum in mora, essendo il fumus commissi delicti cristallizzato dalle sentenze di condanna in primo e secondo grado. 2. [OSCURATO:PERSONA], tramite i difensori di fiducia, propone ricorso avverso la decisione del giudice di rinvio. 2.1. Il primo ed il secondo motivo di censura eccepiscono violazione del vincolo di rinvio (art. 627 cod. proc. pen.) per mancanza di motivazione, totalmente assertiva riguardo ai presupposti fondanti del titolo cautelare, come rilevato ancora dalla Sesta Sezione della Cassazione, con la pronuncia di annullamento n. 26748 del 2021, nell'ambito del ricorso per saltum proposto da [OSCURATO:PERSONA], cugino del ricorrente, anche lui destinatario del sequestro in esame. In particolare, il ricorso deduce l'omessa motivazione, che manca di qualsiasi passaggio argomentativo idoneo a dimostrare concretamente che il ricorrente, in quanto appartenente alla 'ndrangheta, abbia fatto fortuna nel campo della ristorazione e imprenditoriale in generale; nessun rapporto di qualificata connessione, quanto meno sotto un profilo di presupposto "storico", è stato dimostrato tra partecipazione mafiosa e formazione del patrimonio colpito dal vincolo ablativo temporaneo. Nessuna motivazione effettiva, poi, è stata spesa riguardo al periculum in mora, inteso quale concreta possibilità, desunta dalla natura del bene e dalle circostanze del fatto, che i beni in sequestro assumano carattere strumentale rispetto all'aggravamento o alla protrazione delle conseguenze dei reati ascritti al ricorrente ovvero all'agevolazione alla realizzazione di ulteriori reati. La motivazione sarebbe, in sintesi, una serie di frasi assertive prive di contenuti concreti, senza alcuna distinzione tra i beni in sequestro impeditivo e quelli vincolati in vista di una confisca "allargata", oltre a violare il vincolo di rinvio, in generale, quanto alla necessità di giustificare il proprio decisum secondo lo schema logico-giuridico enunciato nella sentenza di annullamento. 2.2. Il terzo motivo di censura eccepisce violazione del vincolo di rinvio quanto alla perimetrazione temporale della misura ablativa, ancorata erroneamente al 2002, laddove invece la contestazione di partecipazione ad associazione mafiosa in relazione alla quale è stato condannato il ricorrente si riferisce alla vicenda della Fraternita di Misericordia di Isola di [OSCURATO:PERSONA], che avrebbe dato luogo alla malversazione di somme corrisposte dalla Prefettura di Crotone per il servizio di catering e la fornitura pasti ai migranti presenti nel centro di accoglienza sito in località Sant'Anna e denominato CARA, avvenuta soltanto nel 2009, data della prima aggiudicazione, con procedura di appalto ad evidenza pubblica, del servizio mensa del centro di accoglienza per migranti predetto. 2.3. Il quarto argomento difensivo denuncia la medesima violazione del vincolo di rinvio in relazione alla più generale perimetrazione temporale della misura ablativa temporanea, rimasta comunque priva di specifica motivazione quanto alla correlazione tra gli elementi di responsabilità e le acquisizioni patrimoniali, nonché quanto alla sproporzione di queste ultime rispetto alla capienza economica del soggetto attinto dal sequestro. 2.4. Il quinto motivo di censura denuncia omessa motivazione in relazione al nesso di pertinenzialità tra ciascuno dei beni in sequestro ed i singoli reati contestati ed accertati non in via definitiva nei confronti del ricorrente; nonché omessa motivazione quanto alla proporzionalità del sequestro ed alla sua estensione all'intero patrimonio del ricorrente.La difesa rappresenta che alcune delle imprese sequestrate sono state costituite negli anni novanta e, dunque, preesistono di molto all'emersione delle ipotesi criminose, collocate a partire dal 2002. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è parzialmente fondato, per le ragioni che si indicheranno di seguito. 