Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 50/1989
ECLI:IT:COST:1989:50
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Con ricorso presentato alla Commissione Tributaria di primo grado
di Verbania in data 31 gennaio 1987, [OSCURATO:PERSONA] impugnava due
avvisi di accertamento, notificatigli il 4 dicembre 1986, con i quali
l'ufficio imposte dirette di Verbania aveva rettificato i redditi di
partecipazione da lui dichiarati per gli anni 1980 e 1981.
Nel corso del relativo procedimento, l'organo adito ha sollevato,
d'ufficio, questione di legittimità costituzionale dell'art. 39
primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della
disciplina del contenzioso tributario), nella parte in cui,
escludendo l'applicabilità al procedimento davanti alle [OSCURATO:PERSONA] dell'art. 128 del codice di procedura civile, impedisce la
pubblicità delle relative udienze, in riferimento all'art. 101,
primo comma, della Costituzione, inteso, osserva il giudice a quo, ad
assicurare il controllo della opinione pubblica su tutte le
manifestazioni della sovranità dello Stato.
Nella ordinanza di rimessione si rileva che il convincimento della
incostituzionalità della citata norma si fonda sulla sentenza della
Corte costituzionale n. 212 del 1986, che conteneva un chiaro invito
al legislatore affinché venisse introdotto, anche nel processo
tributario, il principio della pubblicità dell'udienza, nonché
sull'ordinanza della stessa Corte n. 378 del 1988, che ha ribadito le
considerazioni svolte nella predetta sentenza.
Del resto, ad avviso del giudice a quo, l'affermazione del
principio in esame, oltre ad essere rispettosa della Costituzione,
contribuirebbe alla "trasparenza" dell'Amministrazione finanziaria e
alla credibilità della giustizia.
1. - [OSCURATO:PERSONA] di primo grado di Verbania dubita
della legittimità costituzionale dell'art. 39, primo comma, del
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, nella parte in cui, escludendo
l'applicabilità al procedimento davanti alle [OSCURATO:PERSONA]
dell'art. 128 del codice di procedura civile, impedisce la
pubblicità dell'udienza, in violazione dell'art. 101, primo comma,
della Costituzione, inteso ad assicurare il controllo dell'opinione
pubblica su tutte le manifestazioni della sovranità dello Stato.
2. - La questione è fondata.
Questa Corte da tempo (sentenza n. 287 del 1974) ha affermato il
carattere di organo giurisdizionale delle [OSCURATO:PERSONA] per
struttura, funzioni e finalità, e la giurisdizionalità del
procedimento che si svolge dinanzi alle stesse, specie a seguito
della riforma del contenzioso tributario di cui alla legge 9 ottobre
1971, n. 825, ed al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636.
Conseguentemente, poi (sentenza n. 212 del 1986), ha ritenuto
l'applicabilità anche ai detti giudizi della regola della
pubblicità delle udienze la quale, espressione di civiltà
giuridica, è prevista in vari atti internazionali (Convenzione
europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950: art. 6; e ratificata
con legge n. 848 del 1955; Patto internazionale di [OSCURATO:PERSONA] relativo
ai diritti civili e politici: art. 14; adottato il 16 dicembre 1966 e
ratificato con legge n. 881 del 1977; protocolli sullo Statuto della
Corte di Giustizia annessi ai trattati CECA, CEE ed EURATOM: artt. 28
e 29).
Alla detta regola si dà ampio spazio negli ordinamenti
democratici fondati, come il nostro, sulla sovranità popolare.
Già si era detto (sentenza n. 12 del 1971) che, trovando
fondamento l'amministrazione della giustizia nella sovranità
popolare, in base al precetto costituzionale dell'art. 101, primo
comma, della Costituzione, doveva ritenersi implicita nei principi
costituzionali che disciplinano l'esercizio della giurisdizione, la
regola generale della pubblicità dei dibattimenti giudiziari, la
quale, peraltro, può subire eccezioni in riferimento a determinati
procedimenti, quando abbiano obiettiva e razionale giustificazione.
