CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 maggio 2023
Cassazione n. 18039/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.30775/2018 proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentatie difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA] VENETO 1 9/E [OSCURATO:PERSONA]; -intimato- avverso la sentenzadella CORTE D I [OSCURATO:PERSONA] n. 1389 /201 8 depositata il20/03/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Nel 2010 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] impugnavano ex art. 1137 c.c. dinanzi al Tribunale di Milano le delibere con cui il Con- dominio, a maggioranza rappresentativa di 584,24 millesimi, aveva ap- provato il bilancio consuntivo e quello preventivo, limitatamente al 2di 6 – 30775 /2018 – S2 – CC 09/05/2023 ( 22 ) – [OSCURATO:PERSONA]. capo che dispone il pagamento del canone del contratto di locazione del locale caldaia,stipulato dal conduttore Condominio con alcuni con- domini, altresì comproprietari esclusivi del locale (che era stato da loro acquistato dal costruttore dell’edificio) e che ne imputa il costo in capo agli altri condomini non proprietari del locale (tra i quali figurano i due ricorrenti). Si deduceva l’invalidità per una serie di motivi, tra i quali la stipulazione in conflitto di interessi. Il ricorso veniva rigettato in primo grado e la pronuncia è stata confermata in appello. Ricorrono in cassazione gli attori. [OSCURATO:PERSONA] intimato. [OSCURATO:PERSONA] 1. – C on un primo motivo (n. 1, p. 12) si censura che la Corte di appello abbia rilevato che l’assemblea del [OSCURATO:DATA_NASCITA] ha nominato Mi- lano [OSCURATO:SOCIETA]. quale amministratrice del Condominio, con conseguente difetto in capo alla società del ruolo di rappresentante del Condominio, invalidità della procura alle liti rilasciata dalla società, e omessa dichiarazione di contumacia del Condominio in quanto falsa- mente rappresentato in giudizio (si deduce violazione degli artt. 1129, 1130, 1131 c.c., nonché degli artt. 75, 83 e 182 c.p.c.). Con un secondo motivo (n. 2, p. 15), che riprende la sostanza del primo,si censura la manifesta illogicità ed intrinseca contraddittorietà della motivazione con cui la Corte di appello ha rilevato che l’assemblea del [OSCURATO:DATA_NASCITA] ha nominato [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. quali ammi- nistratrice del Condominio (si deduce violazione dell’art. 132, co. 2, n. 4 c.p.c.). Con un terzo motivo (n. 3 p. 16), la sostanza del primo e del secondo motivo è riproposta sotto il profilo dell’omesso esame circa fatto deci- sivo ex art. 360, n. 5 c.p.c. I primi tre motivi possono esaminarsi congiuntamente. Il primo motivo è inammissibile. 3di 6 – 30775 /2018 – S2 – CC 09/05/2023 ( 22 ) – [OSCURATO:PERSONA]. La sua struttura è la seguente: poiché il giudice di merito ha accer- tato il fattoX e tale accertamento è erroneo (cioè non corrisponde alla realtà delle cose), allora è stata violata la norma giuridica Y. Tale strut- tura scambia il ruolo della Corte di cassazione per quello di una terza istanza di merito. Il secondo motivo è infondato. La sostanza del primo motivoviene qui veicolata attraverso lo stru- mento corretto: la censura del vizio di motivazione, che si appunta es- senzialmente sull’interpretazione giudiziale dell’impiego dell’espres- sione verbale «confermare in carica». Si argomenta che essaavrebbe potuto avere come complemento oggetto [OSCURATO:PERSONA] unica- mente in proprio e non quale rappresentante della società, in quanto in precedenza unicamente costei personalmente rivestiva il ruolo di amministratrice del Condominio. Sul punto argomenta la Corte di ap- pello: «Né ad alcunché può valere che nel verbale sia stato aggiunto che la nomina fosse una riconferma di quanto deciso in precedente occasione (in cui come amministratore del Condominio era stata inve- stita la Pecoraro personalmente); tale precisazione, ultronea rispetto alla volontà espressa dai votanti poco prima, non inficiando il tenore di quanto già disposto in proposito e, nel contempo, dovendosi conside- rare che la menzione della persona fisica a fianco di una società di cui sia legale rappresentante trova piena ragione nella necessità che la stessa si avvalga pur sempre, per rapportarsi al mondo giuridico, di soggetti-persone fisiche a lei legate dalla cosiddetta immedesimazione organica». Talemotivazione è persuasiva (ma sarebbe sufficiente che essa non fosse irriducibilmente contraddittoria, poiché il rigetto da parte di una corte di legittimità di una censura di vizio di motivazione in fatto non implica logicamente che la corte aderisca all’accertamento 4di 6 – 30775 /2018 – S2 – CC 09/05/2023 ( 22 ) – [OSCURATO:PERSONA]. compiuto dal giudice di merito). In conclusione, il secondo motivo è rigettato. Il terzo motivo è inammissibile ex art. 348ter, co. 5 c.p.c. per doppia pronuncia conforme, senza che siano state dimostrate differenze tra le due pronunce, e il giudizio di appello è stato instaurato dopo il 12/09/2012. 