2. Prima di analizzare i punti di censura che si ritiene abbiano individuato un deficit strutturale del provvedimento impugnato, anzitutto conviene fare chiarezza, per quel che è consentito dal perimetro del giudizio di rinvio già tracciato dall'annullamento della Cassazione, rispetto alla situazione cautelare reale emersa in seguito all'annullamento con rinvio da parte della Prima Sezione Penale di questa Corte di legittimità: dal provvedimento rescindente si evince che sono stati ritenuti sussistenti, nel caso delle posizioni del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] e di sua moglie [OSCURATO:PERSONA] (nei confronti della quale il Collegio ha in trattazione, nella stessa udienza del 29.9.2022, un analogo ricorso avverso il medesimo provvedimento del Tribunale di Catanzaro) unicamente ipotesi di sequestri funzionali alla confisca, nelle due forme del sequestro funzionale alla confisca allargata e del sequestro funzionale alla confisca obbligatoria prevista dall'art. 416-bis, comma 7, cod. pen. (cfr. il par. 2.1. del "considerato in diritto" della decisione Sez. 1, n. 3611 del 2022). Tanto che il provvedimento impugnato ribadisce tale conclusione logica al par. 4.6., sia pur con scarsa chiarezza e precisione rispetto alle tipologie di confisca che hanno interessato, ciascuna rispettivamente, gli eterogenei beni al centro dell'ablazione cautelare. 2.1. Ulteriore rilievo preliminare è quello che impone di delimitare i contorni dell'annullamento ed il contenuto della decisione del giudice del rinvio, che, come si è anticipato, doveva rimediare ad alcuni deficit motivazionali del precedente provvedimento del riesame, per questo annullato, relativi all'individuazione di fondamentali caratteri strutturali della misura reale, che la giurisprudenza di legittimità richiama come presupposto del provvedimento di sequestro preventivo anche funzionale alla confisca, a prescindere dalla tipologia di questa, a maggior ragione quando parte o tutti i beni in sequestro siano nella titolarità formale di un terzo intestatario (cfr., Sez. 5, n. 13084 del 6/3/2017, Carlucci, Rv. 269711; Sez. 5, n. 53449 del 16/10/2018, Huang, Rv. 275406). Ci si riferisce al necessario rapporto di strumentalità tra il reato e le cose in sequestro; alla sproporzione del valore dei beni rispetto al reddito o alle attività economiche dell'imputato; alla mancata giustificazione della provenienza lecita degli stessi beni e, con questione che si definisce assorbita ma non preclusa, alla sproporzione tra il valore dei beni sequestrati ed il profitto o il prezzo del reato.Del resto, già nel 2004 le Sezioni Unite avvertivano che, al fine di disporre la confisca "allargata" conseguente a condanna per uno dei reati indicati nell'art. 12-sexies, commi 1 e 2, dl. 8 giugno 1992 n. 306, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 1992 n. 356 (oggi trasformato nell'art. 240-bis cod. pen.), allorché sia provata l'esistenza di una sproporzione tra il reddito dichiarato dal condannato o i proventi della sua attività economica e il valore economico dei beni da confiscare e non risulti una giustificazione credibile circa la provenienza di essi, è necessario, da un lato, che, ai fini della "sproporzione", i termini di raffronto dello squilibrio, oggetto di rigoroso accertamento nella stima dei valori economici in gioco, siano fissati nel reddito dichiarato o nelle attività economiche non al momento della misura rispetto a tutti i beni presenti, ma nel momento dei singoli acquisti rispetto al valore dei beni di volta in volta acquisiti, e, dall'altro, che la "giustificazione" credibile consista nella prova della positiva liceità della loro provenienza e non in quella negativa della loro non provenienza dal reato per cui è stata inflitta condanna (Sez. U, n. 920 del 17/12/2003, dep. 2004, Montella, Rv. 226491; conforme, da ultimo, Sez. 1, n. 54156 del 27/4/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274550). 3. Ciò posto, proprio le considerazioni da ultimo evocate impongono di evidenziare subito un primo punto di deficit argomentativo dell'ordinanza del Tribunale del Riesame impugnata, preliminare dal punto di vista logico, centrato parzialmente dal quinto motivo di ricorso. Non vi è dubbio che il Collegio si atterrà, in ambito di verifica della tenuta dei provvedimenti cautelari reali in sede di legittimità, al principio consolidato secondo cui il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere gli "errores in iudicando" o "in procedendo" e quei (soli) vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (cfr., ex multis, Sez. 2, n. 18951 del 14/3/2017, Napoli, Rv. 269656; Sez. U, n. 25932 del 29/5/2008, Ivanov, Rv. 239692). Per tale ragione, le censure contenute nei motivi terzo e quarto devono ritenersi inammissibili, poiché centrate su argomenti che si risolvono in una denuncia di vizi di motivazione non manifestamente illogica né tantomeno mancante, in quanto il Tribunale ha adeguatamente motivato sulle ragioni della perimetrazione temporale delle acquisizioni patrimoniali coinvolte dalla misura cautelare reale. Tuttavia, nel procedere a rimediare al vizio di omessa motivazione segnalato dal provvedimento rescindente ex art. 627 cod. proc. pen., il giudice del rinvio ha sì evidenziato il carattere di sproporzione esistente tra i redditi del nucleo familiare [OSCURATO:PERSONA] e gli acquisti dei beni al centro della confisca generalizzata del loro patrimonio complessivamente inteso (fatte salve le porzioni già oggetto di dissequestro perché relative a beni posti al di fuori di quel ragionevole perimetro temporale acquisitivo che delimita la legittimità e proporzione dell'ablazione, sia con riguardo alla confisca obbligatoria per equivalente ex art. 416-bis, comma 7, cod. pen. che con riguardo alla confisca allargata ex art. 240-bis cod. pen.), ma non ha tenuto conto delle differenze afferenti ai presupposti per la confisca di taluni di essi e del rispetto del fondamentale principio di proporzionalità, che infonde di sé anche le misure cautelari reali, secondo le più recenti indicazioni delle Sezioni Unite, come si dirà di qui a poco. E' stato evidenziato dalla difesa nel primo, nel secondo e nel quinto motivo - benchè in un asse di censura che, con prospettiva inesatta, percorre l'intera impugnazione e che fa leva sulla denuncia di deficit motivazionali afferenti al criterio di pertinenzialità, declinati ai fini del sequestro impeditivo, non configurato nel caso di specie - che il provvedimento del giudice del rinvio non specifica, come avrebbe dovuto, le ragioni di confisca di ciascuno dei beni oggetto dell'ablazione, secondo il parametro della proporzionalità, ma sostanzialmente aggredisce l'intero patrimonio del nucleo familiare (con le limitate eccezioni già richiamate), quasi ad imitare il sequestro in materia di misure di prevenzione antimafia, evitando di indicare quali beni siano stati sottoposti a confisca "allargata" e quali a confisca obbligatoria ex art. 416-bis, comma 7, cod. pen. In particolare, seguendo le eccezioni più specifiche contenute nel quinto motivo di ricorso e riferite al sequestro funzionale alla confisca delle tre imprese: "[OSCURATO:SOCIETA].", la totale titolarità di quote della quale è detenuta dal cugino di [OSCURATO:PERSONA], vale a dire [OSCURATO:PERSONA]; Impresa individuale edile "[OSCURATO:PERSONA]" e "[OSCURATO:PERSONA]" s.r.I., tutte riferibili al patrimonio familiare dei coniugi [OSCURATO:PERSONA]-Cozza e di altri familiari di [OSCURATO:PERSONA], si rilevano evidenti elementi di contrapposizione con la più avanzata giurisprudenza di legittimità in tema, cui il Collegio intende aderire. Elementi che impongono l'annullamento con rinvio sui punti che di seguito si indicheranno, rimanendo invece al di fuori della cornice di intervento del Collegio quelle eccezioni inerenti agli altri beni, diversi dalle imprese, che scontano una diffusa genericità di prospettazione, sicchè in relazione ad esse non è possibile intervenire in annullamento (non potendosi operare d'ufficio), pur permanendo valida l'osservazione iniziale circa l'eccessiva sommarietà motivazionale dell'ordinanza impugnata sul tipo di sequestro funzionale alla confisca adottato in relazione a ciascun bene e sulla sproporzione "reddito familiare-acquisizioni patrimoniali" in generale (al par. 