Ma, per i procedimenti tributari, l'eccezione non può ritenersi
sorretta da siffatte giustificazioni: anzi, in base all'art. 53 della
Costituzione, l'imposizione tributaria è soggetta al canone della
trasparenza, i cui effetti riguardano anche la generalità dei
cittadini, nonché ai principi di universalità ed eguaglianza, onde
la posizione del contribuente non è esclusivamente personale e non
è tutelabile con il segreto.
La generale conoscenza delle controversie tributarie può giovare
alla concreta attuazione del sistema tributario e concorre a ridurre
il numero degli inadempimenti e degli evasori in genere.
Lo stesso Governo, in occasione del decreto correttivo n. 739 del
1981, aveva formulato una norma diretta all'introduzione della regola
della pubblicità, ma la modifica, nonostante il parere favorevole
della Commissione parlamentare, non trovò accoglimento in sede di
formulazione definitiva del testo legislativo.
La sentenza n. 212 del 1986 di questa Corte conteneva l'invito al
legislatore a provvedere; invito successivamente ribadito
nell'ordinanza n. 378 del 1988.
[OSCURATO:PERSONA] delle Finanze ha presentato un disegno di legge (n.
1298) di modifica dell'impugnato art. 39 nel senso di eliminare
l'esclusione dell'applicabilità dell'art. 128 del codice di
procedura civile (pubblicità delle udienze) ai procedimenti
tributari proprio al fine di impedire dubbi di incostituzionalità
del testo ora vigente e di garantire l'attuazione dei suddetti
principi di universalità, di uguaglianza e di trasparenza cui deve
essere informato il sistema tributario e messi in luce da questa
Corte (sentenza n. 212 del 1986 e ordinanza n. 378 del 1988).
Il disegno di legge è stato approvato solo dal Senato.
Ormai compiutasi l'evoluzione legislativa e consolidatisi
l'opinione dottrinale e l'orientamento giurisprudenziale circa il
carattere giurisdizionale dei processi tributari, ricondotti
nell'alveo della giurisdizione, onde adeguarli al precetto
costituzionale dell'art. 101, primo comma, della Costituzione, non
può più procrastinarsi la declaratoria di illegittimità
costituzionale dell'art. 39, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972,
n. 636, nella parte in cui esclude l'applicabilità dell'art. 128 del
codice di procedura civile (principio della pubblicità delle
udienze) ai giudizi tributari di primo e secondo grado.
Va precisato al riguardo che, stante la gradualità con la quale
è avvenuta detta evoluzione, soltanto ora può considerarsi
realmente verificata la sopravvenuta illegittimità costituzionale.
La declaratoria di illegittimità costituzionale non può avere e non
ha alcuna conseguenza sugli atti pregressi e sui provvedimenti emessi
anteriormente alla data di pubblicazione della sentenza, i quali
rimangono tutti pienamente validi.
In altri termini, il requisito della pubblicità opera
esclusivamente per i procedimenti pendenti successivamente alla data
prevista dall'art. 136, primo comma, della Costituzione, ferme
restando le attività compiute ed i provvedimenti emessi
anteriormente a tale data, nella vigenza della norma ora dichiarata
costituzionalmente illegittima (nello stesso senso la Corte si è
orientata con la sentenza n. 266 del 1988 sulla magistratura
militare).
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 39, primo comma,
del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del
contenzioso tributario), nella parte in cui esclude l'applicabilità
dell'art. 128 del codice di procedura civile (pubblicità delle
udienze) ai giudizi che si svolgono dinanzi alle [OSCURATO:PERSONA] di primo e di secondo grado, a decorrere dal giorno
successivo alla pubblicazione di questa sentenza nella [OSCURATO:PERSONA] della Repubblica, ferma restando la validità di tutti gli
atti anteriormente compiuti.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 febbraio 1989.
Il Presidente: [OSCURATO:PERSONA]
Il redattore: [OSCURATO:PERSONA]
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 16 febbraio 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI