CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 novembre 2024
Cassazione n. 47532/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/05/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso è inammissibile perché i motivi dedotti, in punto di responsabilità per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 e di trattamento punitivo, sono generici e riproduttivi di censure adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito valorizzando, per escludere la destinazione ad uso esclusivamente personale, non solo il quantitativo di principio attivo ma la circostanza che lo stupefacente fosse suddiviso in 10 dosi da strada di peso simile. Anche sulla determinazione della pena e diniego delle circostanze attenuanti generiche, parametrate sulle modalità del fatto e i precedenti le conclusioni dei giudici del merito sono affatto illogiche: in sentenza, peraltro, si dà atto che non è stata applicata la pur contestata recidiva e che la pena è stata determinata in anni uno di reclusione ed euro 1.400,00 di multa in misura prossima al minimo edittale. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 novembre 2024 [OSCURATO:PERSONA] 3 li- ,