4.6. dell'ordinanza impugnata si rappresenta: "tutti gli investimenti effettuati, gli immobili acquistati ed edificati ed i beni mobili acquistati sono stati effettuati mediante proventi di origine illecita derivanti sia dalla partecipazione all'associazione per delinquere di stampo mafioso, che dai reati di riciclaggio e omesso versamento di ritenute..").3.1. Tornando alle imprese in sequestro, anzitutto va sottolineato, in via preliminare, come il provvedimento non abbia chiarito neppure se il provvedimento cautelare reale funzionale alla confisca delle citate aziende, tutte riconducibili a [OSCURATO:PERSONA], ma due di esse (la "[OSCURATO:PERSONA]", ditta individuale, e la "[OSCURATO:PERSONA]") direttamente nella titolarità anche della coimputata [OSCURATO:PERSONA], sia derivata dall'applicazione a quest'ultima, in via primaria, dell'ipotesi "allargata" ex art. 240-bis cod. pen., per essere ella autrice di delitti di riciclaggio, ovvero ex art. 416-bis, comma 7, cod. pen., quale terza intestataria dei beni riferibili al marito. Allo stesso modo, non si è chiarito se nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] è stata eseguita, in relazione a tutti i beni, una confisca obbligatoria per equivalente ai sensi dell'art. 416- bis, comma 7, cod. pen. ovvero anche, e per quali beni ed in relazione a quali reati, una confisca allargata ex art.240-bis cod. pen. 3.2. In secondo luogo, dando continuità alla linea interpretativa più moderna presente nella giurisprudenza di legittimità, va ribadito che, ai fini della confisca ex art. 416-bis, comma settimo, cod. pen. di un intero patrimonio aziendale - come è avvenuto nel caso di specie in relazione a tutte e tre le aziende sottoposte a sequestro -, è necessario che la società sia qualificabile come "mafiosa", oppure che sussista correlazione, specifica e concreta, tra la gestione e le attività dell'impresa e le attività riconducibili all'associazione, essendo di per sé insufficiente la mera partecipazione al sodalizio criminale dell'amministratore (cfr., tra quelle massimate, Sez. 6, n. 21741 del 16/2/2021, Vale.Scavi s.r.I., Rv. 281516; Sez. 1, n. 13043 del 4/12/2019, Passalacqua, Rv. 278891). Il provvedimento impugnato, invece, dà probabilmente per scontate tali correlazioni, ovvero il carattere di mafiosità, facendoli derivare forse dall'indicazione della condanna del titolare effettivo di tali realtà economiche per il delitto di associazione mafiosa, che tuttavia è insufficiente. Ed infatti, come evidenziato nella pronuncia n. 21741 del 2021, l'art. 416 bis, comma 7, cod. pen. prevede la confisca dei beni: 1) "strumento" del delitto di partecipazione o direzione dell'organizzazione mafiosa; 2) che servirono o furono destinati alla consumazione del delitto; e deve trattarsi naturalmente di beni strumentali al delitto stesso di cui all'art.416-bis cod. pen. e non riferibili ai singoli delitti fine, la confisca dei quali potrà eventualmente essere operata autonomamente; 3) provento del delitto, singolarmente indicati come prezzo, prodotto o profitto; i beni che ne costituiscono l'impiego. D'altra parte, l'attività di amministratore-gestore, svolta (sia a titolo formale che di fatto) da soggetto indagato - ovvero imputato-condannato in via non definitiva, come nel caso oggi in esame - del delitto di partecipazione ad associazione per delinquere di stampo mafioso, non è sufficiente di per sè a far ritenere che i beni oggetto dell'amministrazione siano stati provento di delitti ovvero finanziati con provento di delitti, ben potendo l'attività delittuosa attribuita all'indagato essere separata da quella lecitamente svolta. Ai fini della confiscabilità dei beni in questione occorre, invece, che sia provato un collegamento tra i beni medesimi e l'attività illecita attribuita all'indagato nell'ambito del delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. (Sez. 6, n. 6766 del 24/01/2014, Rv. 259073; Sez. 6, n. 47080 del 24/10/2013, Guerrera, Rv. 257709; Sez. 1, n. 3392 del 16/07/1993, Acciarito, Rv. 195180). Di qui, l'affermazione che il sequestro preventivo finalizzato alla confisca ai sensi dell'art. 416-bis, comma settimo, cod. pen. può avere ad oggetto un'intera impresa, allorché questa sia qualificabile come mafiosa, e cioè, quando vi sia totale sovrapposizione tra le compagini associativa e criminale, ovvero quando l'intera attività d'impresa sia inquinata da risorse di provenienza delittuosa che abbiano determinato una contaminazione irreversibile dell'accumulo di ricchezza, rendendo impossibile la distinzione tra capitali leciti ed illeciti, o, infine, quando l'impresa sia asservita al controllo della consorteria, condividendone progetti e dinamiche e divenendone lo strumento operativo, con conseguente commistione tra le attività d'impresa e mafiosa (Sez. 1, n. 13043 del 04/12/2019, dep. 2020, Passalacqua, e Sez. 6, n. 21741 del 16/2/2021, Vale.Scavi s.r.I., già citate). Dunque, ai fini del sequestro preventivo funzionale alla confisca ex art. 416-bis, comma 7, cod. pen., è necessario verificare se l'impresa sia una impresa di per sé mafiosa ovvero, nel caso in cui non lo sia, va indagata la correlazione, specifica e concreta, tra la gestione e le attività dell'impresa alla quale appartengono i beni da sequestrare e le attività riconducibili all'ipotizzato sodalizio criminale, senza che possa ritenersi impediente la circostanza della intestazione a terzi della società o della impresa oggetto del provvedimento ablativo. In tal senso le Sezioni Unite hanno da tempo spiegato che la confisca nel procedimento penale, conseguente all'accertamento del delitto previsto dall'art. 416-bis cod. pen., ha natura di misura di sicurezza patrimoniale e si applica obbligatoriamente a tutti i beni sequestrati, anche se ne siano titolari terzi estranei al delitto in questione, qualora sussistano le condizioni in base alle quali debba presumersi che l'intestazione a terzi sia fittizia, avendo in effetti il controllo diretto ed indiretto dei beni il condannato per detto reato, e sempre che detti beni siano collegabili all'attività delittuosa (Sez. U, n. 6 del 26/10/1985, Piromani, Rv. 171061; nello stesso senso, Sez. 2, in. 33806, del 04/04/2018, Calabrese, Rv. 273541). Il Tribunale, sotto tale ultimo profilo, non ha fatto corretta applicazione dei principi indicati, incorrendo in un vizio di violazione di legge vera e propria, valutato il deficit strutturale del provvedimento nel prisma della corretta applicazione di tali superiori principi e della disposizione dell'art. 321 cod. proc. pen., letta alla luce di essi.Non è stato, infatti, indicato alcun collegamento specifico tra delitto mafioso e acquisizione e gestione delle aziende, ma solo implicitamente può desumersi il nesso generale derivato dalla condanna del solo [OSCURATO:PERSONA] per la condotta di partecipazione mafiosa, decisa in appello. Può, invece, ritenersi adeguatamente motivato il presupposto della fittizia intestazione e del controllo diretto dei beni da parte di [OSCURATO:PERSONA]. 3.3. In terzo luogo, quanto alla proporzionalità della confisca disposta, il Collegio ricorda che un orientamento sempre più dominante nella giurisprudenza di legittimità, oggi consacrato dal percorso motivazionale delle Sezioni Unite nella recente sentenza Ellade (Sez. U, n. 36959 del 24/6/2021, Ellade, Rv. 281848), di cui si dirà meglio di qui a poco, ha condivisibilmente evidenziato come proporzionalità, adeguatezza e gradualità della misura cautelare reale evitino un'indebita compressione di diritti costituzionalmente e convenzionalmente garantiti, quali il diritto di proprietà o la libertà di iniziativa economica, e la trasformazione della misura cautelare in uno strumento, in parte o in tutto, inutilmente vessatorio (nello stesso senso, cfr. Sez. 6, n. 32582 del 5/7/2022, n.m.). In ambito sovranazionale, il principio di proporzionalità è ormai affermato tanto dalle fonti dell'Unione (cfr. par. 3 e 4 dell'art. 5 TUE, art. 49 par. 3 e art. 52 par. 1 della Carta dei diritti fondamentali; sul punto, cfr., Sez. 3, n. 42178 del 29/09/2009, Spini, Rv. 245172), che dal sistema della CEDU. In tal senso è