3. -Con un ulteriore motivo, ipoteticamente il quarto ( ma è indicato come n. I, a p. 22) si censura che la Corte di appello abbia rilevato la legittimità e veridicità della contabilità, sulla base della quale è stato determinato il canone di locazione de quo (si deduce violazione degli artt. 1135, 1136, 1137 c.c., nonché degli artt. 115, 116 c.p.c.). Del quarto motivo è da dichiarare l’inammissibilità per la stessa ra- gione che fonda l’inammissibilità del primo motivo: la struttura del mo- tivo scambia il ruolo della Corte di cassazione per quello di una terza istanza di merito. 4. –Con un ulteriore motivo , ipoteticamente il quinto (n. 2, p. 26) , si censura omissione di pronuncia sulla domanda di annullabilità della delibera per essere stata adottata col voto decisivo dei condomini che versano in conflitto di interessi in quanto comproprietari del locale cal- daia concesso in locazione al Condominio (si deduce violazione dell’art.112 c.p.c.). Tale motivo è rigettato, poiché la Corte di appello si è pronunciata a p. 7. 5. -Un ulteriore motivo, ipoteticamente il sesto ( n. 3, p. 28) , è così rubricato: «violazione degli artt. 100 e 112 c.p.c. (in relazione all'art.360, co. 1, n. 4 c.p.c.) per omessa pronuncia sulle eccezioni e domande su nullità ed annullabilità del contratto di locazione stipulato tra Con- dominio CPU e [OSCURATO:PERSONA] nella (falsa) data del [OSCURATO:DATA_NASCITA]e per illegittima negazione dell'interesse degli appellanti a 5di 6 – 30775 /2018 – S2 – CC 09/05/2023 ( 22 ) – [OSCURATO:PERSONA]. formulare tali eccezioni e domande sul predetto contratto di cui doveva invece essere dichiarata la nullità almeno per tardiva registrazione in violazione dell'art. 1, co. 346 l. 361/2004 ed art. 1418 c.c. per assenza del potere di rappresentanza in capo all'amministratore del condominio nella correlativa stipulazione in violazione degli artt. 1130 e 1131 c.c. e per illiceità della causa e in frode alla legge in violazione degli artt.1343 e 1344 c.c., nonché l'annullamento per conflitto di interessi e per mancanza di causa, sinallagma e proporzionalità». Un ulteriore motivo, ipoteticamente il settimo ed ultimo (n. 4, p. 35) censura che sia stata considerata legittima la delibera dell'assemblea condominiale che ha approvato un canone di locazione in misura qua- druplicata rispetto a quello precedente, in forza di un contratto inva- lido, inefficace, nullo ed annullabile (si deduce violazione degli artt.1135, 1136, 1137 c.c.) Il sesto e il settimo motivo possono esaminarsi congiuntamente. Nel loro insieme, essi si risolvono in una congerie promiscua di censure (alcune già oggetto di precedenti motivi), fra le quali si staglia quella indirizzata all’arbitraria quadruplicazione del canone di locazione del locale caldaia. Entrambi sono rigettati poiché la Corte di appello si è pronunciata in modo esauriente (p. 9). Inoltre,come già affermato da questa Corte, il sindacato giudiziarioin sede di impugnazione delle delibere condomi- nialinon si estende alla valutazione del merito delle soluzion i adottat e per la gestione delle cose e dei servizi comuni, né alla convenienza dei correlativi costi da sostenere, bensì si risolve in un controllo di legalità, relativo al sela decisione collegiale sia atto legittimo di esercizio del potere dell'assemblea(cfr. Cass. 15320/2022, che è un precedente tra le stesse parti relativo alle stesse questioni, in sede di impugnazione avverso altra sentenza). 6di 6 – 30775 /2018 – S2 – CC 09/05/2023 ( 22 ) – [OSCURATO:PERSONA]. 6. –In conclusione, i l ricorso va dichiarato inammissibile (v. art. 360 bis cpce Sez. U - , Sentenza n. 7155 del 21/03/2017 Rv. 643549 ) . [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimatoe non sono da liquidare spese. Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari al contributo unificato per il ricorso a norma dell’art. 1bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso . Sussistono i pres