condivisibile quanto affermato da più parti in dottrina, e cioè che il rango conferito dall'ordinamento interno alle fonti sovranazionali consente di affermare che, qualunque sia la natura secondo cui sono costruite - sostanziale o processuale - le tutele dei diritti, si deve tenere conto del cd. test di proporzionalità (in tal senso, la citata sentenza Sez. 6, n. 21741 del 2021). Del resto, anche la Corte costituzionale, nella sentenza n. 112 del 2019, chiamata proprio a sindacare la proporzione di un'ipotesi di confisca (quella di cui all'art. 187-sexies TUF), ha affermato che il principio di proporzionalità - anche laddove vengano in rilievo provvedimenti diversi da quelli limitativi del diritto di libertà personale - deve essere applicato e va ricavato dal sistema costituzionale; in particolare, piuttosto che dal combinato disposto dell'art. 3 Cost. con l'art. 27 Cost., esso deriva dal collegamento tra la prima di queste due norme (l'art. 3) con le norme costituzionali che tutelano il diritto di volta in volta inciso dalla misura: nel caso della confisca, la proprietà personale, tutelata dall'art. 42 Cost. e, per il tramite dell'art. 117, primo comma Cost., dall'art. 1 Prot. 1 CEDU; disposizioni alle quali si può aggiungere, ove si verta in ambito di applicazione del diritto dell'Unione europea, l'art. 17 della carta di Nizza e l'art. 49, par. 3, della stessa Carta.Nel caso di specie, nessuna verifica riferita alla proporzionalità, nessun test di proporzionalità è stato compiuto dall'ordinanza impugnata, quanto all'ablazione dell'intero patrimonio aziendale delle tre imprese citate, neppure sulla base delle allegazioni difensive, ancorchè si dia atto di averne preso cognizione da parte dei giudici del rinvio (per la necessità di valutare le allegazioni, cfr. Sez. 2, n. 43387 del 8/10/2019, Novizio, Rv. 277997). 4. Un ulteriore, determinante punto di annullamento, constatato il totale deficit motivazionale al riguardo, attiene alle censure riferite al periculum in mora, presupposto essenziale del sequestro preventivo funzionale alla confisca, che, in tale tipologia di misure cautelari reali, si sostanzia nelle argomentazioni relative alle ragioni anticipatorie dell'eventuale ablazione definitiva futura. Ed infatti, le Sezioni Unite, con la già richiamata sentenza Ellade del 2021, hanno stabilito che il provvedimento di sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all'art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del "periculum in mora", da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, salvo restando che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili "ex lege". Tra le ragioni anticipatorie, sufficienti a sostenere l'onere motivazionale richiesto, rientrano quelle attinenti al fatto che il bene potrebbe essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato od alienato, nelle more del giudizio (la sentenza è stata emessa in una fattispecie di sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto del reato). La sentenza Ellade ha proposto un'interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata dell'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., fornendo un paradigma interpretativo di ordine generale, applicabile al sequestro preventivo funzionale a qualsiasi tipo di confisca ed avente ad oggetto qualsiasi tipo di bene (tranne le cose la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione e l'alienazione delle quali costituisce reato di per sé), poiché derivato dalla lettura in massima espansione del principio di proporzionalità, già richiamato, e scaturente dal combinato disposto degli artt. 3 e 42 Cost., canoni centrali del nostro ordinamento: l'obbligo motivazionale relativo al periculum in mora imposto dalla sentenza Ellade, pertanto, deve ritenersi esteso anche al sequestro funzionale alla confisca ex art. 240-bis cod. pen. ed a quello funzionale alla confisca ex art. 416-bis, comma 7, cod. pen. E, nel caso di specie, il provvedimento impugnato sembra aver prospettato entrambe le tipologie di confisca predette. In linea con l'interpretazione estensiva qui proposta, si richiama la pronuncia già citata, Sez. 6, n. 32582 del 5/7/2022, Guerrera, Rv. 283619, che ha sostenuto tale opzione, prendendo le distanze da alcuni primi distinguo (cfr. la sentenza Sez. 6, n. 12513 del 23/2/2022, Grandis, Rv. 283054) tendenti a limitare la portata espansiva del precetto interpretativo di garanzia proposto dalle Sezioni Unite. La sentenza Guerrera ha ritenuto che il provvedimento di sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma 2 -bis, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca nei procedimenti relativi a delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, deve contenere la concisa motivazione anche del "periculum in mora", da rapportare - nel rispetto dei criteri di adeguatezza e proporzionalità della misura reale - alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo rispetto alla definizione del giudizio con sentenza, dovendosi escludere ogni automatismo decisorio che colleghi la pericolosità alla mera natura obbligatoria della confisca, atteso che la necessità di detta motivazione opera, con la sola eccezione delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, sia con riguardo alla confisca obbligatoria che a quella facoltativa così come di proprietà o di valore, e senza che possa rilevare la natura, mobiliare o immobiliare, dei beni in sequestro. A sostegno dell'opzione, la sentenza n. 32582 del 2022 ha fatto notare come il massimo collegio nomofilattico abbia rimarcato che l'iniziativa cautelare non può prescindere dalle indicazioni argomentative che giustificano l'anticipazione della tutela giacché "[...] il solo fatto che gli effetti di misure limitative di diritti dell'imputato (ordinariamente condizionati all'affermazione di responsabilità o comunque all'accertamento del fatto) vengano anticipati rispetto alla decisione finale, non può non comportare un giudizio quanto meno di tipo prognostico non solo sul piano del fumus del reato ma anche sul piano della necessità di una anticipata esigenza ablatoria, attesa la complementarietà dei due profili". In tale prospettiva, ed in un'ottica inevitabilmente generale, infatti la stessa sentenza Ellade ha evidenziato il paradosso che deriverebbe da una tesi alternativa a quella qui proposta: affermare che possa bastare sempre, in caso di sequestro finalizzato alla confisca, la motivazione in ordine alla riconducibilità del bene tra le categorie di cose oggettivamente suscettibili di confisca, significherebbe semplicemente motivare ciò che è richiesto, né più né meno, ai fini della misura finale, in tal modo annullando ogni divaricazione tra il piano cautelare e il piano del giudizio, sì che, davvero, la mera confiscabilità finirebbe, inammissibilmente, per giustificare ipso iure il sequestro. Evidentemente, tale prospettiva logico-ermeneutica ha valenza generale, nell'ottica delle Sezioni Unite, a prescindere dalla fattispecie concreta risolta (relativa al sequestro funzionale alla confisca del profitto ex art. 240 cod. pen.) e "soffre" l'unica eccezione delle cose la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione e l'alienazione delle quali costituisce reato di per sé, per le quali la sentenza Ellade ha chiarito che l'onere motivazionale può essere soddisfatto dal riferimento alla sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili.4.1. La motivazione del provvedimento impugnato, come già evidenziato, risulta del tutto mancante sì da dar luogo ad un vizio di violazione di legge, con riguardo al punto della necessità di anticipazione della cautela reale, funzionale ad assicurare l'eventuale futura confisca (cfr. Sez. U, n. 25932 del 2008, Ivanov, alle pronunce Sez. U, n. 5876 del 28/1/2004, Bevilacqua, Rv. 226710), sia che si tratti di confisca allargata ex art. 240- bis cod. pen. che di confisca ex art. 416-bis, comma 7, cod. pen., nei termini più coerenti con il paradigma interpretativo della sentenza delle Sezioni Unite Ellade. 4.2. L'ordinanza impugnata, d
Decreto Cassazione n. 44221/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris